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Sentenza

Sentenza n. 865/2026 - Bari, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600706

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, con sanzione pecuniaria, relativa a una struttura realizzata su una porzione pertinenziale di lastrico solare, nonché silenzio sull'istanza di riesame in autotutela

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'ordinanza dirigenziale con cui il Comune aveva qualificato come interventi soggetti a permesso di costruire una struttura composta da elementi in alluminio, copertura retrattile e chiusure perimetrali, oltre a due vani tecnici adibiti a ripostiglio, ordinandone la demolizione e applicando una sanzione pecuniaria. Ha dedotto, in primo luogo, l'errata qualificazione dell'opera, sostenendo che si trattasse di una pergotenda rientrante nell'edilizia libera ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b-ter), d.P.R. 380/2001, con struttura accessoria, priva di stabilità e permanenza. Ha contestato, inoltre, la violazione della disciplina antisismica, sostenendo che l'intervento non rientrasse tra quelli rilevanti o di minore rilevanza e che non fosse stato dimostrato un effettivo carico sul lastrico solare. Ha censurato anche il silenzio formatosi sull'istanza di riesame in autotutela. In relazione ai due vani tecnici, ha sostenuto che si trattasse di meri arredi esterni, accessori e amovibili. Il Comune ha eccepito la tardività del ricorso e, nel merito, ha sostenuto che le opere avessero creato nuova volumetria in assenza del titolo edilizio; ha inoltre dedotto l'acquiescenza relativa ai due vani tecnici.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di irricevibilità, ritenendo nulla la notificazione dell'ordinanza eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. La relata si limitava a indicare sinteticamente la mancata consegna alla destinataria e la mancata reperibilità dei soggetti indicati dall'art. 139 c.p.c., senza descrivere puntualmente le ricerche concretamente effettuate. Tali attività non potevano essere integrate aliunde mediante l'avviso della raccomandata informativa, documento distinto dalla relata. La notifica, pertanto, non aveva fatto decorrere il termine decadenziale, decorrente dalla conoscenza effettiva dell'atto, individuata nel ritiro del plico il 23 febbraio 2026. Nel merito, il Collegio ha ritenuto che la struttura non fosse una pergotenda di edilizia libera. La pergotenda richiede che la tenda costituisca l'elemento principale, che la struttura sia meramente accessoria e che coperture e chiusure siano completamente retraibili, senza fissità, stabilità o permanenza idonee a creare uno spazio stabilmente configurato. Nel caso concreto, l'ancoraggio al fabbricato e al lastrico, le chiusure rigide in cristallo, le chiusure ermetiche, l'apertura a battente, la pavimentazione e il rivestimento delle pareti, nonché la resistenza strutturale certificata, dimostravano la realizzazione di un vano stabile e autonomamente configurato, assimilabile a un volume edilizio e utilizzabile in tutte le stagioni. Anche i due vani tecnici costituivano volumi stabilmente occupanti lo spazio, e non semplici arredi esterni; la censura relativa alla qualificazione edilizia è stata ritenuta riferita anche a tali manufatti, nonostante l'assenza di una contestazione separata, poiché il ricorso e il provvedimento trattavano unitariamente l'intero complesso delle opere. Il secondo motivo sulla disciplina antisismica è stato dichiarato assorbito, perché il suo eventuale accoglimento non avrebbe inciso sull'autonoma legittimità dell'ordine di demolizione fondato sulla necessità del permesso di costruire. È stato assorbito anche il motivo sul silenzio sull'istanza di autotutela, fondato sugli stessi vizi già esclusi e privo di utilità ulteriore. Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione delle spese per la reciproca soccombenza sulle questioni di rito e di merito.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza in forma semplificata

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza semplificata, previo avviso alle parti.

  • art. 140 c.p.c.

    La notificazione per irreperibilità è legittima solo se la relata documenta puntualmente le operazioni di ricerca richieste dalla procedura.

  • art. 139 c.p.c.

    La relata deve attestare la mancata reperibilità anche dei soggetti alternativamente indicati per la consegna dell'atto.

  • art. 6, comma 1, lett. b-ter), d.P.R. 380/2001

    L'edilizia libera per le pergotende non comprende strutture con chiusure rigide, fisse o ermetiche, capaci di creare un vano stabilmente configurato.

  • art. 33 d.P.R. 380/2001

    ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi

    È stato applicato dal Comune quale fondamento dell'ordine di demolizione relativo a opere ritenute eseguite in assenza del necessario titolo edilizio.

  • art. 47, lett. a), legge regionale pugliese

    È stato richiamato nell'ordinanza impugnata quale base della sanzione pecuniaria, ma la sentenza non ne sviluppa uno specifico esame interpretativo.

Massime di principio

  • La notificazione eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. richiede che la relata documenti espressamente e puntualmente le operazioni di ricerca della destinataria e dei soggetti alternativamente legittimati a ricevere l'atto; la lacuna della relata non può essere colmata mediante altri documenti, sicché la notifica è nulla e non fa decorrere il termine di impugnazione sino alla conoscenza effettiva dell'atto.
  • Una struttura può essere qualificata come pergotenda di edilizia libera solo quando la tenda costituisce l'elemento principale, la struttura di sostegno è meramente accessoria e le coperture o chiusure sono completamente retraibili, prive di fissità, stabilità e permanenza tali da creare uno spazio stabilmente configurato.
  • La qualificazione edilizia di un manufatto dipende dalle sue caratteristiche funzionali e costruttive complessivamente considerate, non dal solo materiale impiegato o dalla possibilità astratta di rimuoverlo; ancoraggio stabile, chiusure rigide o ermetiche, aperture a battente, pavimentazioni e rivestimenti autonomi possono dimostrare la realizzazione di un volume edilizio.
  • Manufatti di dimensioni contenute possono costituire volumi edilizi soggetti a titolo abilitativo quando occupano stabilmente uno spazio e sono realizzati con strutture e materiali idonei a creare vani autonomi; non sono qualificabili come semplici arredi esterni per il solo carattere pertinenziale o accessorio.
  • Il giudice può ritenere assorbita una censura quando il suo eventuale accoglimento non produrrebbe alcuna utilità concreta, perché la legittimità del provvedimento risulta autonomamente sorretta da altra ragione decisiva.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTitoli abilitativi ediliziInvalidità del provvedimentoTermini e notificazione del ricorso
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiEfficacia ed esecutorietàDecadenza e tardivitàDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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