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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16532/2024 del 13/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (acquirenti)

La controversia

La controversia nasce dalla vendita di un immobile gravato da ipoteca. Al momento del trasferimento, i venditori avevano dichiarato che l'ipoteca sarebbe stata cancellata, ma non vi avevano poi provveduto. Le acquirenti, escusse dai creditori ipotecari, avevano dovuto pagare per evitare la perdita del bene e avevano ottenuto in primo grado la condanna dei venditori a tenerle indenni dal danno subito. La corte territoriale aveva respinto l'appello dei venditori. In cassazione questi hanno proposto due motivi: con il primo hanno denunciato l'erroneo rigetto dell'eccezione di prescrizione del credito risarcitorio, sostenendo che la decorrenza dovesse farsi risalire alla notifica del primo atto di precetto e non al pagamento effettuato dalle acquirenti ai creditori ipotecari; con il secondo hanno lamentato la nullità della sentenza d'appello per motivazione solo per relationem, priva di autonoma risposta allo specifico motivo di gravame.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, nell'illecito contrattuale, la prescrizione decorre dal momento in cui il pregiudizio patrimoniale causato dall'inadempimento si produce nella sfera del creditore; nel caso concreto tale momento coincideva con il pagamento eseguito dalle acquirenti per soddisfare i creditori ipotecari, e non con la precedente notifica del precetto. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità, poiché la sentenza d'appello non si era limitata a un mero rinvio alle ragioni del primo giudice, ma aveva anche richiamato il principio di diritto ritenuto applicabile, mostrando di avere esaminato i motivi di impugnazione. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna dei ricorrenti alle spese e con dichiarazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte richiama la disposizione per dichiarare, ove dovuto, la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nell'illecito contrattuale, la prescrizione del diritto al risarcimento decorre dal momento in cui il danno patrimoniale si concretizza nella sfera del creditore, non dal mero verificarsi di un pericolo o dalla sola conoscenza del gravame.
  • Quando il debitore si è obbligato a cancellare un vincolo gravante sul bene trasferito, la conoscenza dell'esistenza del vincolo non equivale di per sé alla certezza del danno derivante dal successivo inadempimento.
  • Il vizio di motivazione per relationem è deducibile solo se il giudice d'appello si limiti a recepire le ragioni del primo giudice senza mostrare di aver esaminato i motivi di gravame; non ricorre quando la sentenza richiami espressamente il principio di diritto applicato e, così facendo, dia conto della propria valutazione degli appelli.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e confrontarsi effettivamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mera evocazione di una motivazione per relationem è insufficiente se la decisione contiene anche un'autonoma affermazione del principio applicato.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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