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Sentenza

Sentenza del 14/12/2017 n. 2557 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Ires - Costi ed altri oneri - Costi di pubblicità effettuata tramite associazione sportiva dilettantistica - Deducibilità - Limiti e condizioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la deducibilità ai fini IRES delle spese sostenute per pubblicità e sponsorizzazione effettuate tramite un'associazione sportiva dilettantistica. L'art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002 prevede una presunzione assoluta secondo cui tali spese sono considerate, entro il limite di 200.000 euro, spese di pubblicità integralmente deducibili, purché il soggetto sponsorizzato rientri tra quelli previsti dalla norma, la spesa rispetti il limite quantitativo, la sponsorizzazione sia diretta a promuovere l'immagine o i prodotti dello sponsor e l'associazione svolga effettivamente un'attività promozionale specifica. Quest'ultima circostanza deve essere provata dallo sponsor.

La decisione

La sentenza richiamata afferma che la qualificazione legislativa della spesa come pubblicitaria opera automaticamente al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002. Tuttavia, il soggetto erogante deve dimostrare l'effettiva realizzazione dell'attività promozionale, ad esempio mediante l'apposizione del marchio sulle divise o l'esposizione di striscioni e tabelloni. Dal testo fornito non risultano gli elementi necessari per indicare l'esito concreto del giudizio specifico.

Norme richiamate

  • Art. 90, comma 8, legge 27 dicembre 2002, n. 289

    Nel limite non superiore a euro 200.000,00, spese di pubblicità

    La norma introduce una presunzione assoluta della natura pubblicitaria delle somme corrisposte a determinati enti, tra cui le associazioni sportive dilettantistiche, entro il limite di 200.000 euro, rendendole integralmente deducibili per il soggetto erogante se sono rispettate le ulteriori condizioni previste.

  • Sentenza della Corte di cassazione 23 marzo 2016, n. 5720

    Qualificare "ex lege" tali spese come pubblicitarie

    La presunzione opera quando il soggetto sponsorizzato è qualificato dalla legge, la spesa non supera 200.000 euro, la sponsorizzazione promuove l'immagine o i prodotti dello sponsor e l'attività promozionale è stata effettivamente realizzata. La prova dell'attività concreta spetta allo sponsor.

Massime di principio

  • Le spese di sponsorizzazione verso associazioni sportive dilettantistiche possono essere integralmente deducibili entro 200.000 euro, senza necessità di dimostrare analiticamente la congruità economica, se ricorrono le condizioni previste dall'art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002.
  • La presunzione legale non elimina l'obbligo di provare che la sponsorizzazione sia stata effettivamente eseguita: è opportuno conservare contratto, fatture, fotografie, materiale pubblicitario, documentazione delle manifestazioni e ogni evidenza dell'esposizione del marchio.
  • Il semplice pagamento a favore di un'associazione sportiva non è sufficiente: deve risultare un'attività promozionale concreta e riferibile all'immagine o ai prodotti dello sponsor.
  • Il superamento del limite di 200.000 euro o l'assenza dei requisiti soggettivi e oggettivi può impedire l'applicazione della presunzione e comportare la valutazione ordinaria della deducibilità del costo.

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