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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13203/2026 del 10/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva solo in parte riformato la condanna di primo grado, limitandosi a dichiarare estinte per prescrizione alcune ipotesi di reato relative alla detenzione e cessione di stupefacenti. La difesa ha dedotto tre censure: 1) erronea applicazione delle norme sulle pene sostitutive brevi, sostenendo che all'imputato non fosse stata adeguatamente rappresentata la possibilità di accedervi e che la Corte territoriale avesse valorizzato elementi non pertinenti, trascurando la collaborazione con la giustizia e le dichiarazioni rese su fatti di criminalità organizzata; 2) erroneo diniego della circostanza attenuante ad effetto speciale per la collaborazione, assumendo che il mancato deposito del verbale illustrativo non potesse essere imputato alla difesa e che le dichiarazioni rese e le intercettazioni dovessero essere rivalutate in senso favorevole; 3) contraddittorietà della motivazione in punto recidiva e attenuanti generiche, sostenendo che la recidiva si fondasse su un solo precedente e che le attenuanti generiche avrebbero consentito una più adeguata commisurazione della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che tutte le doglianze fossero, in sostanza, riproduttive di censure già esaminate e disattese dalla Corte d'appello, ovvero comunque generiche o dirette a ottenere una nuova valutazione del merito preclusa in sede di legittimità. Quanto alle pene sostitutive, ha reputato congrua la motivazione dei giudici di merito sulla scarsa affidabilità del soggetto, evidenziata dalla mancata resipiscenza e dalla successiva reiterazione di condotte in materia di stupefacenti, nonché dalla revoca dell'affidamento in prova. Quanto alla collaborazione, ha confermato la valutazione di sostanziale inconsistenza delle dichiarazioni rese, perché riferite a soggetti già noti agli investigatori. Quanto a recidiva e attenuanti generiche, ha condiviso il richiamo allo stile di vita dell'imputato e alla mancanza di elementi positivi. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 20-bis c.p.

    richiamato dalla difesa per sostenere l'accesso alle pene sostitutive brevi; la Corte ritiene infondata la censura perché la motivazione di merito sulla non meritevolezza del beneficio è congrua.

  • art. 53 l. n. 689 del 1981

    norma evocata nel motivo sulle pene sostitutive; la Corte non ravvisa errori della decisione impugnata sul punto.

  • art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990

    base delle ipotesi di reato dichiarate in parte prescritte in appello.

  • art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990

    titoli di condanna confermati in primo grado e solo parzialmente riformati in appello per prescrizione.

  • art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990

    attenuante ad effetto speciale invocata per la collaborazione; negata perché le dichiarazioni rese sono state ritenute di sostanziale inconsistenza.

  • art. 81, secondo comma, c.p.

    richiamato quale base del trattamento per la continuazione nel giudizio di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso comporta condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende.

  • sentenza Corte cost. n. 86 del 2000

    richiamata per verificare l'assenza di colpa nella causa di inammissibilità e legittimare la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile la censura che si limiti a riproporre questioni già dedotte in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La valutazione di merito sulla concedibilità delle pene sostitutive può essere fondata sulla complessiva affidabilità dell'imputato, desunta da elementi quali la mancata resipiscenza, la reiterazione di condotte criminose e l'eventuale revoca di misure alternative già concesse.
  • La circostanza attenuante premiale per la collaborazione richiede un apporto realmente significativo; non è riconoscibile quando le dichiarazioni dell'imputato si rivelino sostanzialmente inconsistenti o si limitino a indicazioni già acquisite dagli investigatori.
  • Le doglianze su recidiva e attenuanti generiche non sono scrutinabili in cassazione se si risolvono in una richiesta di nuova valutazione del merito, specie quando la motivazione di appello richiami lo stile di vita dell'imputato, la reiterazione del comportamento illecito e l'assenza di elementi positivi.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioPene e commisurazioneImpugnazioniCircostanze del reato
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiContinuazione

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