Cassazione Civile, Ordinanza n. 28874/2025 del 31/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia riguarda avvisi di accertamento emessi a titolo di COSAP per l’occupazione di porzioni di suolo pubblico mediante segnaletica stradale/manufatti pubblicitari. In primo grado erano stati annullati tutti gli avvisi: per gli anni anteriori al 2015 il giudice aveva ritenuto che il regolamento comunale COSAP non fosse ancora stato approvato; per gli anni successivi aveva valorizzato un contratto di locazione, ritenendo la società attrice semplice locataria e non proprietaria dei suoli. La Corte d’appello ha riformato in parte la decisione, affermando che esisteva un regolamento comunale precedente e che, in mancanza di un formale titolo concessorio, la società doveva considerarsi occupante di fatto e quindi soggetto passivo del canone; ha tuttavia rideterminato il dovuto per difetto di prova delle tariffe e per alcuni profili di duplicazione della pretesa. In cassazione la società ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 345 c.p.c. per l’ammissibilità in appello del regolamento comunale del 1998; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c. per asserito fraintendimento tra disciplina COSAP e disciplina pubblicitaria e per omessa considerazione della non contestazione del contratto di locazione; 3) contraddittorietà della motivazione quanto all’individuazione del soggetto passivo del canone; 4) violazione dell’art. 112 c.p.c. per la rideterminazione dell’importo senza adeguata considerazione delle dimensioni dei cartelli, del criterio metrico applicato e della pretesa limitazione della riduzione ad alcuni avvisi soltanto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specificità ex art. 366 c.p.c. e comunque perché il regolamento comunale integrativo della disciplina COSAP è atto normativo secondario conoscibile dal giudice di merito. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché, sotto la veste della violazione dell’art. 112 c.p.c., mirava in realtà a contestare la ricostruzione in fatto e il giudizio probatorio compiuti dal giudice di merito. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché non investiva una seconda ratio decidendi autonoma della sentenza impugnata, relativa alla non riferibilità temporale e oggettiva del contratto di locazione, e perché la Corte d’appello aveva correttamente qualificato la società come occupante di fatto in assenza di concessione o locazione pertinente. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché, ancora una volta, la censura di violazione dell’art. 112 c.p.c. mascherava una richiesta di riesame del merito e della valutazione delle prove; la rideterminazione parziale del canone era sorretta da un giudizio di fatto non sindacabile in cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 345 c.p.c.
La produzione in appello del regolamento comunale è stata censurata, ma la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo per difetto di specificità; inoltre ha ribadito che il regolamento comunale integrativo della COSAP è atto normativo secondario conoscibile dal giudice di merito.
art. 366 c.p.c.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per mancato rispetto del requisito di specificità, poiché non erano state riprodotte e localizzate le difese e i documenti su cui si fondavano le censure.
art. 112 c.p.c.
La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato sussiste solo se il giudice omette di pronunciare su domande, eccezioni o capi autonomi; non ricorre quando si contesti soltanto l’adeguatezza del vaglio argomentativo o probatorio.
art. 115 c.p.c.
La dedotta non contestazione non è stata ritenuta adeguatamente allegata e dimostrata; il richiamo a tale norma non ha superato il vaglio di specificità.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 63 D.Lgs. n. 446/1997
Richiamato come base della disciplina COSAP e del relativo regolamento comunale integrativo.
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.
Richiamati solo per la trattazione camerale del ricorso.
Massime di principio
- Il regolamento comunale che integra la disciplina del COSAP è atto normativo secondario: il giudice di merito può e deve conoscerlo d’ufficio, senza essere vincolato alle preclusioni proprie dei documenti di parte.
- In cassazione, la censura per violazione dell’art. 112 c.p.c. è ammissibile solo se il giudice abbia omesso di pronunciare su una domanda, eccezione o capo autonomo; non può essere utilizzata per contestare l’apprezzamento delle prove o la motivazione della decisione.
- Quando la sentenza impugnata si fonda su una pluralità di rationes decidendi autonome, il ricorso è inammissibile se non le censura tutte in modo specifico.
- Il soggetto passivo del COSAP può essere individuato nell’occupante di fatto del suolo pubblico in assenza di un formale titolo concessorio idoneo o di un diverso titolo contrattuale pertinente e temporalmente riferibile.
- Le doglianze in cassazione devono essere specifiche, localizzate e autosufficienti: la mera allegazione di un errore del giudice, senza riproduzione dei passaggi decisivi e senza puntuale confronto con la motivazione impugnata, comporta inammissibilità.
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