Cassazione Civile, Ordinanza n. 18983/2023 del 05/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (servizio postale)
La controversia
La controversia riguarda la pretesa di Poste Italiane a ottenere il riconoscimento del diritto a una commissione per ciascun versamento ICI eseguito con bollettino postale sui conti correnti postali intestati agli agenti/concessionari della riscossione, nonché la determinazione della misura della commissione stessa. In primo grado la domanda era stata respinta; in appello, invece, la Corte territoriale aveva riconosciuto il diritto alla commissione e ne aveva fissato l’importo per periodo. Le società ricorrenti hanno impugnato la decisione con sei motivi principali: 1) omesso esame della pretesa gratuità del rapporto nel periodo 1997-2001, asseritamente desumibile da una comunicazione del 26 marzo 1997; 2) omesso esame del fatto relativo alla parità di trattamento imposta al monopolista legale; 3) violazione delle norme sullo ius variandi e sulla facoltà di introdurre ex novo la commissione; 4) violazione degli artt. 112, 163 c.p.c. e 2697 c.c. per avere la Corte d’appello qualificato la domanda di Poste come domanda di accertamento/condanna generica e non come domanda specifica e non provata; 5) omessa pronuncia su eccezioni di decadenza e prescrizione; 6) omessa pronuncia e violazione del diritto UE per mancato esame del contrasto tra la disciplina italiana e il TFUE, con deduzione di aiuto di Stato e abuso di posizione dominante. Poste Italiane ha resistito e ha proposto ricorso incidentale lamentando che la Corte d’appello non le avesse riconosciuto anche una condanna generica delle controparti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i motivi del ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e del Banco BPM, ritenendo che le censure non colpissero correttamente la ratio decidendi della sentenza impugnata oppure fossero formulate in modo generico o su questioni non deducibili in cassazione. Ha inoltre dichiarato inefficace il ricorso incidentale di Poste Italiane perché tardivo rispetto al termine lungo di impugnazione. Di conseguenza, la sentenza d’appello è rimasta ferma, con conferma del diritto di Poste Italiane a percepire la commissione per i versamenti ICI e della sua quantificazione nei limiti riconosciuti dalla Corte territoriale. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti principali.
Norme richiamate
art. 2041 c.c.
Richiamato come azione residuale, ma la relativa domanda era stata assorbita dalla decisione d’appello sul diritto alla commissione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico, preciso e decisivo, non questioni o argomentazioni giuridiche.
art. 366 c.p.c.
Le censure devono essere specifiche e autosufficienti, con indicazione del contenuto degli atti e dei fatti posti a fondamento.
art. 2597 c.c.
Il monopolista legale è tenuto alla parità di trattamento, ma ciò non implica di per sé gratuità del servizio.
art. 3 d.P.R. 14 marzo 2001, n. 144
Richiamato per escludere che la disciplina impedisse l’introduzione della commissione; la facoltà di variazione comprende anche l’introduzione ex novo della commissione.
art. 13 d.P.R. 14 marzo 2001, n. 144
Norma richiamata insieme all’art. 118 t.u.b. nel motivo sulla variazione delle condizioni contrattuali.
art. 118 t.u.b.
Non è affermato un principio generale per cui la variazione unilaterale debba essere accompagnata necessariamente dal diritto di recesso.
art. 112 c.p.c.
L’omessa pronuncia presuppone la totale mancanza di statuizione su una domanda, eccezione o motivo ritualmente devoluto, non la mancata considerazione di singole argomentazioni.
art. 163, comma 3, n. 4, c.p.c.
Richiamato nel motivo sulla pretesa indeterminatezza della domanda di Poste.
art. 2697 c.c.
Richiamato in tema di prova della pretesa creditoria e della commissione.
art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.
Invocato per la prescrizione delle prestazioni periodiche.
art. 345 c.p.c.
Le eccezioni nuove in appello, se non rilevabili d’ufficio, sono inammissibili.
artt. 4, 102, 106-108 TFUE
La doglianza sul contrasto con il diritto UE è stata ritenuta inammissibile o comunque già risolta dai precedenti e dalla sentenza della Corte di Giustizia.
art. 267 TFUE
Richiamato come base del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia sulla compatibilità della disciplina nazionale con il diritto UE.
art. 107 TFUE
La Corte richiama la sentenza CGUE e i propri precedenti per escludere, nel caso concreto, la configurabilità di un aiuto di Stato finanziato da risorse pubbliche.
art. 33, comma 2, l. 10 ottobre 1990, n. 287
L’accertamento dell’abuso di posizione dominante presuppone un’azione di nullità o risarcimento del danno e un’indagine di mercato rilevante non svolta nel caso.
art. 10 d.lgs. n. 504 del 1992
È il fondamento dell’obbligo del concessionario di aprire il conto per la riscossione dell’ICI; non comporta gratuità del servizio.
art. 2, commi 18-20, l. n. 662 del 1996
Disposizioni che, secondo la Corte, non integrano aiuto di Stato nel caso concreto perché la commissione non è finanziata da risorse statali.
art. 3, comma 2, c.p.c.
Non citato nel testo; omesso.
art. 278 c.p.c.
Richiamato nel ricorso incidentale sulla mancata condanna generica.
art. 111 Cost.
Richiamato nel ricorso incidentale in relazione alla motivazione e alla pronuncia sulla condanna generica.
art. 132 c.p.c.
Richiamato nel ricorso incidentale per omessa pronuncia/motivazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La sanzione del raddoppio del contributo unificato opera solo per l’impugnazione dichiarata inammissibile, improcedibile o infondata nel merito; non per il ricorso incidentale tardivo divenuto inefficace.
art. 327 c.p.c.
Usato per calcolare il termine lungo di impugnazione, nel testo ratione temporis applicabile.
art. 334, comma 2, c.p.c.
Il ricorso incidentale tardivo perde efficacia se il ricorso principale è dichiarato inammissibile.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Citiamo per la tempestività del deposito documentale e per l’inammissibilità delle questioni nuove sollevate solo nella memoria.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
Motivi inammissibili quando la questione è già stata decisa in modo conforme dalla giurisprudenza consolidata.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. è configurabile solo se è stato trascurato un fatto storico, preciso e decisivo; non basta denunciare la mancata condivisione della valutazione giuridica o argomentativa compiuta dal giudice di merito.
- Le censure di cassazione devono essere specifiche e autosufficienti: occorre riportare il contenuto essenziale degli atti e indicare con precisione i fatti e le emergenze processuali rilevanti; in difetto, il motivo è inammissibile.
- L’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non ricorre quando il giudice abbia comunque deciso sul capo di domanda o sull’eccezione, anche implicitamente; non è sufficiente lamentare il mancato esame di singole argomentazioni difensive.
- Nel rapporto di conto corrente postale connesso alla riscossione dell’ICI, l’obbligo del concessionario di aprire il conto presso Poste Italiane non implica la gratuità del servizio: in assenza di una previsione espressa, il servizio resta oneroso.
- La facoltà del gestore di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali può comprendere anche l’introduzione ex novo di una commissione, se la disciplina di settore rinvia alle norme bancarie sulla variazione delle condizioni.
- Le eccezioni nuove in appello, quando non rilevabili d’ufficio, sono inammissibili; in cassazione, inoltre, non può essere introdotta per la prima volta una questione non coltivata ritualmente nei gradi di merito.
- La qualificazione di una misura come aiuto di Stato richiede la verifica del vantaggio selettivo e dell’impiego di risorse statali; se la commissione non è finanziata da risorse pubbliche, viene meno un elemento essenziale della fattispecie.
- L’accertamento dell’abuso di posizione dominante presuppone l’individuazione del mercato rilevante e un’azione coerente con la tutela tipica prevista dalla legge antitrust; in mancanza, la questione non può essere utilmente esaminata in via incidentale nel giudizio di pagamento.
- Il ricorso incidentale tardivo perde efficacia se il ricorso principale è dichiarato inammissibile, e tale perdita di efficacia esclude la soccombenza ai fini delle spese e del raddoppio del contributo unificato.
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