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Sentenza

Sentenza n. 1692/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202300738

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio di rigetto della richiesta di riesame e revoca del precedente divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi, unitamente agli atti presupposti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (destinatario del divieto)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio del 7 marzo 2023 con cui era stata respinta la richiesta di riesame e revoca di un divieto di detenzione di armi adottato nel 2011. Il divieto originario era stato disposto dopo il deferimento all’autorità giudiziaria per omessa custodia di armi, in relazione al rinvenimento presso l’abitazione di una cartuccia non denunciata, nonché per la frequentazione di soggetti controindicati. Il relativo procedimento penale era stato definito con sentenza di non luogo a procedere per prescrizione. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 39 R.D. n. 773/1933, eccesso di potere e difetto di motivazione, evidenziando il decorso di circa undici anni senza ulteriori episodi critici, la propria condotta lavorativa ritenuta irreprensibile e l’interesse a progredire nella carriera di guardia particolare giurata. Ha contestato che l’amministrazione avesse respinto l’istanza limitandosi a richiamare il precedente divieto, senza svolgere un’istruttoria sulle sopravvenienze e senza formulare una concreta valutazione prognostica sull’attuale affidabilità nell’uso delle armi.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato, con salvezza del riesercizio del potere amministrativo. Il Collegio ha riconosciuto che il potere prefettizio di vietare la detenzione di armi ai sensi dell’art. 39 R.D. n. 773/1931 è ampiamente discrezionale e preventivo: non è necessario che la condotta sia penalmente accertata, potendo rilevare anche fatti non costituenti reato e meri indizi, purché valutati complessivamente e idonei a fondare un serio rischio di abuso. Tuttavia, il divieto non può produrre effetti automaticamente e indefinitamente. L’amministrazione deve esaminare una richiesta di riesame quando siano trascorsi un ragionevole lasso di tempo e siano prospettate sopravvenienze sostanziali. Nel caso concreto, il diniego era fondato esclusivamente e acriticamente sul precedente divieto del 2011, senza alcuna istruttoria sugli undici anni trascorsi, sull’assenza di nuovi episodi e sulla condotta successiva del ricorrente, né alcuna autonoma prognosi sull’attuale rischio di abuso. Tale automatismo ha integrato eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto di motivazione. Le spese sono state poste a carico dell’amministrazione e liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 11 R.D. n. 773/1931

    Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.

    La disposizione è richiamata quale fondamento della necessità di considerare il venir meno o il mutamento delle condizioni ostative e delle sopravvenienze nella valutazione dell’attuale permanenza dei presupposti del provvedimento di polizia.

  • art. 39 R.D. n. 773/1931

    Il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, …, alle persone ritenute capaci di abusarne.

    Attribuisce al prefetto un potere ampiamente discrezionale e preventivo, fondato su una valutazione prognostica dell’affidabilità del soggetto; tale potere deve però essere esercitato mediante un’autonoma e attuale valutazione, non mediante automatica conferma del precedente divieto.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Il potere prefettizio di vietare la detenzione di armi è espressione di ampia discrezionalità amministrativa e ha natura preventiva: il divieto può fondarsi anche su fatti non penalmente accertati o su meri indizi, purché dalla loro valutazione complessiva emerga un serio rischio di abuso delle armi.
  • Il precedente divieto di detenzione di armi non costituisce, di per sé e automaticamente, ragione ostativa alla presentazione o all’accoglimento di una successiva istanza di riesame o revoca, soprattutto quando sia trascorso un significativo periodo di tempo e siano prospettate sopravvenienze rilevanti.
  • A fronte di una richiesta di riesame del divieto di detenzione di armi, l’amministrazione deve valutare l’attualità dei presupposti della misura, considerando il tempo trascorso, l’eventuale assenza di nuovi episodi e la condotta successiva dell’interessato; il mero richiamo al precedente provvedimento integra difetto di istruttoria e di motivazione.
  • Il divieto di detenzione di armi non può avere efficacia indefinita e sottratta a ogni riesame: decorso un ragionevole lasso di tempo e in presenza di elementi sopravvenuti, il destinatario ha un interesse giuridicamente protetto a ottenere una nuova valutazione della propria posizione.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaLicenze e autorizzazioni di poliziaMotivazione del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEccesso di potere

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