Ordinanza n. 4030/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza in forma semplificata del T.a.r. per il Lazio, Sezione Quarta, n.-OMISSIS-resa tra le parti, concernente un giudizio di inidoneità nell’ambito del concorso pubblico per titoli ed esami, per l’ammissione di n. 1.198 allievi marescialli al 97° corso presso la scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza per l’anno accademico 2025/2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza semplificata del TAR Lazio, Sez. IV, relativa al giudizio di inidoneità nell’ambito del concorso pubblico per titoli ed esami per l’ammissione di allievi marescialli della Guardia di Finanza
Esito
La controversia
Le amministrazioni hanno proposto appello contro la sentenza semplificata del TAR Lazio concernente il giudizio di inidoneità di un candidato al concorso per l’ammissione di 1.198 allievi marescialli al 97° corso della Guardia di Finanza per l’anno accademico 2025/2026. Nel corso del giudizio d’appello era stata disposta attività istruttoria con l’ordinanza n. 1496 del 24 aprile 2026, affidandola al Responsabile del Centro di Selezione Esercito di Napoli. L’ordinanza odierna rileva la necessità di correggere l’errore materiale relativo all’individuazione dell’organo incaricato, poiché occorre rivolgersi a un organo tuttora operativo e dotato delle competenze necessarie.
La decisione
Il Consiglio di Stato non decide il merito dell’appello né la legittimità del giudizio di inidoneità. Corregge l’ordinanza istruttoria n. 1496 del 24 aprile 2026, sostituendo l’organo incaricato degli incombenti istruttori: le attività devono essere svolte dal Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito di Foligno, in persona del Responsabile o di un delegato munito delle necessarie competenze. Dispone inoltre l’oscuramento delle generalità e di ogni dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di altre persone citate, ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto per disporre l’oscuramento dei dati personali nel provvedimento diffuso.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Rileva per la tutela dei dati relativi alla salute e per la possibilità di prevedere garanzie appropriate nel relativo trattamento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Concorre a fondare la protezione dei dati relativi alla salute e l’ordine di oscuramento in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Quando l’organo individuato per lo svolgimento di un incombente istruttorio non è più operativo o non risulta munito delle competenze necessarie, il giudice può correggere l’ordinanza istruttoria sostituendolo con altro organo operativo e competente.
- La correzione dell’organo incaricato dell’istruttoria, volta a rendere concretamente eseguibile un precedente ordine istruttorio, non comporta una decisione sul merito della controversia principale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 20 mag 2026Ordinanza n. 293/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 20 mag 2026Ordinanza n. 294/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 20 mag 2026Ordinanza n. 295/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 20 mag 2026Ordinanza n. 296/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 20 mag 2026Ordinanza n. 1131/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 20 mag 2026Ordinanza n. 1132/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →