Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 335/2022 del 10/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza di condanna per furto di energia elettrica (capo A plurimo e capo B) deducendo: 1) prescrizione intervenuta per il reato contestato al capo B; 2) vizio di motivazione per aver ritenuto sussistente l'aggravante del mezzo fraudolento nonostante un orientamento favorevole all'esclusione in caso di allacciamento diretto; 3) vizio di motivazione e violazione di legge per averla ritenuta responsabile sulla base della sola presenza nell'appartamento al momento dell'accertamento, mentre altro soggetto nella stessa posizione fattuale era stato assolto.

La decisione

Il ricorso è parzialmente accolto. Il giudice di legittimità ha dichiarato estinto per prescrizione il reato indicato al capo B (furto aggravato ex art. 625 n.2 c.p.), essendosi maturato il termine massimo di prescrizione l'11.2.2019, anteriormente alla sentenza del 13.11.2019; per tale motivo la sentenza impugnata è annullata senza rinvio quanto al capo B. Per il capo A (furto pluriaggravato ex art. 625 nn.2 e 5 c.p.) la prescrizione non è maturata (termine massimo al 2023): la sentenza è annullata con rinvio alla Corte d'Appello di Lecce per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, poiché la pena era stata determinata cumulativamente. I restanti motivi (in particolare la censura sull'inapplicabilità dell'aggravante del mezzo fraudolento e la dedotta illegittimità della valutazione della responsabilità basata sulla presenza nell'appartamento) sono stati ritenuti manifestamente infondati: la Corte ha confermato che l'allacciamento abusivo mediante cavo volante integra l'aggravante del mezzo fraudolento e che la valutazione di responsabilità per la Sozzi, alla luce della titolarità della fornitura e della disponibilità dell'appartamento, è rimessa al giudice di merito.

Norme richiamate

  • Codice Penale - art. 110

    Richiamato per la concausa o concorso di persone nel reato; utilizzato nella imputazione per la partecipazione insieme ad altri.

  • Codice Penale - art. 624

    Definisce il furto; base della contestazione per la sottrazione di energia elettrica.

  • Codice Penale - art. 625, nn. 2 e 5

    La n.2 (uso di mezzo fraudolento) è stata ritenuta integrata dall'allacciamento abusivo mediante cavo volante; la n.5 (commissione del reato da parte di tre persone) aggrava la fattispecie e incide sul termine massimo di prescrizione.

  • Codice di Procedura Penale - art. 606, comma 1, lett. e)

    Richiamato come parametro di censura per vizio di motivazione e motivi di legittimità; la Corte ha ritenuto infondato il motivo relativo alla valutazione probatoria rimessa al giudice di merito.

  • D.L. n. 137/2020, conv. L. 176/2020, art. 23, comma 8

    Citato con riferimento alla possibilità per il Procuratore Generale di trasmettere richieste scritte ai fini della decisione in sede di legittimità.

Massime di principio

  • La prescrizione va calcolata separatamente per ciascun capo di imputazione e, se il termine massimo si è definitivamente estinto prima della pronuncia impugnata, il reato va dichiarato estinto e la sentenza annullata senza rinvio per quel capo.
  • L'allacciamento abusivo alla rete esterna tramite cavo volante finalizzato alla sottrazione di energia integra l'aggravante del "mezzo fraudolento" ai sensi dell'art. 625 n.2 c.p.; la giurisprudenza di legittimità considera tale modalità come mezzo idoneo a integrare l'aggravante.
  • La contestazione contemporanea di più aggravanti nella imputazione incide sui termini di prescrizione: l'esistenza di un'aggravante che richiede una pena maggiore può estendere il termine massimo di prescrizione.
  • La Corte di legittimità è ristretta a valutazioni di diritto e non può riformare la valutazione del materiale probatorio svolta dal giudice di merito, salvo vizi di motivazione o violazioni di legge esplicite.
  • Quando la pena è stata determinata cumulativamente per più reati e uno di essi viene estinto per prescrizione, il giudice deve rideterminare il trattamento sanzionatorio residuo con riferimento ai reati rimanenti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.