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Sentenza

Sentenza n. 518/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'annullamento - del decreto del Questore della Provincia di Brescia, Divisione di Polizia Amministrativa e di Sicurezza – I Sezione) n. reg. 1319 catg. 11.E/P.A.S./2023/tt del 16.11.2023, notificato al ricorrente in pari data, con il quale è stata respinta l'istanza presentata dal sig. Treica in data 01.08.2022, finalizzata a ottenere il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 88 del R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.), ai fini della prestazione di servizi transfrontalieri di trasmissione dati inerenti a proposte negoziali di scommessa per conto della Stanleybet Malta Limited, all'interno dei locali siti in Brescia (BS), Via della Volta 6F; - del medesimo decreto del Questore della Provincia di Brescia nella parte in cui ha ordinato l'immediata cessazione dell'attività di trasmissione dati svolta dal ricorrente nei locali siti in Brescia (BS), Via della Volta 6F; - del precedente provvedimento del Questore della Provincia di Brescia, Divisione di Polizia Amministrativa e di Sicurezza – I Sezione prot. n. 0054360 – Reg. 1455/Catg. 11. E/P.A.S. del 27.09.2023, con il quale si indicava quale motivo ostativo al rilascio della licenza di polizia ex art. 88 T.U.L.P.S. richiesta dal sig. Treica, la mancanza di concessione rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, prevista per l'attività di raccolta scommesse, all'interno dei locali; - di ogni altro atto antecedente, presupposto, successivo e comunque consequenziale e/o connesso, anche non conosciuto

Giustizia amministrativa202400059

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del Questore di rilascio della licenza ex art. 88 T.U.L.P.S. e ordine di immediata cessazione dell'attività di trasmissione dati relativa alla raccolta di scommesse

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego della licenza di pubblica sicurezza richiesta per svolgere, per conto di un bookmaker con sede in altro Stato membro, servizi transfrontalieri di trasmissione dati relativi a proposte negoziali di scommessa, nonché l’ordine di cessazione dell’attività e il precedente preavviso di rigetto. Ha dedotto: la violazione del diritto di difesa e delle garanzie partecipative, per non essere stata accolta né motivata la richiesta di audizione formulata nelle osservazioni al preavviso; il contrasto dell’art. 88 T.U.L.P.S., nella parte in cui subordina la licenza di pubblica sicurezza al previo possesso di una concessione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli da parte del bookmaker, con gli artt. 49 e 56 TFUE e la conseguente necessità di disapplicazione della norma interna; la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 644, l. 190/2014. In memoria il ricorrente ha inoltre richiamato il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia disposto dal CGARS in una controversia analoga e ha chiesto, in subordine, la sospensione del giudizio o un ulteriore rinvio pregiudiziale. Prima dell’udienza il ricorrente ha dichiarato di avere cessato l’attività imprenditoriale e lavorativa oggetto del giudizio e di essersi trasferito all’estero, dichiarando di non avere più interesse alla decisione.

La decisione

Il TAR non ha esaminato nel merito le censure contro il diniego, l’ordine di cessazione e la disciplina dell’art. 88 T.U.L.P.S. Ha escluso la possibilità di dichiarare l’estinzione per rinuncia, perché la dichiarazione depositata fuori udienza era stata notificata al Ministero soltanto il 19 gennaio 2026, senza rispettare il termine di almeno dieci giorni prima dell’udienza previsto dall’art. 84, comma 3, c.p.a. Tuttavia, dalla dichiarazione di rinuncia e dalla cessazione dell’attività ha desunto, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Le spese sono state integralmente compensate, tenuto conto della definizione in rito e della particolarità e complessità delle questioni controverse, anche in relazione al rinvio pregiudiziale disposto dal CGARS in una controversia analoga.

Norme richiamate

  • art. 88 R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.)

    La disposizione è stata contestata nella parte in cui subordina il rilascio della licenza di pubblica sicurezza per la raccolta di scommesse al previo possesso di una concessione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; il TAR non ha deciso tale questione per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 1, comma 644, l. 190/2014

    La disposizione è stata invocata dal ricorrente quale parametro della dedotta illegittimità del provvedimento; la relativa censura non è stata esaminata nel merito.

  • art. 84, comma 3, c.p.a.

    La rinuncia depositata fuori udienza deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza; il mancato rispetto del termine impedisce di dichiarare l’estinzione del giudizio per rinuncia.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    La dichiarazione di rinuncia può comunque costituire elemento dal quale desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, con conseguente improcedibilità del ricorso.

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    Costituisce il fondamento processuale della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    È richiamato dal giudice nell’ambito della definizione del giudizio in rito.

  • artt. 49 e 56 TFUE

    Sono stati invocati dal ricorrente quali parametri eurounitari di libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi, ma il TAR non ha deciso la questione di compatibilità della disciplina interna.

  • art. 267 TFUE

    È stato richiamato dal ricorrente in relazione alla richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; la richiesta non è stata esaminata per la sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • La notifica della rinuncia al ricorso depositata fuori udienza deve avvenire almeno dieci giorni prima dell’udienza; in mancanza, non può essere dichiarata l’estinzione del giudizio per rinuncia.
  • Anche quando la rinuncia non è idonea a determinare l’estinzione del giudizio per inosservanza del termine di notificazione, essa può dimostrare, unitamente alla cessazione dell’attività oggetto della controversia o ad altre circostanze sopravvenute, il venir meno dell’interesse concreto e attuale alla decisione, determinando l’improcedibilità del ricorso.
  • La sopravvenuta carenza di interesse impedisce al giudice amministrativo di esaminare nel merito le censure contro l’atto impugnato e le eventuali questioni pregiudiziali connesse.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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