Sentenza n. 13/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'ottemperanza DELLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI REGGIO CALABRIA N. 530/2024 PRONUNCIATA IN DATA 23.3.2024 E PUBBLICATA IL SUCCESSIVO 25.3.2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Giudice di pace di Reggio Calabria n. 530/2024, recante una condanna formalmente pronunciata in favore di un soggetto diverso dal ricorrente
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza nei confronti del Comune per ottenere l’esecuzione di una sentenza del Giudice di pace. Il Comune, benché ritualmente intimato, non si è costituito. Il TAR ha rilevato d’ufficio l’inammissibilità del ricorso perché il dispositivo del titolo azionato conteneva una condanna in favore di un soggetto diverso dall’odierno ricorrente. Il ricorrente ha sostenuto che l’indicazione del diverso soggetto costituisse un mero errore materiale, emendabile in sede di ottemperanza, poiché la condanna sarebbe stata emessa nell’interesse dell’effettivo attore. Ha quindi chiesto di considerare il refuso e di procedere all’esecuzione del titolo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di legittimazione attiva. Il giudice dell’ottemperanza è vincolato al comando formalmente contenuto nella sentenza civile e non può correggerlo, integrarlo o precisarlo, neppure qualificando l’indicazione del diverso beneficiario come mero errore materiale. Tale correzione può essere richiesta esclusivamente al giudice civile che ha emesso il titolo, mediante istanza di correzione dell’errore materiale. Inoltre, una volta corretto il titolo, esso dovrà essere nuovamente notificato ai sensi dell’art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, affinché decorra il termine di 120 giorni previsto per l’adempimento del pagamento. Nulla è stato disposto sulle spese, in ragione della mancata costituzione del Comune.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Consente al giudice di rilevare d’ufficio una questione di cui intenda fondare la decisione e di assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La notificazione del titolo corretto è necessaria per la decorrenza del termine di 120 giorni previsto per l’adempimento del pagamento dovuto al creditore.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza civile, la legittimazione ad agire deve risultare dal comando contenuto nel dispositivo del titolo; chi non vi è indicato come beneficiario della condanna non può ottenere l’esecuzione in proprio favore.
- Il giudice amministrativo dell’ottemperanza non può integrare, interpretare estensivamente o correggere una sentenza civile, poiché è vincolato al comando formalmente contenuto nel titolo e non dispone di giurisdizione sulla materia oggetto del giudicato civile.
- L’eventuale errore materiale contenuto in una sentenza civile deve essere corretto esclusivamente dal giudice che ha emesso il titolo, mediante l’apposito procedimento di correzione; solo dopo tale correzione può essere nuovamente proposta l’azione di ottemperanza.
- Dopo la correzione del titolo civile, la sua nuova notificazione è necessaria per far decorrere il termine previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996 per l’adempimento dell’obbligazione pecuniaria da parte dell’amministrazione.
Come è indicizzato
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