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Sentenza

Sentenza n. 514/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - in parte qua, del provvedimento M_INF-SVCA prot.0032283 – 9.12.2021, comunicato in data 9 dicembre 2021, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – Dipartimento per la programmazione, le infrastrutture di trasporto a rete e i sistemi informativi – Direzione Generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali, con il quale è stata approvata la perizia di variante tecnica n.1 relativa ai lavori “Autostrada A1 Milano - Napoli - Tratto Barberino – Firenze nord- Lotto 2 Ampliamento alla terza corsia Barberino di Mugello – Incisa Valdarno; - in parte qua, della relazione della U.T. Bologna prot. n. 26009 del 30 ottobre 2019 e della Relazione Istruttoria della Divisione 5 della DGVCA prot. n. 31696 del 1° dicembre 2021- non conosciute dal Ricorrente - ove occorrer possa e per quanto di ragione, dell'art 11, comma 6, della Convenzione Unica, stipulata in data 12 ottobre 2007 e approvata per legge ex art. 8 duodecies, comma 2, l. 6 giugno 2008, n. 101; - di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso o coordinato rispetto a quello impugnato, anche non conosciuto; nonché per l'accesso agli atti ai sensi dell'art. 116, comma 2 c.p.a. richiesti con istanza proposta il 5 gennaio 2022, con prot. ASPI/RM/2022/0000076/EU, concernenti la relazione della U.T. Bologna prot. n. 26009 del 30 ottobre 2019, la Relazione Istruttoria della Divisione 5 della DGVCA prot. n. 31696 del 1° dicembre 2021, e in generale a tutta la documentazione afferente l'attività istruttoria svolta dalla Concedente; anche a seguito dei motivi aggiunti depositati il 19 maggio 2022.

Giustizia amministrativa202200169

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Approvazione ministeriale di una perizia di variante tecnica relativa a lavori di ampliamento autostradale, nella parte in cui non riconosceva alcuni costi e lavorazioni, unitamente agli atti istruttori presupposti

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (ministero concedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La concessionaria ha impugnato il provvedimento ministeriale del 9 dicembre 2021 di approvazione della perizia di variante tecnica relativa ai lavori di ampliamento della terza corsia dell'autostrada A1, contestando il mancato riconoscimento di alcuni costi e lavorazioni. Ha inoltre impugnato gli atti istruttori presupposti e, ove ritenuto ostativo all'aggiornamento del quadro economico, l'art. 11, comma 6, della convenzione unica. Le censure dedotte riguardavano la violazione e falsa applicazione della disciplina sulle varianti nei contratti pubblici e delle disposizioni legislative e convenzionali applicabili, nonché la violazione dei principi di buon andamento e imparzialità, degli obblighi partecipativi e delle norme sul procedimento amministrativo. Sono stati dedotti, inoltre, difetto assoluto di motivazione, difetto di istruttoria, manifesta contraddittorietà, erronea valutazione dei fatti, falsità del presupposto, travisamento, illogicità e ingiustizia manifesta. Dopo l'acquisizione in giudizio della documentazione istruttoria, la ricorrente ha proposto motivi aggiunti, reiterando le censure sulla disciplina delle varianti e deducendo ulteriori vizi degli atti istruttori e del provvedimento finale. L'istanza di accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a. è stata abbandonata dalla ricorrente dopo il deposito in giudizio della documentazione richiesta. Il Ministero ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.

La decisione

Il TAR ha accolto l'eccezione di difetto di giurisdizione e ha dichiarato che l'intera controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. La controversia riguarda infatti la fase esecutiva del rapporto concessorio, successiva alla scelta del concessionario e alla sottoscrizione della convenzione, e concerne pretese patrimoniali relative alla delimitazione e agli effetti economici del rapporto contrattuale, in particolare al riconoscimento di costi e lavorazioni contenuti in una perizia di variante. In tale fase, in assenza di un atto autoritativo incidente sulla procedura di affidamento o di altri poteri pubblicistici riconosciuti dalla legge, il rapporto tra concedente e concessionario è paritetico. L'approvazione della perizia di variante è stata ritenuta inerente all'attuazione del rapporto contrattuale e non espressione di un potere autoritativo, anche perché la verifica del concedente è vincolata alle previsioni convenzionali, all'obbligo di esecuzione a regola d'arte e alla disciplina dei contratti pubblici. La giurisdizione esclusiva amministrativa sulle concessioni non si estende quindi alle controversie meramente patrimoniali riguardanti l'esecuzione del rapporto, quando non siano coinvolti poteri pubblicistici. Sono stati conservati gli effetti sostanziali e processuali del ricorso ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a., purché la causa sia riproposta davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    restano salvi gli effetti sostanziali e processuali del ricorso in epigrafe, qualora il processo venga riproposto innanzi al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza

    In caso di declinatoria di giurisdizione, sono conservati gli effetti sostanziali e processuali della domanda se il giudizio è riproposto davanti al giudice munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato della decisione.

  • art. 8-duodecies, comma 2, l. 6 giugno 2008, n. 101

    La convenzione unica che regola il rapporto concessorio è stata approvata per legge.

  • art. 11, comma 6, della Convenzione unica

    La disposizione convenzionale è stata impugnata in quanto ritenuta potenzialmente ostativa all'aggiornamento del quadro economico dei lavori, senza che il TAR ne esaminasse il merito per difetto di giurisdizione.

  • art. 132 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163

    La disciplina delle varianti è stata invocata dalla ricorrente, ma le relative censure non sono state esaminate nel merito per il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

  • art. 106 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

    La disciplina delle modifiche e varianti contrattuali è stata invocata dalla ricorrente, ma non è stata applicata dal TAR nel merito.

  • art. 37 d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214

    Norma richiamata tra quelle asseritamente violate in relazione al regime del rapporto concessorio e alla variante, senza esame di merito da parte del TAR.

  • art. 16 d.l. 28 settembre 2018, n. 109

    Norma richiamata tra quelle asseritamente violate in relazione alla variante, senza esame di merito da parte del TAR.

  • art. 13 d.l. 30 dicembre 2019, n. 162

    Norma richiamata tra quelle asseritamente violate in relazione alla variante, senza esame di merito da parte del TAR.

  • delibera ART 19 giugno 2019, n. 71 e allegato A

    Atto regolatorio richiamato tra le fonti applicabili alla variante, senza esame di merito da parte del TAR.

Massime di principio

  • Dopo la conclusione della fase pubblicistica di scelta del concessionario e la sottoscrizione della convenzione, le controversie riguardanti la delimitazione del contenuto del rapporto, l'adempimento delle obbligazioni e gli effetti patrimoniali dell'esecuzione appartengono, in linea generale, alla giurisdizione del giudice ordinario, salvo l'esercizio di specifici poteri autoritativi da parte dell'amministrazione.
  • L'approvazione di una perizia di variante relativa all'esecuzione di una concessione, quando incide esclusivamente sull'assetto economico e contrattuale del rapporto e non costituisce esercizio di un potere autoritativo sulla procedura di affidamento o sull'esecuzione, non assume natura pubblicistica e rientra nella giurisdizione ordinaria.
  • La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle concessioni non comprende le controversie meramente patrimoniali relative all'attuazione del rapporto concessorio, quando non siano coinvolti poteri riconducibili alle funzioni pubblicistiche dell'amministrazione.
  • La verifica del concedente sull'inerenza di una variante alle previsioni della convenzione, sull'esecuzione a regola d'arte e sulla disciplina dei contratti pubblici non implica di per sé l'esercizio di un potere autoritativo, se tale verifica resta vincolata al rapporto negoziale.
  • In caso di declinatoria di giurisdizione, gli effetti sostanziali e processuali della domanda sono conservati se il processo è riproposto davanti al giudice munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieEsecuzione del contratto pubblicoGiurisdizione e riparto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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