Cassazione Civile, Ordinanza n. 19865/2025 del 17/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine da provvedimenti amministrativi contingibili e urgenti emessi nel 1994 per ragioni di pubblica incolumità e dall’ordine di demolizione integrale di un immobile di proprietà della ricorrente. Il giudice amministrativo di primo grado aveva annullato gli atti, ma il Consiglio di Stato li aveva riformati, ritenendo sussistente il pericolo per la pubblica incolumità. La ricorrente aveva quindi promosso azione ex L. n. 117 del 1988 contro la Presidenza del Consiglio, assumendo che la sentenza del Consiglio di Stato fosse viziata da travisamento dei fatti e delle prove, in particolare per avere ritenuto esistente un pericolo di crollo che, secondo la prospettazione attorea, era escluso da verbali dei Vigili del Fuoco, riprese video, mancata chiusura della strada e inesistenza di un terrazzino al primo piano. Deduceva inoltre violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., degli artt. 2699 e 2700 c.c., dell’art. 24 del d.lgs. n. 139 del 2006, dell’art. 132 c.p.c. per motivazione apparente e, con gli ultimi due motivi, omesso esame di fatti decisivi. La Corte di merito aveva però ritenuto che si trattasse di valutazioni del materiale probatorio e non di un errore revocatorio idoneo a fondare la responsabilità del magistrato. In cassazione la ricorrente ha riproposto sostanzialmente le stesse doglianze, insistendo sul fatto che la sentenza amministrativa avrebbe affermato un fatto incontrastabilmente escluso dagli atti e che il giudizio non sarebbe stato equo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il controricorso della Presidenza del Consiglio dei ministri per tardività del deposito, ma ha dichiarato inammissibile anche il ricorso principale in tutti i suoi motivi. Ha affermato che, nel giudizio di responsabilità civile del magistrato, la fattispecie rilevante per i fatti anteriori alla riforma del 2015 è quella dell’art. 2, comma 3, lett. b), L. n. 117 del 1988 nel testo originario, che richiede l’affermazione, dovuta a negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza sia incontrastabilmente esclusa dagli atti. Nel caso concreto, le doglianze della ricorrente si risolvevano invece in contestazioni della valutazione delle prove e dell’apprezzamento del materiale istruttorio compiuti dal Consiglio di Stato, attività sottratte alla responsabilità del magistrato. La Corte ha anche rilevato che la fede privilegiata degli atti dei Vigili del Fuoco non copre le valutazioni tecniche sull’esistenza del pericolo, che il principio di non contestazione non riguarda la valenza probatoria dei documenti, che alcune censure introducevano questioni nuove e che i motivi ex art. 360, n. 5, c.p.c. erano comunque preclusi dalla doppia conforme e, in ogni caso, privi di decisività. Il ricorso è stato quindi respinto nei fatti mediante declaratoria di inammissibilità, senza pronuncia sulle spese per l’inammissibilità del controricorso.
Norme richiamate
L. 13 aprile 1988, n. 117, art. 2
comma 2; comma 3, lett. a) e b)
La responsabilità civile del magistrato, nel testo originario applicabile ratione temporis, è circoscritta a ipotesi tipizzate di colpa grave; per la lett. b) occorre l'affermazione, dovuta a negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza sia incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento, non essendo sufficiente un errato apprezzamento delle prove.
L. 27 febbraio 2015, n. 18
La riforma non si applica ai fatti anteriori al 19 marzo 2015 in assenza di disciplina transitoria; resta applicabile il testo originario della L. n. 117 del 1988.
art. 115 c.p.c.
Il principio di non contestazione riguarda i fatti storici posti a fondamento delle domande ed eccezioni e non la valutazione o la valenza probatoria dei documenti.
art. 116 c.p.c.
La censura non può tradursi in una critica all'apprezzamento delle prove riservato al giudice di merito, salvo i limiti dell'errore di percezione o del travisamento nei ristretti casi ammessi.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione deve superare il minimo costituzionale, ma nella specie la censura era comunque indirizzata al giudizio di merito espresso dal Consiglio di Stato e non al vaglio della responsabilità civile.
art. 2699 c.c.
Individua l'atto pubblico; la ricorrente invocava tale norma per attribuire piena prova ai verbali dei Vigili del Fuoco.
art. 2700 c.c.
La fede privilegiata dell'atto pubblico copre i fatti attestati come avvenuti in presenza del pubblico ufficiale e le attività da lui compiute, non le valutazioni o diagnosi tecniche circa la pericolosità.
d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139, art. 24
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la natura tecnico-certificativa dell'intervento dei Vigili del Fuoco; la Corte ha escluso che ciò trasformi in prova legale le valutazioni sull'esistenza del pericolo.
d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 6
Richiamato dalla ricorrente nel percorso di revocazione contro la sentenza amministrativa.
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato per errore di fatto.
art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c.
Le censure erano formulate come violazioni processuali e omesso esame; la Corte ha ribadito che il travisamento della prova, salvo i ristretti casi riconosciuti dalle Sezioni Unite, non integra autonomo motivo di ricorso e che il n. 5 è precluso in caso di doppia conforme.
art. 370 c.p.c.
Nel rito applicabile, il controricorso doveva essere depositato entro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
art. 348-ter c.p.c.
La disciplina della doppia conforme preclude la deduzione del vizio di omesso esame quando le decisioni di primo e secondo grado sono conformi nel merito; la nuova formulazione dell'art. 360, comma 4, c.p.c. ne riproduce la logica.
art. 360, comma 4, c.p.c.
Per i ricorsi notificati dal 1° gennaio 2023, riproduce la preclusione al motivo ex art. 360, n. 5, in presenza di doppia conforme di merito.
art. 345 c.p.c.
Il divieto di nova in appello è rilevabile d'ufficio in cassazione quando una censura introduce una questione non devoluta nei gradi precedenti.
art. 111, comma 6, Cost.
L'obbligo di motivazione è soddisfatto dal minimo costituzionale.
art. 104 Cost.
La garanzia di indipendenza del giudice tutela l'autonomia di valutazione dei fatti e delle prove e l'imparziale interpretazione delle norme.
art. 6 CEDU
Richiamata dalla ricorrente per lamentare la non equità del giudizio amministrativo e la violazione della parità delle armi.
Massime di principio
- Nel regime originario della L. n. 117 del 1988, la responsabilità civile del magistrato per affermazione di un fatto inesistente richiede un errore di tipo revocatorio: il giudice deve avere posto a fondamento della decisione un fatto pacificamente insussistente o incontrastabilmente escluso dagli atti, per effetto di negligenza inescusabile.
- Non integra responsabilità del magistrato il mero errato apprezzamento delle prove o la diversa lettura di documenti e risultanze istruttorie, anche se la parte ritenga palesemente sbagliata la valutazione compiuta dal giudice.
- La fede privilegiata dell'atto pubblico copre i fatti direttamente percepiti dal pubblico ufficiale e le attività da lui compiute, ma non si estende alle valutazioni tecniche o ai giudizi di pericolosità espressi nell'atto.
- Il principio di non contestazione riguarda i fatti storici allegati dalle parti, non la forza probatoria o la portata dimostrativa di documenti prodotti in causa.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile in presenza di doppia conforme di merito, salvo che il ricorrente indichi specifiche differenze tra le rationes delle due decisioni; inoltre, il fatto omesso deve essere realmente decisivo.
- Non è ammissibile trasformare in cassazione una critica all'apprezzamento del materiale probatorio in una censura di violazione di legge o di motivazione apparente quando la doglianza mira, in sostanza, a rimettere in discussione il giudizio di merito svolto dal giudice della responsabilità.
- Le questioni nuove introdotte in appello in violazione dell'art. 345 c.p.c. sono rilevabili d'ufficio anche in sede di legittimità.
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