Sentenza del 06/05/2015 n. 9080 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la corretta determinazione del reddito imponibile per il 1998, con riferimento alle quote di ammortamento e agli accantonamenti relativi alle merci restituite dai rivenditori. In Cassazione, l'Agenzia ha censurato soprattutto la motivazione della CTR sulla certezza e determinabilità del valore delle rese: la società aveva rettificato i ricavi del 1998 e incrementato le rimanenze sulla base di rese effettuate o comunicate nei primi mesi del 1999. Secondo l'Agenzia, comunicazioni verbali e valori presunti non erano sufficienti a dimostrare che, entro il 31 dicembre 1998, esistessero dati certi e oggettivamente determinabili. La società aveva inoltre impugnato incidentalmente la compensazione delle spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo dell'Agenzia, ritenendo che la CTR avesse comunque pronunciato sulla questione della conoscenza del valore delle rese. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando un'omessa motivazione sull'effettiva certezza e determinabilità del valore delle merci rese entro la chiusura dell'esercizio 1998. La Corte ha precisato che componenti di reddito conosciuti dopo la chiusura dell'esercizio possono essere imputati a quell'esercizio solo se, entro la fine dello stesso, erano già certi nell'an e oggettivamente determinabili nel quantum; la conoscenza successiva è rilevante soltanto se documenta una situazione già maturata entro il 31 dicembre. Gli ulteriori motivi dell'Agenzia e il ricorso incidentale della società sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Art. 75 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), oggi art. 109
I componenti di reddito devono essere imputati all'esercizio di competenza quando risultano certi e oggettivamente determinabili.
La certezza deve riguardare l'esistenza del componente, mentre la determinabilità oggettiva deve riguardare il suo ammontare. Entrambi i requisiti devono maturare entro la fine del periodo d'imposta; documenti o informazioni acquisiti successivamente possono essere utilizzati solo per provare una situazione già esistente e determinabile entro tale data.
Art. 14, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973
Le società possono inserire nelle scritture contabili gli aggiornamenti consequenziali all'approvazione del bilancio fino al termine per la presentazione della dichiarazione.
La possibilità di aggiornare le scritture dopo la chiusura dell'esercizio non consente di posticipare o anticipare liberamente l'imputazione fiscale: l'evento economico deve essere già certo e oggettivamente determinabile entro la fine dell'esercizio.
Art. 2697 del codice civile
La questione sull'onere della prova della certezza e della determinabilità delle rese è stata dedotta dall'Agenzia, ma il relativo motivo è stato dichiarato assorbito dopo l'accoglimento del vizio di motivazione.
Art. 112 del codice di procedura civile
Non vi è omessa pronuncia quando il giudice esamina il motivo di impugnazione, anche se la motivazione è eventualmente insufficiente o errata; nel caso concreto la CTR aveva espressamente affermato che la contribuente conosceva il valore delle rese.
Art. 360, comma 1, n. 5, del codice di procedura civile
La Corte ha ravvisato un vizio di omessa motivazione su un fatto decisivo: la CTR non aveva spiegato su quali elementi documentali fondasse la certezza del valore delle rese al 31 dicembre 1998.
Massime di principio
- Nel principio di competenza fiscale, un ricavo, costo, reso o altro componente può essere imputato a un esercizio solo se, alla fine di quell'esercizio, la sua esistenza è certa e il suo valore è oggettivamente determinabile.
- La documentazione formata nei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio può essere utilizzata per contabilizzare il componente nell'esercizio precedente solo se dimostra una situazione già maturata entro la data di chiusura; non può creare retroattivamente certezza o determinabilità.
- Comunicazioni verbali, stime presuntive o indicazioni non documentate dei clienti normalmente non bastano, da sole, a provare l'ammontare certo di merci restituite o di altre rettifiche di ricavi.
- In presenza di una contestazione specifica dell'Amministrazione finanziaria, il giudice deve indicare concretamente quali documenti e circostanze dimostrino la certezza e la determinabilità del componente alla data di chiusura dell'esercizio.
- La cassazione con rinvio non decide definitivamente quale parte abbia ragione sul merito: impone al giudice di rinvio un nuovo esame, applicando i principi indicati dalla Corte.
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