Sentenza n. 496/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla Sentenza del Tribunale di Vibo Valentia – Sez. Lavoro n. 859/2023, emessa in data 13.12.2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Vibo Valentia – Sezione Lavoro n. 859/2023, relativa al riconoscimento del beneficio della Carta elettronica del Docente per quattro annualità scolastiche
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Vibo Valentia – Sezione Lavoro n. 859/2023, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico complessivo di 2.000 euro, mediante accredito sulla Carta elettronica del Docente, per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, condannando il Ministero all’adozione di ogni atto necessario. La sentenza era stata notificata al Ministero il 19 dicembre 2023 ed era decorso il termine di moratoria di centoventi giorni. Nonostante ciò, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione al giudicato. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito. Il ricorrente ha inoltre domandato la fissazione di una somma dovuta per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell’esecuzione ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza e ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di eseguire integralmente la sentenza del giudice del lavoro entro sessanta giorni dalla notificazione della decisione. Per il caso di ulteriore inottemperanza, ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero, con il compito di provvedere in via sostitutiva entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione dell’inadempimento. Il giudice ha posto a carico dell’Amministrazione le eventuali spese e i compensi dell’attività commissariale, ritenendo applicabile per analogia la disciplina dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, sebbene prevista per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti decisori emessi ai sensi della medesima legge. È stata invece respinta la domanda di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., perché ritenuta manifestamente iniqua in relazione alla funzione della Carta del Docente, qualificata come contributo per l’aggiornamento e la formazione e non come corrispettivo. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 828 euro oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente di promuovere il giudizio di ottemperanza per conseguire l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR ha ordinato l’esecuzione del giudicato, fissato un termine e nominato un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente la fissazione di una somma dovuta per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell’esecuzione; nel caso concreto la relativa domanda è stata respinta perché manifestamente iniqua.
art. 1 legge n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto dal giudicato da eseguire.
art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001
La disposizione, pur prevista per l’ottemperanza ai decreti decisori adottati ai sensi della legge n. 89/2001, è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con imputazione all’amministrazione delle spese dell’eventuale attività commissariale.
art. 1, comma 777, legge n. 208/2015
È indicato quale disposizione introduttiva dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, applicato analogicamente dal giudice.
Massime di principio
- L’inottemperanza dell’amministrazione a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine di moratoria previsto, legittima il ricorso al giudice amministrativo in sede di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all’amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine determinato e nominare sin d’ora un commissario ad acta, subordinando l’intervento sostitutivo all’ulteriore inutile decorso del termine assegnato.
- La disciplina che pone a carico dell’amministrazione inadempiente le spese dell’attività commissariale può essere applicata per analogia anche ai giudizi di ottemperanza relativi a condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle cui la disciplina è espressamente riferita.
- La somma coercitiva prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando, avuto riguardo alla natura e alla funzione della prestazione dovuta, la sua applicazione risulti manifestamente iniqua; in particolare, il beneficio della Carta elettronica del Docente, qualificato come contributo per aggiornamento e formazione, non giustifica automaticamente la fissazione di un’astreinte per il ritardo nell’esecuzione.
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