Cassazione Penale, Sentenza n. 38053/2022 del 07/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Domanda di riparazione per ingiusta detenzione relativa al periodo di custodia cautelare inframuraria dal 9/10/2012 al 27/05/2013 connessa a ipotesi di partecipazione ad associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), truffa (art. 640 c.p.) e illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.). Il ricorrente contestava che la Corte d'appello avesse ritenuto la sua condotta quanto meno gravemente colposa nonostante l'assoluzione intervenuta nel giudizio di merito, sostenendo che le dichiarazioni dei collaboratori riguardavano fatti successivi e che le conversazioni intercettate si limitavano a confermare il ruolo gestionale nel locale "Il Vesuvio" e rapporti commerciali consueti con soggetti conosciuti.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il giudizio sulla riparazione per ingiusta detenzione è autonomo rispetto al processo di cognizione e che l'assoluzione non annulla automaticamente la rilevanza degli elementi probatori valutabili ai fini dell'eventuale dolo o colpa grave. La Corte ha ritenuto provata, sulla base degli elementi disponibili all'epoca della restrizione cautelare (conversazioni intercettate, rinvenimento di apparecchi alterati nel locale da lui di fatto gestito, frequenti contatti con soggetti riconducibili al sodalizio), la sussistenza di elementi idonei a configurare una condotta quanto meno gravemente colposa, ostativa al diritto all'indennizzo. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
reato contestato in primo grado (associazione di tipo mafioso): indicato quale uno dei capi d'imputazione alla base della custodia cautelare; la sentenza usa la contestazione come contesto fattuale per valutare le frequentazioni e i contatti del ricorrente
art. 640 cod. pen.
truffa: norma menzionata tra i reati per i quali il ricorrente era indagato; rilevanza principale come parte del quadro accusatorio originario
art. 513-bis cod. pen.
illecita concorrenza con minaccia o violenza: citato tra i fatti oggetto delle indagini e della cautela; contribuisce al contesto nel quale sono valutate le condotte e le frequentazioni
Sez. 4, Sent. n. 12228 del 10/01/2017 (Quaresima)
giurisprudenza richiamata per ricordare l'autonomia del giudizio di riparazione rispetto al processo di cognizione e i limiti della ripetizione in relazione a prove valutate diversamente nei due procedimenti
Sez. U, Sent. n. 34559 del 26/06/2002 (De Benedictis)
principio consolidato che il giudice della riparazione deve valutare ex ante, con autonomia logico-motivazionale, se la condotta del detenuto abbia concorso a dare luogo alla falsa apparenza di reato (dolo o colpa grave), indipendentemente dall'accertamento di responsabilità penale
Sez. 4, Sent. n. 1235 del 26/11/2013 (Calò) e Sez. 3, Sent. n. 39199 del 01/07/2014 (Pistorio)
giurisprudenza che ammette che le frequentazioni ambigue non giustificate possano integrare indici di complicità e, quindi, essere valutate come elemento di gravissima colpa ai fini dell'esclusione dell'indennizzo
Massime di principio
- Il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è autonomo rispetto al processo penale e valuta gli elementi disponibili al momento della custodia cautelare; l'esito successivo di assoluzione non annulla automaticamente la valutazione della gravità della condotta ai fini dell'indennizzo
- Per escludere il diritto all'indennizzo è sufficiente che emergano elementi che, valutati ex ante, rendano la condotta del detenuto gravemente colposa o dolosa nella misura in cui abbia determinato la falsa apparenza di un reato
- Frequentazioni ambigue o rapporti con soggetti notoriamente coinvolti in attività illecite, quando non giustificati e apparsi idonei a far sorgere la falsa rappresentazione di responsabilità, possono costituire indizi rilevanti di colpa grave
- Le intercettazioni, il ritrovamento di strumenti alterati o altre circostanze materiali riconducibili al luogo effettivamente gestito dal ricorrente assumono rilevanza nell'ordinamento della riparazione se non smentite e possono legittimare il rigetto della domanda indennitaria
- Il giudice della riparazione non deve accertare la commissione del reato ma decidere se la condotta abbia creato, pur in presenza di errore dell'autorità, la falsa apparenza di illecito penale; la valutazione è preventiva e basata sugli elementi disponibili al tempo della misura
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 37918/2022 del 07/10/2022
- Sentenza penale · 7 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 37919/2022 del 07/10/2022
- Sentenza penale · 7 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 37920/2022 del 07/10/2022
- Sentenza penale · 7 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 37922/2022 del 07/10/2022
- Sentenza penale · 7 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 37923/2022 del 07/10/2022
- Sentenza penale · 7 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 37925/2022 del 07/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →