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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28600/2021 del 18/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Una società cessionaria di azienda impugnava tre cartelle di pagamento relative a IRES, IRAP e IVA per annualità pregresse, emesse in ragione della responsabilità solidale del cessionario per i debiti fiscali della società cedente. La CTR aveva accolto l'appello dell'agente della riscossione, ritenendo applicabile la responsabilità del cessionario e non opponibile all'Erario la clausola contrattuale che poneva tali debiti esclusivamente a carico della cedente. In cassazione la società deduceva: 1) violazione del divieto di domande nuove in appello, sostenendo che la pretesa fosse stata mutata dal richiamo all'art. 2560 c.c. a quello dell'art. 14 d.lgs. 472/1997; 2) nullità della sentenza per avere la CTR utilizzato un atto di cessione prodotto tardivamente, ritenuto il giudicato di una precedente sentenza, omesso di considerare la definizione agevolata di una cartella e ritenuto regolare la notifica delle cartelle al cedente; 3) violazione delle norme sulla responsabilità del cessionario, assumendo che senza notifica valida al cedente non si potesse agire verso il cessionario; 4) violazione dell'art. 14 d.lgs. 472/1997 per mancata verifica della capienza patrimoniale del cedente e del limite di responsabilità al valore dell'azienda ceduta; 5) omessa pronuncia su varie eccezioni e ultrapetizione; 6) omessa pronuncia sull'appello incidentale condizionato e difetto di specificità. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo; ha accolto solo la censura relativa alla cartella oggetto di definizione agevolata, e ha ritenuto fondato il quarto motivo nella parte in cui la CTR non aveva esaminato nel merito le difese sulla previa escussione del patrimonio della cedente e sulla limitazione della responsabilità del cessionario entro il valore dell'azienda ceduta; ha rigettato o dichiarato inammissibili gli altri motivi.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo solo nei limiti relativi alla cartella risultata oggetto di definizione agevolata, e ha accolto il quarto motivo; ha rigettato il primo, il terzo e il quinto motivo, e ha dichiarato inammissibile il sesto. Ne è derivata la cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e il rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, affinché verifichi la cessazione della materia del contendere o l'estinzione parziale per la cartella definita e, nel merito, i presupposti applicativi della responsabilità del cessionario, inclusa la capienza del patrimonio della cedente e il limite quantitativo della responsabilità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    utilizzato come parametro del motivo per violazione di legge sostanziale

  • art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.

    utilizzato come parametro del motivo per nullità processuali e omessa pronuncia

  • art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    il divieto di domande nuove in appello non è violato se resta immutata la causa petendi e cambia solo la qualificazione giuridica della pretesa

  • art. 14 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    disciplina la responsabilità del cessionario d'azienda per i debiti tributari della cedente, con limiti e presupposti che possono essere fatti valere dal cessionario

  • art. 2560 c.c.

    richiamato come diversa base normativa prospettata in primo grado; il mutamento del solo inquadramento giuridico non integra domanda nuova

  • art. 24 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato tra le norme denunciate per nullità della sentenza

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato tra le norme denunciate per nullità della sentenza e per il contenuto della decisione

  • art. 112 c.p.c.

    usato come parametro per omessa pronuncia/ultrapetizione

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato come parametro per la decisione sui fatti e sui documenti

  • art. 6 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. con modif. dalla l. 1 dicembre 2016, n. 225

    richiamato nel quadro della disciplina della riscossione

  • art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    in appello sono depositabili nuovi documenti nei limiti temporali previsti dalla disciplina processuale tributaria

  • art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato per coordinare i termini di produzione documentale in appello con quelli del primo grado

  • art. 32, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992

    i documenti vanno depositati fino a venti giorni liberi prima della trattazione

  • art. 68, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 546 del 1992

    la sentenza di merito può costituire titolo per l'esecuzione forzata per l'intero ammontare delle somme in essa ritenute dovute

  • art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    richiamato dal ricorrente in tema di iscrizione a ruolo e cartelle

  • art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    richiamato dal ricorrente in tema di notificazione delle cartelle

  • art. 6 l. 27 luglio 2000, n. 212

    richiamato dal ricorrente nel dedurre la violazione di norme tributarie sostanziali e procedimentali

  • art. 47 d.lgs. n. 546 del 1992

    la violazione del beneficium excussionis non determina nullità della cartella, ma può fondare tutela cautelare/sospensiva

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato nel motivo di omessa pronuncia e interesse ad agire

Massime di principio

  • Nel processo tributario non integra domanda nuova in appello la mera diversa qualificazione giuridica della medesima pretesa fiscale, quando restano immutati i fatti costitutivi posti a base dell'azione.
  • Il cessionario di azienda convenuto per debiti tributari della cedente può contestare i presupposti della responsabilità solidale, ma deve dedurre e provare l'eventuale capienza del patrimonio del soggetto che deve essere preventivamente escusso.
  • La mancata preventiva escussione del cedente non determina, di per sé, la nullità della cartella di pagamento notificata al cessionario; la relativa eccezione opera come difesa sul piano dell'azione esecutiva o come ragione per chiedere sospensione dell'efficacia dell'atto riscossivo.
  • L'obbligazione del cessionario per i debiti fiscali della cedente presuppone l'esistenza del debito del cedente; la notificazione della cartella al cedente attiene all'esecuzione forzata e non condiziona, in sé, l'esistenza del credito tributario.
  • Nel giudizio tributario d'appello è ammissibile il deposito di nuovi documenti nei limiti temporali previsti dalla disciplina processuale; se il documento è depositato tempestivamente rispetto alla prima udienza utile rinviata, la produzione non è tardiva.
  • La definizione agevolata di una cartella impone al giudice di verificare se sia cessata la materia del contendere o se il giudizio debba essere dichiarato estinto limitatamente a quella pretesa.
  • L'omessa pronuncia è configurabile solo quando il giudice non abbia esaminato una domanda o eccezione effettivamente devoluta; non sussiste se la questione è stata decisa espressamente o implicitamente, anche tramite assorbimento.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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