Cassazione Civile, Ordinanza n. 24969/2025 del 10/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un atto di recupero di crediti IVA utilizzati in compensazione per gli anni 2013, 2014 e 2015 nei confronti di un consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive poi in liquidazione coatta amministrativa. Il giudice tributario di primo grado aveva accolto il ricorso del consorzio; la corte di secondo grado aveva respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo che non si trattasse di crediti inesistenti e che il consorzio, operando secondo criteri di economicità, svolgesse attività commerciali idonee a fondare la detrazione IVA. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, perché il giudice d’appello non avrebbe affrontato il punto decisivo della inerenza dei lavori appaltati all’attività istituzionale del consorzio; 2) violazione dell’art. 27, comma 16, d.l. n. 185/2008, sostenendo che il credito portato in compensazione fosse inesistente, in quanto mancava il presupposto soggettivo IVA del consorzio quando operava per fini istituzionali, e che comunque l’inesistenza non fosse rilevabile con controllo automatizzato; 3) violazione degli artt. 1, 4 e 19 d.P.R. n. 633/1972, assumendo che il consorzio, per la prevalenza delle funzioni pubblicistiche, non potesse essere considerato soggetto passivo IVA per gli acquisti relativi all’attività istituzionale, con conseguente indetraibilità dell’IVA pagata.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo la motivazione della sentenza d’appello non apparente ma semplicemente non condivisa, perché il percorso logico-giuridico era ricostruibile. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo nei termini indicati in motivazione: ha affermato che, ai fini della detraibilità IVA e dell’applicazione del termine lungo di accertamento, occorre verificare in concreto se gli acquisti siano riferibili ad attività commerciale o invece ad attività istituzionale non imprenditoriale; il giudice d’appello non aveva compiuto tale accertamento. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La censura di motivazione apparente è infondata quando dalla sentenza sia comunque ricostruibile l’iter logico-giuridico seguito dal giudice.
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato quale norma sul contenuto della sentenza tributaria; la sua violazione è esclusa se la motivazione, pur sintetica, consente di comprendere la decisione.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Usato come parametro del requisito motivazionale minimo della sentenza.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La nullità per motivazione apparente richiede una motivazione mancante o solo graficamente esistente, non una motivazione non condivisa.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato a sostegno dell’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
art. 27, comma 16, d.l. n. 185/2008
Il termine lungo di otto anni si applica quando il credito utilizzato in compensazione è inesistente e tale inesistenza non è riscontrabile mediante i controlli automatizzati/formali previsti dalla legge.
art. 17 d.lgs. n. 241/1997
Norma sul meccanismo di compensazione dei crediti d’imposta, richiamata nel contesto della disciplina dei crediti indebiti.
art. 1 d.P.R. n. 633/1972
Individua l’ambito oggettivo dell’IVA, nel quadro della verifica della soggettività passiva del consorzio.
art. 4 d.P.R. n. 633/1972
Per gli enti e i consorzi occorre distinguere tra attività istituzionale e attività commerciale; solo le operazioni compiute nell’esercizio di attività commerciali o agricole rilevano come operazioni effettuate nell’esercizio d’impresa.
art. 19 d.P.R. n. 633/1972
La detrazione IVA presuppone che l’imposta sia relativa ad acquisti effettuati nell’esercizio di attività commerciale o agricola.
art. 19-ter d.P.R. n. 633/1972
Per gli enti di cui all’art. 4, comma 4, è ammessa in detrazione solo l’imposta relativa agli acquisti fatti nell’esercizio di attività commerciali o agricole.
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
Richiamato come controllo automatizzato idoneo a far emergere alcune irregolarità, ma non la mancanza del presupposto soggettivo IVA.
art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973
Richiamato come controllo formale non sufficiente, nel caso concreto, a rilevare l’inesistenza del credito per difetto di soggettività IVA.
art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972
Il difetto di soggettività passiva e la conseguente inesistenza del credito non sono riscontrabili tramite controllo automatizzato ex art. 54-bis.
art. 13, comma 5, terzo periodo, d.lgs. n. 471/1997
Richiamato, in combinato con la giurisprudenza delle Sezioni Unite, per distinguere credito inesistente e credito non spettante.
Massime di principio
- La motivazione è apparente solo quando manchi un reale percorso argomentativo; non è sufficiente che la parte non condivida la soluzione adottata dal giudice di merito.
- In tema di IVA degli enti consortili o pubblici, la detraibilità dell’imposta sugli acquisti richiede un accertamento in concreto della riferibilità delle operazioni ad attività commerciale, e non alla sola attività istituzionale.
- Per gli enti che svolgono sia attività istituzionali sia attività commerciali, la qualificazione delle singole operazioni come imponibili e detraibili dipende dalla loro concreta connessione con l’attività d’impresa.
- Il credito utilizzato in compensazione è inesistente, ai fini del termine lungo di accertamento, quando difettano i presupposti costitutivi richiesti dalla legge e l’inesistenza non è rilevabile mediante i controlli automatizzati o formali previsti dalla disciplina tributaria.
- La qualificazione del soggetto passivo IVA costituisce un presupposto costitutivo del credito detraibile: se manca la soggettività passiva per l’operazione contestata, il credito non può considerarsi esistente ai fini della detrazione e della compensazione.
- Quando il giudice di merito omette di verificare se gli acquisti IVA siano collegati ad attività istituzionale o commerciale dell’ente, la decisione è cassabile per erronea applicazione della disciplina sulla detrazione e sulla decadenza dell’azione accertativa.
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