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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23095/2023 del 28/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (curatore fallimentare)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria fallimentare proposta dal fallimento di una s.r.l. nei confronti della banca presso cui la società intratteneva rapporti di conto corrente e conti anticipi su fatture. La società, prima del fallimento, aveva effettuato più giroconti dal conto corrente ordinario ai conti anticipi, con riduzione dell'esposizione debitoria verso la banca; in appello, tuttavia, la Corte territoriale aveva ritenuto revocabili solo le rimesse con funzione solutoria eccedenti i limiti dell'affidamento, quantificando la revocabilità in una parte dell'importo complessivo. Il fallimento ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione dell'art. 67, comma 2, lett. b), l. fall., sostenendo che, a seguito della riforma del 2005, non rileva più la distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie, dovendo invece il giudice verificare se le rimesse abbiano effettivamente ridotto in modo consistente e durevole l'esposizione debitoria; ha anche contestato il modo in cui la Corte d'appello aveva operato la quantificazione, ancorandola alla differenza tra massima esposizione e residuo alla data del fallimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo del fallimento. Ha affermato che, nel testo applicabile dell'art. 67, comma 2, lett. b), l. fall., la revocabilità delle rimesse bancarie non dipende dalla loro qualificazione come solutorie o ripristinatorie né dal fatto che siano affluite su conto scoperto o semplicemente passivo, ma richiede la verifica della consistenza e della durevolezza dell'effetto prodotto sulla esposizione debitoria. Ha inoltre precisato che il criterio della differenza tra il massimo saldo esposto nel periodo rilevante e il saldo alla data di apertura del concorso, previsto dall'art. 70, comma 3, l. fall., serve solo a fissare il limite massimo della ripetizione, non a sostituire l'accertamento della revocabilità. In base a tali principi, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione, che dovrà riesaminare la vicenda attenendosi al principio enunciato e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 67, comma 2, lett. b), r.d. n. 267 del 1942 (l. fall.)

    La norma, nel testo riformato dal d.l. n. 35 del 2005 convertito dalla l. n. 80 del 2005, prescinde dalla distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie e richiede di verificare se il pagamento abbia determinato un effettivo rientro dell'esposizione debitoria con effetti consistenti e durevoli.

  • art. 70, comma 3, r.d. n. 267 del 1942 (l. fall.)

    La disposizione individua solo il limite massimo dell'importo che il convenuto in revocatoria può essere tenuto a restituire; non sostituisce l'accertamento sulla revocabilità delle singole rimesse.

  • d.l. n. 35 del 2005

    La riforma ha modificato il regime della revocatoria fallimentare delle rimesse bancarie, eliminando la centralità della distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie.

  • l. n. 80 del 2005

    Ha convertito il d.l. n. 35 del 2005, rendendo applicabile la disciplina riformata al caso esaminato.

  • l. n. 169 del 2008

    Ha ulteriormente modificato l'art. 70, comma 3, l. fall., nel testo richiamato dalla Corte.

Massime di principio

  • Nell'azione revocatoria fallimentare delle rimesse bancarie, la verifica decisiva non è la qualificazione formale della rimessa come solutoria o ripristinatoria, ma l'accertamento concreto dell'effetto di riduzione dell'esposizione debitoria e della sua perdurante stabilità nel tempo.
  • Ai fini della revocabilità delle rimesse su conto corrente bancario, il giudice deve apprezzare la consistenza quantitativa e la durevolezza dell'effetto estintivo o riduttivo del debito; se l'effetto non è durevole, la rimessa non è revocabile.
  • L'art. 70, comma 3, l. fall. non funge da parametro sostitutivo dell'accertamento della revocabilità, ma solo da criterio per fissare il tetto massimo della restituzione dovuta dal convenuto in revocatoria.
  • Nel valutare le rimesse bancarie in un rapporto continuativo e reiterato, occorre considerare anche le successive movimentazioni che possano neutralizzare l'effetto della rimessa, come prelievi o altri addebiti a carico del correntista.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaConto corrente
RamiFallimentare / Crisi d'impresaBancario e finanziario
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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