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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04245/2026 del 02/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di appello deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p. La Corte ha ritenuto il motivo generico perché non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata: il ricorso non indicava specificamente in che modo le ragioni della decisione di merito fossero erronee, limitandosi a una censura non correlata alle esplicitazioni del giudice di appello. Inoltre la Corte territoriale aveva escluso la sussistenza dei presupposti dell'istituto, valorizzando il carattere non occasionale della condotta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo era privo della necessaria specificità, perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata sulla insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'art. 131-bis c.p., richiamando il principio secondo cui la mancanza di correlazione tra motivi di ricorso e motivazione della decisione integra difetto di specificità ex art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p. Ne è conseguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di esclusione della punibilità non è applicabile quando difettano i presupposti richiesti dalla norma; nel caso concreto è stato valorizzato il carattere non occasionale della condotta.

  • art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.

    La mancanza di specificità del motivo, anche per difetto di correlazione con la motivazione della sentenza impugnata, comporta l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di specificità non solo quando è indeterminato o generico, ma anche quando non si confronta con le ragioni effettivamente poste a base della decisione impugnata.
  • Ai fini dell'ammissibilità del ricorso, il giudice di legittimità richiede una critica argomentata e correlata alla motivazione della sentenza impugnata; non è sufficiente prospettare in astratto la violazione di legge o il vizio motivazionale.
  • La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando dalla motivazione di merito emerge la non occasionalità della condotta, elemento incompatibile con l'operatività dell'art. 131-bis c.p.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fattoNullità processuale

Testo integrale

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