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Sentenza

Sentenza del 17/03/2021 n. 7428 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente impugnava un avviso di liquidazione per omesso versamento dell'imposta di donazione relativo a un trasferimento di denaro di Euro 50.000,00 effettuato tramite bonifico. L'Ufficio aveva qualificato l'operazione come donazione imponibile (aliquota 8% senza franchigia) ritenendo rilevante che il beneficiario fosse residente in Italia e che la somma fosse pervenuta su un conto italiano. Il ricorrente contestava la territorialità dell'imposta, evidenziando che il donante era cittadino australiano residente in Svizzera e che il denaro era originariamente depositato su conto svizzero; sosteneva che la legge applicabile fosse straniera (australiana o svizzera) e quindi la donazione non dovesse essere soggetta a imposizione italiana. In secondo luogo contestava la qualificazione del rapporto personale con il donante: i due erano legati da una "unione domestica" formalizzata in Svizzera e il ricorrente sosteneva che tale status dovesse essere equiparato al coniuge ai fini fiscali (diversa aliquota/franchigia) anziché considerato un "parente entro il quarto grado".

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha ritenuto che, ai fini dell'imposta sulle donazioni, vigga il principio di territorialità sancito dall'art. 2 del D.Lgs. n. 346/1990: se il donante è non residente l'imposta è dovuta solo con riferimento ai beni e diritti esistenti nel territorio dello Stato al momento della donazione. Nel caso concreto il denaro era depositato su conto estero prima dell'ordine di bonifico e non ricade nella presunzione di "esistenza" in Italia prevista per crediti/assegni quando l'emittente è residente in Italia; pertanto mancava il presupposto territoriale per tassazione in Italia e l'atto non è imponibile. Conseguentemente la sentenza della CTR è cassata e, decidendo nel merito, è accolto il ricorso del contribuente. Le spese di lite sono compensate.

Norme richiamate

  • Decreto Legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (Testo unico imposte sulle successioni e donazioni)

    Art. 2 disciplina la territorialità: se il donante è non residente l'imposta è dovuta solo sui beni e diritti esistenti nel territorio dello Stato; art. 55 e il suo comma 1-bis prevedono la registrazione anche per donazioni formate all'estero a favore di beneficiari residenti, ma non derogano al criterio di territorialità dell'art. 2.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro)

    articolo 54 (richiamato nella vicenda)

    Normativa sulla registrazione degli atti rilevanti ai fini dell'imposta di registro; richiamata dall'Ufficio nella contestazione originaria. La Corte ha però considerato che l'obbligo tributario sostanziale segue il criterio di territorialità del TUS.

  • Legge 31 maggio 1995, n. 218 (Disciplina del diritto internazionale privato)

    articolo 56; articolo 57; articolo 13

    L'art. 56 prevede criteri di collegamento per le donazioni (nazionalità del donante e possibilità di scelta della legge); l'art. 57 rinvia alla disciplina uniforme sulle obbligazioni contrattuali. La Corte ha evidenziato però che la normativa uniforme europea (Convenzione di Roma / Regolamento Roma I) è rilevante per la qualificazione del negozio ma non può sostituirsi al criterio di territorialità fiscale quando si decide l'imponibilità in Italia.

  • Regolamento (CE) n. 593/2008 (Regolamento Roma I)

    articolo 1; articolo 2; articolo 4

    Il Regolamento disciplina la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali e prevede regole generali e la possibilità di scelta della legge. Tuttavia, per espressa esclusione (art. 1) non si applica alle materie fiscali: quindi, pur essendo utile per qualificare il negozio giuridico (donazione indiretta), non può determinare direttamente l'imponibilità fiscale in Italia.

  • Decreto Legge 3 ottobre 2006, n. 262, conv. L. 24 novembre 2006, n. 286

    articolo 2, commi 47-53; comma 49 lettere a) e b)

    Ha riformato l'imposta sulle successioni e donazioni e definito ambiti/aliquote; il ricorrente aveva invocato la previsione che equiparerebbe l'unione domestica straniera allo status di "coniuge" (lettera a) invece che a "parente entro il quarto grado" (lettera b). La Corte ha assorbito la questione perché ha ritenuto non sussistente l'imponibilità territoriale.

  • Legge 21 novembre 2000, n. 342

    articolo 69 (introduzione dell'art. 56-bis nel TUS)

    Ha introdotto disciplina per le liberalità indirette e regole di registrazione/accertamento (art. 56-bis); la Corte richiama l'evoluzione normativa per dire che le liberalità indirette restano imponibili se ricorrono i presupposti territoriali e soggettivi previsti.

  • Prassi dell'Agenzia delle Entrate

    Interpello n. 310 del 24 luglio 2019 (indicazione di principio non vincolante)

    L'Agenzia aveva ritenuto che per considerare il denaro "esistente" in Italia, ai fini dell'art. 2 TUS, sia necessaria la residenza in Italia del soggetto emittente/ordinante; la Corte condivide tale impostazione come interpretazione coerente delle norme sulla territorialità.

Massime di principio

  • Principio di territorialità: se il donante è non residente, l'imposta sulle donazioni è dovuta solo sui beni e diritti esistenti in Italia al momento della donazione; trasferimenti di denaro originariamente depositati all'estero e disposti da un donante non residente non sono imponibili in Italia solo perché il beneficiario è residente e riceve il bonifico in un conto italiano.
  • Presunzione di "esistenza" in Italia prevista dall'art. 2 TUS per crediti/assegni opera quando il debitore/emittente è residente in Italia; non si estende automaticamente al denaro trasferito da un emittente non residente.
  • Le donazioni indirette realizzate tramite ordinativi bancari possono qualificarsi come liberalità ai fini sostanziali, ma la loro imponibilità tributaria dipende dal criterio territoriale (residenza del donante e luogo di esistenza del bene al momento della donazione).
  • La disciplina di diritto internazionale privato (Convenzione di Roma / Regolamento Roma I) può essere rilevante per la qualificazione giuridica del negozio (se si tratta di obbligazione contrattuale), ma non sostituisce l'esclusione delle materie fiscali: la tassazione segue le regole tributarie nazionali (territorialità).
  • In presenza di rapporti personale/"unioni" regolate da legge straniera, il riconoscimento di particolari status (es. equiparazione al coniuge) può incidere sulle aliquote/franchigie ma tale questione è irrilevante se manca prima il presupposto territoriale per l'imposta.
  • Prassi consigliata: documentare luogo di deposito delle somme prima del bonifico (estratti conto esteri), la residenza del donante al momento dell'operazione e ogni atto formale di scelta di legge, perché questi elementi sono decisivi per l'imponibilità in Italia.

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