Cassazione Civile, Ordinanza n. 07851/2023 del 17/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro svolto da una dipendente presso una struttura alberghiera per il periodo aprile-novembre degli anni 2009-2011. La lavoratrice sosteneva che il rapporto fosse subordinato a tempo indeterminato, eventualmente con part-time verticale/ciclico, e che al momento dell'affitto/cessione dell'azienda alla nuova società il rapporto fosse proseguito ex art. 2112 c.c. senza soluzione di continuità. La Corte d'appello, invece, aveva ritenuto che non vi fosse un rapporto a tempo indeterminato, ma una serie di contratti a termine, valorizzando alcuni elementi di fatto (richieste di t.f.r. a fine periodo, domanda di riassunzione, percezione dell'indennità di disoccupazione, impugnazione di un licenziamento orale). Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto: 1) violazione dell'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 368/2001, sostenendo che la prova del contratto a termine poteva risultare solo da atto scritto, inesistente; 2) violazione dell'art. 2112 c.c., per non avere la Corte territoriale considerato la continuità del rapporto con l'affittuaria/cessionaria dell'azienda; 3) violazione dell'art. 115 c.p.c., per non avere il giudice di merito valutato un contratto a tempo indeterminato del 2 maggio 2011 ritualmente prodotto e decisivo. La Suprema Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbendo gli altri, osservando che la Corte di merito, una volta ipotizzata l'esistenza di una serie di contratti a termine, avrebbe dovuto verificare anche la validità della loro apposizione, in particolare il requisito della forma scritta ad substantiam e la puntuale indicazione delle ragioni giustificative, non potendo limitarsi a escludere il part-time e a inferire la successione di contratti a termine da elementi indiziari. Poiché tale verifica non era stata compiuta, la sentenza è stata cassata con rinvio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il secondo e il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda verificando se tra le parti siano intercorsi effettivamente più contratti a termine validamente stipulati, cioè con il rispetto della forma scritta e delle ragioni giustificative richieste dalla disciplina applicabile. Alla corte del rinvio è stata demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1 d.lgs. n. 368/2001
L'apposizione del termine al contratto di lavoro richiede un atto scritto e l'indicazione circostanziata e puntuale delle ragioni che giustificano la durata temporanea; la forma scritta ha natura ad substantiam e la sua mancanza comporta la nullità della clausola appositiva del termine.
art. 2112 c.c.
La successione del rapporto di lavoro in caso di trasferimento/affitto d'azienda presuppone che il lavoratore sia dipendente dell'impresa cedente al momento del trasferimento, con conseguente continuità del rapporto.
art. 115 c.p.c.
La decisione deve fondarsi sulle prove ritualmente acquisite; il giudice di merito non può trascurare un documento decisivo prodotto in giudizio.
Massime di principio
- Quando il datore di lavoro contesta l'esistenza di un rapporto a tempo indeterminato e sostiene invece la successione di più rapporti a termine, il giudice deve verificare non solo l'effettiva ripetizione dei contratti, ma anche la legittimità di ciascuna apposizione del termine secondo la disciplina applicabile.
- Nel regime del contratto a termine, la prova della durata temporanea del rapporto non può fondarsi soltanto su indizi di fatto, se la legge richiede la forma scritta ad substantiam e l'indicazione specifica delle ragioni giustificative.
- In mancanza di prova scritta di un part-time validamente concordato, il rapporto di lavoro si presume a tempo pieno; la riduzione dell'orario non può essere unilateralmente imposta dal datore di lavoro.
- Ai fini dell'applicazione dell'art. 2112 c.c., il giudice deve accertare preliminarmente la sussistenza di un rapporto di lavoro in essere con il cedente al momento del trasferimento dell'azienda e poi verificare gli effetti successori del trasferimento stesso.
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