Cassazione Penale, Ordinanza n. 19139/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti personalmente dagli imputati, senza esaminare il merito delle censure. Ha inoltre applicato le conseguenze ex art. 616 c.p.p., ponendo a carico dei ricorrenti il pagamento delle spese processuali e il versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata della Corte di appello di Roma aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Roma nei confronti di due imputati per concorso in detenzione e cessione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio, in relazione a un fatto commesso a Roma il 6 marzo 2023. Uno degli imputati era stato condannato a mesi 10 e giorni 20 di reclusione ed euro 2.000 di multa; l'altro ad anni 1, mesi 4 di reclusione ed euro 4.000 di multa. In cassazione i due ricorsi sono stati proposti personalmente dagli interessati e non tramite un difensore iscritto all'albo speciale abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione. La questione decisa non attiene al merito della responsabilità, ma alla ritualità dell'impugnazione: la Corte rileva l'inammissibilità dei ricorsi per difetto di ministero difensivo qualificato.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
richiamato per la configurazione del concorso di persone nel reato
art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990
norma incriminatrice contestata per la detenzione/cessione di stupefacenti di lieve entità
art. 616 c.p.p.
richiamato per la conseguenza economica dell'inammissibilità, con condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve essere proposto, a pena di inammissibilità, tramite difensore abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione; la proposizione personale dell'impugnazione da parte dell'imputato comporta l'inammissibilità immediata.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per un vizio processuale preliminare, la Corte non affronta il merito della sentenza impugnata né rivaluta i fatti o la responsabilità penale.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
- In presenza di una decisione di merito che abbia già confermato la condanna per concorso in detenzione/cessione di stupefacenti di lieve entità, il controllo di legittimità resta precluso se l'impugnazione non rispetta i requisiti formali essenziali di ammissibilità.
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