Sentenza n. 150/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Prima) n. 02511/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania che aveva accolto i ricorsi contro il Piano regionale di coordinamento per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione dei crematori, nella parte in cui aveva omesso una disciplina transitoria per l’impianto crematorio già autorizzato e in corso di realizzazione nel Comune di Sant’Egidio del Monte Albino
Esito
Favorevole al resistente (ente locale e concessionario)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti, cittadini residenti nelle immediate vicinanze dell’erigendo impianto crematorio, hanno contestato la sentenza del TAR con due motivi. Con il primo hanno dedotto la violazione dell’art. 6 della legge regionale Campania n. 20/2006, come modificato dalla legge regionale n. 27/2019, e l’omesso esame di una questione dedotta in primo grado. Secondo gli appellanti, la sospensione della realizzazione dei nuovi impianti crematori, prevista dall’art. 6, comma 1-quater, della legge regionale n. 20/2006 nelle more dell’adozione del Piano regionale, avrebbe riguardato non soltanto i procedimenti amministrativi autorizzativi ancora pendenti, ma anche l’attività materiale di costruzione degli impianti già assentiti. Poiché i lavori dell’impianto di Sant’Egidio erano stati avviati e proseguiti durante il periodo di moratoria, la sua realizzazione sarebbe avvenuta contra ius e non avrebbe potuto fondare alcuna pretesa di tutela o di disciplina transitoria. Gli appellanti hanno inoltre richiamato un parere ANAC, sostenendo che fosse stato interpretato erroneamente dal Comune e dal concessionario. Con il secondo motivo hanno dedotto error in iudicando e omessa valutazione di fatti e circostanze risultanti dagli atti, sostenendo che la Regione avesse invece esaminato la situazione dell’impianto di Sant’Egidio attraverso le note degli uffici regionali allegate al verbale di Giunta dell’8 febbraio 2023. Tali note avrebbero evidenziato che l’impianto non avrebbe dovuto essere realizzato, essendo sufficiente quello di Cava dei Tirreni.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ricostruito che l’impianto era assistito, prima dell’entrata in vigore della legge regionale n. 27/2019, da una pluralità di titoli e assensi, tra cui l’autorizzazione paesaggistica, l’autorizzazione sismica, i pareri sanitari e soprattutto l’AUA rilasciata nel giugno 2019, nell’ambito del cui procedimento era intervenuto anche un parere favorevole di un ufficio regionale. Ha interpretato la sospensione prevista dall’art. 6, comma 1-quater, della legge regionale n. 20/2006 come riferita all’attività amministrativa diretta al rilascio dei titoli abilitativi per nuovi impianti, non già all’attività materiale di costruzione di impianti i cui titoli fossero già perfezionati. Tale interpretazione è l’unica idonea a garantire un’applicazione uniforme della moratoria e a distinguere gli impianti già autorizzati dai procedimenti ancora in corso, evitando valutazioni discrezionali e discriminatorie sul mero stato di avanzamento dei lavori. L’art. 65 della legge regionale n. 18/2022, nel distinguere gli impianti esistenti dalle istanze pervenute e dal relativo grado di istruttoria, conferma che gli impianti muniti di titoli autorizzativi perfezionati non rientrano nella sospensione. Pertanto, i lavori dell’impianto di Sant’Egidio si fondavano su titoli validi al momento del rilascio, mai revocati, annullati o sospesi, e non risultava fondata la tesi della loro esecuzione in violazione di legge. Il parere ANAC è stato ritenuto non del tutto pertinente alla questione, ma comunque coerente con la prosecuzione dei lavori, avendo qualificato la mancata realizzazione del forno come modifica sostanziale del contratto originario e la sospensione dei lavori come illegittima in assenza dei presupposti normativi e contrattuali. Quanto al secondo motivo, le note regionali richiamate dagli appellanti erano già state esaminate dal TAR e correttamente qualificate come prive di autonoma efficacia provvedimentale: esse non avevano annullato, revocato o sospeso l’AUA. La Regione avrebbe quindi dovuto considerare l’impianto come già assentito e in corso di realizzazione e adottare una disciplina intertemporale, anche specifica, per definirne la sorte. Le eccezioni di inammissibilità dell’appello per difetto di legittimazione e genericità dei motivi sono rimaste assorbite. Gli appellanti sono stati condannati, in solido, al pagamento di 3.000 euro oltre accessori in favore del Comune; le spese sono state compensate nei rapporti con il Consorzio.
Norme richiamate
art. 6 l. 30 marzo 2001, n. 130
le regioni elaborano piani regionali di coordinamento per la realizzazione dei crematori da parte dei comuni, anche in associazione tra essi, tenendo conto della popolazione residente, dell'indice di mortalità e dei dati statistici sulla scelta crematoria da parte dei cittadini di ciascun territorio comunale, prevedendo, di norma, la realizzazione di almeno un crematorio per regione
La disposizione statale costituisce il fondamento della programmazione regionale in materia di realizzazione dei crematori.
art. 6, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater l.r. Campania n. 20/2006, come modificato dall’art. 1, comma 61, l.r. Campania n. 27/2019
Nelle more del Piano di cui al comma 1 bis, è sospesa la realizzazione di nuovi impianti crematori
La sospensione riguarda l’attività amministrativa finalizzata al rilascio dei titoli abilitativi per nuovi impianti e non l’attività materiale di costruzione di impianti già muniti di titoli perfezionati.
art. 65 l.r. Campania n. 18/2022
considerato il numero e l’ubicazione degli impianti esistenti, tenendo conto delle istanze pervenute e del relativo grado di istruttoria, adotta gli opportuni provvedimenti per definire le procedure di cui al medesimo articolo e produrre una riforma organica della materia
La distinzione tra impianti esistenti e istanze ancora in istruttoria conferma la rilevanza dei titoli autorizzativi già perfezionati e la non applicabilità della moratoria agli impianti già assentiti.
art. 6, comma 1-ter, l.r. Campania n. 20/2006
Prevede il coinvolgimento degli enti interessati mediante osservazioni nell’iter di adozione del Piano regionale.
art. 160 d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207
È stato richiamato nel parere ANAC per ritenere illegittima la sospensione dei lavori disposta per cause diverse da quelle previste dalla norma.
Massime di principio
- La sospensione della realizzazione di nuovi impianti prevista dalla normativa regionale nelle more dell’adozione di un piano di coordinamento deve essere interpretata, quando il testo normativo non richiama la fase esecutiva dei lavori, come riferita ai procedimenti amministrativi diretti al rilascio dei titoli abilitativi e non all’attività materiale di costruzione di impianti già autorizzati.
- Un impianto crematorio munito di titoli abilitativi perfezionati prima dell’entrata in vigore della disciplina sopravvenuta di moratoria resta assoggettato ai titoli già rilasciati, finché questi non siano annullati, revocati o sospesi, e la prosecuzione dei lavori non può essere qualificata come illecita per il solo fatto della successiva entrata in vigore della moratoria.
- Quando un piano regionale incide sulla sorte di impianti già autorizzati e in corso di realizzazione, l’amministrazione deve esaminare specificamente tale situazione e adottare, ove necessario, una disciplina intertemporale idonea a regolare gli effetti del piano sui titoli già perfezionati.
- Note istruttorie o osservazioni allegate agli atti del procedimento, prive di autonoma efficacia provvedimentale, non possono annullare, revocare o sospendere un titolo autorizzativo già rilasciato in assenza di un espresso provvedimento di autotutela o di altro atto avente efficacia caducatoria.
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