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Ordinanza

Ordinanza n. 1663/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto prefettizio di divieto di detenzione armi, munizioni e materie esplodenti FASC. N. -OMISSIS-/6D/AREA 1 BIS -PROTOCOLLO USCITA N. -OMISSIS-DEL 09.01.2026 -Area 1 Bis-, notificato al ricorrente in data 12 gennaio 2026; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202603180

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La domanda cautelare è stata respinta perché non risultano sussistenti i presupposti dell'art. 55 c.p.a. Il giudice ha ritenuto che il ricorso presenti, prima facie, profili di irricevibilità per tardività della notificazione e di inammissibilità per difetto di direzione delle censure contro l'atto originariamente impugnato, essendo esse rivolte al mancato riesame del provvedimento. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

TAR Campania - Napoli, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio di divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio notificato il 12 gennaio 2026, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il TAR ha rilevato, in sede cautelare, profili di irricevibilità perché il ricorso è stato notificato il 21 aprile 2026, oltre il termine decorrente dalla notificazione del provvedimento. Ha inoltre rilevato profili di inammissibilità, poiché le censure sembrano rivolgersi non contro il decreto prefettizio, ma contro il suo mancato riesame, richiesto con un'istanza impropriamente qualificata come ricorso gerarchico.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare richiede la sussistenza dei presupposti per l'adozione di misure cautelari; in loro assenza la domanda di sospensione deve essere respinta.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce la base normativa per l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla disciplina nazionale, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la rilevazione prima facie di profili di irricevibilità o inammissibilità del ricorso è sufficiente a escludere la sussistenza dei presupposti per la sospensione dell'atto impugnato.
  • La notificazione del ricorso oltre il termine decorrente dalla notificazione del provvedimento impugnato integra un profilo di irricevibilità rilevante ai fini della tutela cautelare.
  • Le censure rivolte esclusivamente contro il mancato riesame di un provvedimento, anziché contro il contenuto del provvedimento originario, possono determinare l'inammissibilità del ricorso quando l'istanza di riesame non costituisce un rimedio gerarchico idoneo a riaprire i termini di impugnazione.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaTutela cautelareTermini e notificazione del ricorso
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDecadenza e tardività

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