Cassazione Civile, Ordinanza n. 11150/2024 del 24/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela)
La controversia
La controversia nasce da un atto di trasferimento immobiliare stipulato nel 1999: il tribunale, su domanda del curatore, aveva dichiarato inefficace verso la massa fallimentare la vendita di un appartamento con posto auto, ordinandone il rilascio alla curatela, ritenendo integrati i presupposti della revocatoria fallimentare. La corte d'appello aveva confermato la decisione, valorizzando, tra l'altro, l'irrilevanza della disciplina di favore introdotta dal d.lgs. 122/2005 per mancanza di applicazione ratione temporis e la sussistenza della scientia decoctionis in capo agli acquirenti sulla base di protesti, ipoteche e pignoramento. Con il ricorso per cassazione gli acquirenti deducevano, con il primo motivo, violazione degli artt. 1, 5 e 10 d.lgs. 122/2005, sostenendo che l'esenzione dalla revocatoria prevista per gli immobili da costruire fosse applicabile anche ai rapporti anteriori quanto alla sola disciplina esonerativa, e contestavano inoltre l'affermazione che l'immobile fosse già ultimato e l'esatto ammontare del prezzo pagato; con il secondo motivo denunciavano violazione dell'art. 67 l.fall. e delle norme sulle presunzioni e sulla valutazione della prova, lamentando che non vi fosse sproporzione rilevante tra prezzo e valore del bene e che la prova della conoscenza dello stato di insolvenza fosse stata desunta da indizi non gravi, precisi e concordanti, mentre essi sarebbero stati terzi acquirenti di buona fede.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la disciplina speciale del d.lgs. 122/2005, e in particolare l'esenzione dall'azione revocatoria di cui all'art. 10, non si applica retroattivamente alle procedure fallimentari anteriori alla sua entrata in vigore; di conseguenza è stato reputato superfluo esaminare le ulteriori censure sull'ultimazione dell'immobile e sulle somme versate. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché la questione della sproporzione tra prezzo e valore era priva di interesse, essendo comunque accertati i presupposti della revocatoria ex art. 67, comma 2, l.fall.; quanto alla scientia decoctionis, ha ribadito che essa va accertata al momento dell'atto dispositivo che sottrae il bene alla garanzia dei creditori, che può essere provata anche per presunzioni, e che la valutazione degli indizi concreti compiuta dal giudice di merito è insindacabile in cassazione se adeguatamente motivata. Le spese non sono state liquidate per la tardiva notifica del controricorso.
Norme richiamate
art. 370 c.p.c.
termine previsto dall’art.370 1° comma c.p.c.
il controricorso notificato oltre tale termine è inammissibile
art. 1 d.lgs. 122/2005
definisce gli immobili da costruire come quelli per i quali sia stato richiesto il permesso di costruire e che non siano ancora ultimati o non consentano il rilascio del certificato di agibilità
art. 5 d.lgs. 122/2005
la disciplina di favore invocata non è stata ritenuta applicabile alla fattispecie per ragioni temporali; la Corte ribadisce che non opera retroattivamente
art. 10 d.lgs. 122/2005
non sono soggetti all'azione revocatoria prevista dall'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
l'esenzione dalla revocatoria per gli acquisti al giusto prezzo opera solo per le procedure aperte dopo l'entrata in vigore della norma
art. 67 l.fall.
regola la revocatoria fallimentare; la Corte richiama i presupposti dell'azione e la rilevanza della scientia decoctionis, nonché la possibilità di applicazione del secondo comma quale autonoma base di inefficacia
art. 67, comma 1, l.fall.
richiamato dai ricorrenti per la sproporzione tra prezzo e valore del bene
art. 67, comma 2, l.fall.
la Corte osserva che i presupposti di tale comma erano comunque stati accertati, rendendo irrilevante la censura sulla sproporzione
art. 2727 c.c.
richiamato in relazione alle presunzioni utilizzate per la prova della scientia decoctionis
art. 2729 c.c.
la conoscenza dello stato di insolvenza può essere provata per presunzioni semplici, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti
art. 1366 c.c.
richiamato dai ricorrenti, senza specifica autonoma decisione sul punto
art. 1367 c.c.
richiamato dai ricorrenti, senza specifica autonoma decisione sul punto
art. 2699 c.c.
richiamato dai ricorrenti, senza specifica autonoma decisione sul punto
art. 2700 c.c.
richiamato dai ricorrenti, senza specifica autonoma decisione sul punto
art. 115 c.p.c.
richiamato dai ricorrenti in tema di valutazione delle prove
art. 116 c.p.c.
richiamato dai ricorrenti in tema di valutazione delle prove
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità
Massime di principio
- La disciplina speciale di esenzione dalla revocatoria prevista per gli immobili da costruire non si applica retroattivamente alle procedure concorsuali e agli atti anteriori alla sua entrata in vigore, salvo diversa previsione espressa.
- Ai fini della revocatoria fallimentare rileva la conoscenza effettiva dello stato di insolvenza al momento dell'atto che trasferisce il bene e lo sottrae alla garanzia dei creditori, non il mero stato soggettivo esistente al momento della precedente assunzione dell'obbligazione.
- La scientia decoctionis può essere provata anche per presunzioni semplici, ma la valutazione degli indizi e del loro significato è rimessa al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per vizi motivazionali o giuridici effettivi.
- Quando il giudice di merito accerta già i presupposti autonomi di un'ipotesi di revocatoria, diviene irrilevante la censura che investe soltanto uno degli elementi ulteriori del diverso schema invocato dalla parte.
- In cassazione non è consentita una rivalutazione del fatto sotto forma di denuncia di violazione di legge, se la censura mira in realtà a sovvertire l'apprezzamento probatorio compiuto dal giudice di merito.
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