Cassazione Penale, Ordinanza n. 08076/2026 del 02/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. deducendo, con due distinti ricorsi, un vizio relativo alla qualificazione giuridica del fatto e la mancanza di motivazione sul trattamento sanzionatorio. In particolare, un ricorso censurava l'omessa qualificazione delle tre condotte contestate ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; l'altro lamentava la mancata motivazione in ordine alla quantificazione della pena. La Corte ha ritenuto il primo ricorso proposto fuori dei casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e il secondo inammissibile per genericità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, nel patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; pertanto, è inammissibile la doglianza sulla mera mancata motivazione della quantificazione della pena se questa non sia dedotta come illegale. Ha inoltre giudicato generico il motivo che si limitava ad affermare apoditticamente l'erronea mancata qualificazione delle condotte come fattispecie lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
richiama la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, oggetto del ricorso.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
delimita i motivi proponibili in cassazione avverso la sentenza di patteggiamento: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
richiamato dalla difesa per sostenere che le condotte contestate dovessero essere ricondotte all'ipotesi di lieve entità.
cod. proc. pen.
richiamato in via generale come corpo normativo processuale di riferimento per la sentenza impugnata e per il regime dell'impugnazione.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni censura estranea a tali ipotesi è inammissibile.
- La doglianza sulla mancata motivazione della quantificazione della pena non è deducibile in cassazione contro il patteggiamento se non si traduce nella deduzione di illegalità della pena o della misura di sicurezza.
- Il motivo che contesti la qualificazione giuridica del fatto deve essere specifico e argomentato: una censura meramente apodittica o priva di elementi concreti è inammissibile per genericità.
- Nel giudizio di legittimità il controllo sulla sentenza di patteggiamento non consente di trasformare il ricorso in una verifica generale della congruità della pena concordata, restando circoscritto ai vizi tipizzati dalla legge.
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