Sentenza n. 139/2026 - Brescia, Sezione 1
per l'annullamento del decreto della Questura, -OMISSIS- del 22 aprile 2022, con il quale è stata rigettata l’istanza del ricorrente volta al rinnovo del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo nonché di ogni altro presupposto, antecedente e conseguente al provvedimento impugnato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di aggiornamento e rinnovo del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, soggiornante in Italia dal 2010 e titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato per lavoro subordinato, ha impugnato il decreto con cui il Questore ha respinto l'istanza di aggiornamento del titolo. Ha dedotto, in sintesi, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, illogicità e contraddittorietà dell'atto, vizi del procedimento, violazione di legge, difetto di istruttoria e di motivazione, nonché difetto dei presupposti legali. In particolare, ha lamentato la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento e del preavviso di rigetto, l'omessa autonoma valutazione della propria pericolosità sociale oltre alla condanna penale richiamata dall'amministrazione, la mancata considerazione dei legami familiari e il difetto di motivazione. Il diniego era fondato su una sentenza penale irrevocabile che lo aveva condannato a nove anni di reclusione per violenza sessuale aggravata ai danni della nipote minore di quattordici anni, convivente, oltre alle pene accessorie indicate nel provvedimento.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso, ritenendo congiuntamente infondate le censure. Ha rilevato che il provvedimento era stato adottato in applicazione dell'art. 9, comma 7, del testo unico immigrazione, che consente la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo quando vengano meno le condizioni per il rilascio o in presenza di condanne per i reati richiamati dalla disposizione. La condanna irrevocabile per violenza sessuale aggravata, riferita a una pluralità di episodi commessi ai danni di una parente minorenne convivente, era idonea a rendere percepibile la pericolosità sociale dello straniero e a giustificare il diniego. I legami familiari sono stati ritenuti recessivi rispetto alla gravità della condotta, anche perché le violenze erano state commesse proprio nei confronti di una stretta congiunta convivente. La motivazione è stata considerata sufficiente, essendo desumibili le ragioni del rigetto anche mediante il richiamo alle circostanze valorizzate nella sentenza penale. Quanto alla mancata comunicazione del preavviso di rigetto, il TAR ha rilevato sia l'irreperibilità del ricorrente, non efficacemente contestata, sia la natura sostanzialmente vincolata della decisione, tale da rendere plausibile che il procedimento non avrebbe potuto avere un esito diverso. Le spese della fase di merito sono state compensate, con salvezza delle statuizioni già adottate nella fase cautelare.
Norme richiamate
art. 9, comma 7, d.lgs. 286/1998
quanto mancano o vengono a mancare le condizioni per il rilascio di cui al comma 4, ovvero condanne anche non definitive per i reati previsti dall’art. 380 c.p.p. e limitatamente ai delitti non colposi dell’art. 381 c.p.p.
La disposizione consente la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo quando vengano meno le condizioni per il rilascio o ricorrano condanne per i reati indicati. Nel caso concreto, la condanna irrevocabile per violenza sessuale aggravata è stata ritenuta sufficiente a fondare il diniego.
art. 380 c.p.p.
È richiamato dall’art. 9, comma 7, d.lgs. 286/1998 quale parametro per individuare i reati le cui condanne possono giustificare la revoca del titolo di soggiorno.
art. 381 c.p.p.
È richiamato dall’art. 9, comma 7, d.lgs. 286/1998 limitatamente ai delitti non colposi rilevanti ai fini della revoca del permesso di soggiorno.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della controversia nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- La condanna penale irrevocabile per un grave reato di violenza sessuale ai danni di una persona minorenne convivente può giustificare il diniego di aggiornamento o la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell’art. 9, comma 7, d.lgs. 286/1998.
- In presenza di fatti particolarmente gravi e idonei a evidenziare la pericolosità sociale dello straniero, l’amministrazione può motivare il diniego del titolo di soggiorno mediante il richiamo alle circostanze essenziali della condotta e alla sentenza penale, senza necessità di un’autonoma e analitica rivalutazione di ogni elemento già adeguatamente desumibile dalla decisione penale.
- Nel bilanciamento relativo al rilascio o alla conservazione del permesso di soggiorno, i legami familiari possono risultare recessivi rispetto alla gravità della condotta criminale, soprattutto quando il reato sia stato commesso proprio ai danni di un familiare convivente minorenne.
- La mancata comunicazione del preavviso di rigetto non determina l’illegittimità del provvedimento quando il destinatario risulti irreperibile e la decisione abbia natura sostanzialmente vincolata, in modo che non risulti concretamente configurabile un diverso esito del procedimento.
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