Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25070/2026 del 06/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (risparmiatore)

La controversia

Due risparmiatori convenivano in giudizio la società emittente chiedendo il rimborso di due buoni fruttiferi postali della serie "18Z", del valore nominale di 1.000 euro ciascuno, emessi nel 2001 secondo la ricostruzione iniziale, oltre agli interessi maturati. Deducevano che la prescrizione non fosse opponibile perché non erano stati posti in condizione di conoscere la scadenza dei titoli e perché, al momento della sottoscrizione, non era stato loro consegnato il foglio informativo analitico. Il Giudice di pace accoglieva la domanda. La società emittente proponeva appello, sostenendo l'effettiva consegna del foglio informativo, la conoscibilità della disciplina dei buoni attraverso i decreti ministeriali pubblicati in Gazzetta Ufficiale e l'intervenuta prescrizione decennale del diritto al rimborso. Il Tribunale respingeva l'appello, ritenendo non provata la consegna del foglio informativo e, soprattutto, non dimostrato che i possessori potessero conoscere aliunde la data di scadenza dei titoli. La società proponeva ricorso per cassazione con due motivi: il primo denunciava la violazione dell'art. 2935 c.c. e dei principi sugli obblighi informativi relativi ai buoni postali, sostenendo che la durata della serie fosse di diciotto anni e che la prescrizione fosse maturata; il secondo denunciava la violazione degli artt. 3, comma 1, e 6 del D.M. 19 dicembre 2000 e dell'art. 2697 c.c., contestando sia l'attribuzione alla società dell'onere di provare la consegna del foglio informativo, sia la rilevanza di tale consegna, nonché deducendo l'eventuale concorso colposo dei risparmiatori ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c. La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi e ha rilevato che essi non aggredivano la duplice ratio decidendi della sentenza impugnata: da un lato la mancata prova della consegna del foglio informativo, dall'altro l'impossibilità oggettiva, secondo l'accertamento del Tribunale, di conoscere la scadenza dei titoli mediante le fonti normative indicate dalla società. Inoltre, la ricorrente non aveva individuato il decreto ministeriale concretamente applicabile alla serie "18Z" e aveva richiamato erroneamente un inesistente art. 8 del D.M. 30 giugno 2000 per fondare la durata diciottennale dei buoni.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la sentenza del Tribunale si fondava anche sull'accertata impossibilità per i possessori di conoscere la scadenza dei titoli, ratio autonoma non specificamente censurata. Ha inoltre rilevato che la ricorrente non aveva individuato la fonte normativa idonea a disciplinare durata e scadenza della specifica serie "18Z" e aveva fondato la propria censura su un riferimento normativo errato. La società ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese in favore del controricorrente, liquidate in euro 2.000, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese forfettarie del 15% e accessori di legge. Sono stati dichiarati sussistenti i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2935 c.c.

    Il termine della prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

    La questione prospettata riguardava la decorrenza della prescrizione del diritto al rimborso dei buoni; la Corte non ha esaminato nel merito la decorrenza perché ha dichiarato il ricorso inammissibile.

  • art. 2697 c.c.

    La ricorrente ne deduceva la violazione in relazione all'onere di provare la consegna del foglio informativo; la censura non è stata accolta perché il ricorso non aggrediva la ratio autonoma relativa all'impossibilità di conoscere la scadenza.

  • art. 1227, comma 2, c.c.

    La ricorrente invocava l'interruzione del nesso causale per mancata attivazione dei risparmiatori; la questione non è stata esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 3, comma 1, D.M. Tesoro 19 dicembre 2000

    La disposizione è richiamata in relazione agli obblighi di trasparenza e alla consegna del foglio informativo analitico al sottoscrittore.

  • art. 6 D.M. Tesoro 19 dicembre 2000

    La disposizione è richiamata per gli obblighi pubblicitari relativi alle condizioni dei buoni e per il rinvio ai fogli informativi da consegnare ai sottoscrittori.

  • art. 8 D.M. Tesoro 19 dicembre 2000

    I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale ed interessi.

    La norma individua il termine decennale di prescrizione decorrente dalla scadenza, ma non individua, secondo quanto rilevato dal Tribunale e non efficacemente censurato, la data di scadenza dei titoli oggetto di causa.

  • art. 3, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284

    È richiamato quale fondamento del rinvio ai decreti ministeriali per la definizione delle condizioni generali ed economiche delle serie di buoni fruttiferi postali.

  • art. 7, comma 3, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284

    È richiamato nel preambolo del D.M. 30 giugno 2000 per la continuazione dell'applicazione, per quanto non previsto, della disciplina del testo unico postale e del relativo regolamento.

  • art. 2 D.M. Tesoro 19 dicembre 2000

    È richiamato dalla ricorrente per sostenere che i decreti ministeriali integrassero dall'esterno il contenuto del rapporto relativo ai buoni.

  • D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156

    Il decreto è indicato quale disciplina previgente cui il D.M. 30 giugno 2000 rinviava per gli aspetti non espressamente regolati.

  • D.P.R. 1 giugno 1989, n. 256

    Il decreto è richiamato quale regolamento di esecuzione della disciplina postale previgente e, dalla ricorrente, anche in relazione alla conservazione documentale.

  • art. 213 D.P.R. 256/1989

    La ricorrente lo richiamava per sostenere la cessazione dell'obbligo di conservazione della documentazione relativa ai buoni; la Corte non ha deciso nel merito tale questione.

  • art. 119 T.U.B.

    La ricorrente lo richiamava in tema di obblighi di conservazione documentale; la Corte non ha deciso nel merito tale questione.

  • art. 47 Cost.

    È richiamato dal Tribunale per qualificare la tutela dell'investitore e del risparmio quale finalità degli obblighi informativi.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È la disposizione processuale indicata per le denunce di violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ha dichiarato la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto, in ragione della dichiarazione di inammissibilità.

  • D.M. 12 luglio 2012, n. 140

    È richiamato per la liquidazione delle spese di lite.

Massime di principio

  • Quando la decisione impugnata si fonda su una pluralità di rationes decidendi autonome, il ricorso per cassazione è inammissibile se non censura specificamente ciascuna di esse, poiché la permanenza di una ratio non aggredita è sufficiente a sorreggere la decisione.
  • In una controversia sulla prescrizione del diritto al rimborso di un buono fruttifero postale, la censura deve individuare con precisione la fonte normativa applicabile alla specifica serie del titolo e dimostrare, sulla base di essa, la data di scadenza da cui decorre il termine prescrizionale.
  • Il richiamo a una disposizione normativa inesistente o non pertinente rispetto alla serie di buoni oggetto della controversia non consente di fondare validamente la censura di violazione di legge.
  • La conoscibilità legale delle fonti normative che disciplinano i buoni fruttiferi postali non esonera il giudice dal verificare se, nel caso concreto, tali fonti consentano effettivamente di individuare la data di scadenza del titolo; in mancanza di tale individuazione, non è possibile stabilire il dies a quo della prescrizione sulla sola base del termine prescrizionale previsto dalla disciplina di settore.
  • La prescrizione decorre da quando il diritto può essere fatto valere; pertanto, quando la data di scadenza del titolo non è conoscibile dal possessore sulla base del titolo e delle fonti normative pertinenti, la decorrenza del termine prescrizionale non può essere affermata senza previamente individuare tale data.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.