Cassazione Civile, Ordinanza n. 28443/2024 del 05/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condomino)
La controversia
Un condomino aveva convenuto il condominio davanti al Giudice di Pace chiedendo, da un lato, la declaratoria di nullità e/o l’annullamento della delibera assembleare con cui erano stati approvati bilanci consuntivo e preventivo e il riparto delle spese, nella parte in cui prevedeva un tasso di mora mensile dell'1% in contrasto con il regolamento condominiale, e, dall’altro, l’accertamento dell’inadempimento del condominio per omesso controllo dei consumi in relazione a una perdita d’acqua. Il condominio si era costituito eccependo l’improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria e l’incompetenza per valore del Giudice di Pace, chiedendo il rigetto nel merito. Il Giudice di Pace aveva dichiarato improcedibile solo la domanda relativa ai consumi idrici, aveva respinto l’eccezione di incompetenza e aveva annullato parzialmente la delibera sul tasso di mora. In appello, il Tribunale di Massa ha invece accolto l’appello incidentale condizionato del condominio e ha dichiarato l’incompetenza per valore del Giudice di Pace, assegnando termine per la riassunzione e condannando l’appellante alle spese. Il soccombente ha quindi proposto regolamento di competenza e, in via subordinata, ricorso per cassazione, deducendo: 1) violazione delle norme sulla competenza per valore, perché il valore della controversia sarebbe stato comunque inferiore al limite di competenza del Giudice di Pace; 2) violazione delle norme processuali, perché l’eccezione di incompetenza sarebbe stata proposta solo in via subordinata e quindi non ritualmente; 3) violazione delle norme sulle spese, perché il Tribunale avrebbe statuito anche sulle spese pur avendo emesso una pronuncia non definitiva e rimesso le parti davanti al giudice competente.
La decisione
La Corte ha accolto il regolamento di competenza. Ha ritenuto infondata l’eccezione preliminare di inammissibilità del regolamento, richiamando il principio per cui la sentenza del tribunale che, in sede di appello, decida soltanto sulla competenza del Giudice di Pace è impugnabile con regolamento necessario di competenza. Nel merito, ha affermato che l’eccezione di incompetenza per valore non può essere proposta solo in via gradata e condizionata all’esito sfavorevole della decisione di merito, perché l’eccezione di incompetenza è preliminare e logicamente incompatibile con la richiesta principale di pronuncia sul merito. Pertanto, l’eccezione doveva considerarsi come non proposta e la statuizione del Tribunale di Massa che aveva dichiarato l’incompetenza per valore è stata ritenuta non conforme a diritto. La sentenza impugnata è stata cassata; è stata dichiarata la competenza del Tribunale di Massa per il giudizio di appello, con rinvio davanti a diverso magistrato dello stesso Tribunale e con termine di legge per la riassunzione. Le spese del regolamento saranno liquidate dal giudice del rinvio.
Norme richiamate
art. 42 c.p.c.
La sentenza del tribunale che, in sede di appello, decide unicamente sulla competenza del Giudice di Pace è impugnabile solo con regolamento necessario di competenza.
art. 46 c.p.c.
È irrilevante, ai fini dell’ammissibilità del regolamento, l’inapplicabilità di tale mezzo di impugnazione avverso le decisioni del Giudice di Pace.
art. 50 c.p.c.
In caso di cassazione della decisione sulla competenza, le parti vanno rimesse davanti al giudice dichiarato competente entro il termine di legge per la riassunzione.
art. 7 c.p.c.
Richiamato nel motivo sul valore della controversia ai fini della competenza del Giudice di Pace.
art. 10 c.p.c.
Richiamato nel motivo sul criterio di determinazione del valore della domanda.
art. 12 c.p.c.
Richiamato nel motivo sul valore della controversia ai fini della competenza.
art. 28 c.p.c.
Richiamato nel motivo sul valore della controversia ai fini della competenza.
art. 112 c.p.c.
Invocato per censurare la decisione resa dal Tribunale su un’eccezione asseritamente non ritualmente proposta.
art. 276 c.p.c.
Invocato per contestare il modo in cui il Tribunale ha deciso sulle questioni preliminari e di merito.
art. 279, comma 1, c.p.c.
Invocato per contestare la natura della pronuncia resa dal Tribunale.
art. 281-bis c.p.c.
Invocato nel secondo motivo di ricorso relativo al rito decisorio adottato.
art. 354 c.p.c.
Invocato nel secondo motivo di ricorso in relazione agli effetti della decisione sulla competenza.
art. 91 c.p.c.
Invocato nel terzo motivo per contestare la liquidazione delle spese in presenza di una pronuncia non definitiva.
Massime di principio
- L’eccezione di incompetenza per valore, essendo una questione preliminare rispetto al merito, non può essere validamente dedotta solo in via subordinata o condizionata all’eventuale rigetto della domanda principale o dell’appello principale; se proposta in tale forma, va considerata come non proposta.
- La richiesta di una pronuncia sul merito presuppone il riconoscimento della potestas iudicandi del giudice adito ed è logicamente incompatibile con un’eccezione di incompetenza dello stesso giudice formulata solo in subordine.
- Quando il tribunale d’appello decide esclusivamente sulla competenza del Giudice di Pace, la decisione è impugnabile con regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c.
- Se il giudice di legittimità accoglie il regolamento di competenza, cassando la decisione impugnata, deve essere dichiarato il giudice competente e le parti vanno rimesse davanti ad esso per la riassunzione del giudizio ai sensi dell’art. 50 c.p.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 5 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28347/2024 del 05/11/2024
- ordinanza_civile · 5 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28349/2024 del 05/11/2024
- ordinanza_civile · 5 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28350/2024 del 05/11/2024
- ordinanza_civile · 5 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28351/2024 del 05/11/2024
- ordinanza_civile · 5 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28352/2024 del 05/11/2024
- ordinanza_civile · 5 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28354/2024 del 05/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →