Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1230/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma dell'ordinanza cautelare n. 35 del 2026 del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione Seconda.

Giustizia amministrativa202601971

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza del Comune di Ravenna recante divieto di transito e di sosta

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti hanno impugnato l'ordinanza cautelare del TAR Emilia-Romagna, Sezione Seconda, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro l'ordinanza del Comune di Ravenna n. 1936 del 29 dicembre 2025, relativa all'introduzione di un divieto di transito e di sosta. Hanno prospettato un periculum in mora collegato al paventato taglio di alberi. Dal testo non risultano ulteriori motivi di appello specificamente articolati.

La decisione

All'esito della sommaria delibazione propria della fase cautelare, il Consiglio di Stato ha respinto l'appello per difetto del periculum in mora. Il pregiudizio allegato non è stato ritenuto direttamente riconducibile all'ordinanza comunale impugnata, poiché il paventato taglio degli alberi non è menzionato nell'ordinanza, la quale si limita a introdurre un divieto di transito e di sosta. Mancando una delle condizioni necessarie per la concessione della tutela cautelare, è stata confermata la reiezione della domanda cautelare. Le spese della fase d'appello sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del TAR; il Consiglio di Stato ha deciso l'impugnazione nella relativa fase cautelare.

Massime di principio

  • La tutela cautelare non può essere concessa quando il periculum in mora non sia dimostrato mediante l'allegazione di un pregiudizio grave e irreparabile direttamente riconducibile all'atto impugnato.
  • Il periculum in mora non può fondarsi su un evento o una misura non contenuti né disposti dal provvedimento amministrativo impugnato.
  • La mancanza anche di una sola delle condizioni necessarie per la concessione della tutela cautelare giustifica il rigetto dell'appello cautelare.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareOrdinanze contingibili e urgenti
RamiProcesso amministrativoEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.