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Interpello

Risposta n. 389 del 24/09/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’istante ritiene possibile emettere una fattura mensile riepilogativa di tutte le operazioni del mese verso lo stesso committente, indicando nel campo data la fine del mese, considerata come data di effettuazione dell’operazione ai fini IVA, con invio allo SdI entro il 15 del mese successivo e IVA nella liquidazione del mese di effettuazione.

Data da indicare in fattura per prestazioni di servizi e fattura mensile riepilogativa

Il quesito

Il contribuente chiede se, per prestazioni di servizi rese nello stesso mese e documentate da DDT di riconsegna in conto lavoro, possa emettere un’unica fattura elettronica mensile indicando come data quella di fine mese, pur trasmettendo il file allo SdI entro il 15 del mese successivo, e come tale data incida sulla liquidazione IVA.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia chiarisce che, per le prestazioni di servizi documentate da idonea documentazione, è possibile emettere una fattura riepilogativa-differita entro il giorno 15 del mese successivo solo quando ricorrono i presupposti dell’art. 21, comma 4, lett. a), del DPR 633/1972. Nel caso specifico, però, poiché il pagamento avviene dopo l’emissione della fattura e non si tratta di operazioni verso soggetti non stabiliti, non si parla di fattura differita: la fattura documenta più prestazioni rese nel mese e il momento impositivo coincide con la data di emissione della fattura, che deve essere indicata nel campo data del file, con IVA conflente nella liquidazione del mese indicato nel documento.

Data della fattura per le prestazioni di servizi

L’interpello riguarda la corretta indicazione della data in fattura elettronica per prestazioni di servizi rese nel corso dello stesso mese, nell’ambito di lavorazioni meccaniche conto terzi su materiale del committente e successiva riconsegna tramite DDT con causale reso lavorato". Il tema è rilevante sia per la compilazione del file XML sia per l’individuazione del periodo di esigibilità dell’IVA.

Fattispecie rappresentata dal contribuente

L’istante svolge lavorazioni meccaniche conto terzi su materiale di proprietà del cliente. A lavorazione ultimata, il materiale viene riconsegnato mediante emissione di DDT con causale “reso lavorato”.

Per documentare le prestazioni rese al medesimo cliente, alla fine di ciascun mese emette fattura elettronica ai sensi dell’articolo 21, comma 4, lettera a), del DPR 633/1972. Il corrispettivo viene incassato non prima di 30 giorni dalla data della fattura.

Il dubbio nasce in relazione all’articolo 21, comma 2, lettera g-bis), del decreto IVA, che richiede l’indicazione della data in cui è effettuata la cessione o la prestazione, ovvero della data di pagamento se diversa dalla data di emissione della fattura.

Quesito del contribuente

Il contribuente chiede, in sostanza, se possa:

  • emettere un’unica fattura mensile riepilogativa di tutti i DDT di riconsegna in conto lavoro emessi nel mese nei confronti dello stesso committente;
  • indicare nel campo “data” della sezione “dati generali” del file fattura elettronica la data di fine mese;
  • trasmettere la fattura allo SdI entro il 15 del mese successivo;
  • far confluire l’IVA nella liquidazione del mese di riferimento.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L’istante ritiene di poter emettere una fattura unica riepilogativa mensile, riportando come data la fine del mese, considerata quale data di effettuazione dell’operazione ai fini IVA.

Nell’esempio fornito:

  • 10.09.2019: primo DDT di reso lavorato;
  • 20.09.2019: secondo DDT;
  • 28.09.2019: terzo DDT;
  • 30.09.2019: compilazione della fattura elettronica con data 30.09.2019;
  • invio allo SdI entro il 15.10.2019.

Secondo il contribuente, l’IVA dovrebbe concorrere alla liquidazione di settembre 2019.

Normativa e prassi richiamate

L’Agenzia richiama principalmente:

  • articolo 21, comma 2, lettera g-bis), del DPR 633/1972, in tema di indicazione della data nella fattura;
  • articolo 21, comma 4, del DPR 633/1972, come modificato dal decreto-legge n. 34/2019, con emissione della fattura entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione;
  • articolo 21, comma 4, lettera a), del DPR 633/1972, sulla fattura differita per cessioni di beni con DDT e per prestazioni di servizi individuabili tramite idonea documentazione, rese nello stesso mese verso il medesimo soggetto;
  • articolo 6 del DPR 633/1972, per l’individuazione del momento di effettuazione dell’operazione e dell’esigibilità dell’imposta;
  • circolare n. 14/E del 17 giugno 2019, sui criteri di compilazione della fattura elettronica e sulla possibilità di indicare, nelle fatture differite, una sola data, preferibilmente quella dell’ultima operazione;
  • circolare n. 18/E del 24 giugno 2014, sulla fattura differita per prestazioni di servizi e sull’idonea documentazione che consente di individuarle.

Soluzione interpretativa dell’Agenzia

L’Agenzia conferma che, in presenza di più operazioni dello stesso mese documentate da idonea documentazione, la fattura differita è astrattamente ammissibile e può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo.

In via generale, la circolare n. 14/E del 2019 ha chiarito che nella fattura elettronica la data del campo “Data” è la data di effettuazione dell’operazione e che, nelle fatture differite, è possibile indicare una sola data, di regola quella dell’ultima operazione.

Tuttavia, nel caso concreto, l’Agenzia precisa che non si è in presenza di una vera e propria fatturazione differita, perché:

  • non si tratta di prestazioni rese a soggetti non stabiliti in Italia;
  • il pagamento del corrispettivo avviene solo successivamente all’emissione della fattura.

Di conseguenza, la fattura che documenta più prestazioni rese nel mese coincide con il momento in cui l’operazione si considera effettuata ai fini IVA, e la data da indicare nel file è quella di emissione della fattura stessa.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia ritiene che, per il caso prospettato, la fattura elettronica debba riportare nel campo “data” la data di emissione del documento, che coincide con il momento impositivo e con l’esigibilità dell’IVA.

Riprendendo l’esempio fornito:

  • prestazioni effettuate il 10, 20 e 28 settembre 2019;
  • fattura compilata il 30 settembre 2019;
  • nel campo “data” va indicato il 30 settembre 2019;
  • la fattura può essere trasmessa allo SdI entro i 12 giorni successivi;
  • l’imposta confluisce nella liquidazione del mese indicato in fattura.

Se invece la fattura è emessa il 1° ottobre, pur riferendosi a prestazioni di settembre, rileva la data del documento indicata in fattura e l’IVA confluisce nella liquidazione di ottobre 2019.

Conclusioni operative

L’interpello chiarisce che, nel caso di prestazioni di servizi documentate da più DDT di riconsegna in conto lavoro nello stesso mese, il contribuente non può qualificare automaticamente la fattura come “differita” solo perché emessa a fine mese. La data da indicare nel file deve essere coerente con la data di emissione del documento e con il momento di effettuazione dell’operazione, mentre la trasmissione allo SdI può avvenire nei 12 giorni successivi. La corretta imputazione dell’IVA dipende dunque dalla data riportata in fattura, non dalla sola data delle prestazioni effettuate.

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