Cassazione Civile, Ordinanza n. 17748/2024 del 27/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui un comune aveva contestato a un contribuente l'infedele denuncia, in particolare sotto il profilo della metratura, di alcuni fabbricati di sua titolarità ai fini della tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani, recuperando a tassazione i relativi importi e irrogando sanzioni. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto per ritenuta tardività della notifica dell'avviso. In appello, invece, la CTR aveva dato rilievo alla data di consegna del piego raccomandato all'ufficio postale, ritenendo rispettato il termine decadenziale. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 1, comma 161, L. 296/2006, sostenendo che, in caso di notifica tramite raccomandata PRO nell'ambito di un invio massivo, la data utile ai fini della decadenza fosse quella della consegna all'ufficio postale centralizzato abilitato e non quella della consegna al diverso ufficio locale che riceveva la "bolgetta"; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 39 d.lgs. 546/1992 per l'omessa considerazione della querela di falso proposta in relazione al timbro apposto sulla distinta di spedizione, ritenuto illeggibile e quindi inattendibile.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, per le notifiche di atti impositivi eseguite mediante Posta Raccomandata Pro, ai fini del rispetto del termine decadenziale rileva la data in cui il mittente consegna il plico/bolgetta all'ufficio locale, e non la successiva consegna da parte di quest'ultimo all'ufficio centralizzato che effettua gli inoltri. Ha quindi ritenuto tempestiva la notifica e infondato il primo motivo. Quanto al secondo motivo, lo ha dichiarato inammissibile sia perché il ricorrente aveva già aderito alla proposta di inammissibilità del relatore, sia perché non aveva trascritto il documento asseritamente falso, in violazione del principio di autosufficienza; inoltre ha osservato che nel processo tributario la sospensione per falsità documentale richiede la querela di falso ex artt. 221 ss. c.p.c. e che, in ogni caso, la doglianza sulla illeggibilità del timbro non risultava tempestivamente proposta sin dal ricorso introduttivo. Le spese sono state poste a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 1, comma 161, L. 296/2006
Per la decadenza dall'esercizio del potere impositivo rileva il momento in cui l'ente compie gli elementi necessari alla notificazione dell'atto, secondo il principio di scissione degli effetti della notifica.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro di censura per la dedotta violazione o falsa applicazione di legge sostanziale.
art. 39 d.lgs. 546/1992
La sospensione del processo tributario per falsità documentale richiede la querela di falso disciplinata dagli artt. 221 ss. c.p.c., non una mera denuncia-querela penale.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro di censura per il vizio processuale dedotto con il secondo motivo.
art. 32 d.lgs. 546/1992
È richiamato per la tempestiva produzione documentale nel giudizio tributario.
art. 24 d.lgs. 546/1992
L'integrazione dei motivi di ricorso è ammessa solo se resa necessaria da documenti non conosciuti e nel rispetto del termine e delle forme previste.
artt. 221 ss. c.p.c.
Sono la disciplina della querela di falso, necessaria ai fini della sospensione per pretesa falsità di un documento.
art. 380 bis c.p.c.
Regola il procedimento camerale in Cassazione con proposta del relatore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In tema di notifica di atti impositivi a mezzo Posta Raccomandata Pro, ai fini della decadenza dell'ente impositore rileva la consegna del plico all'ufficio locale che prende in carico la spedizione, perché i passaggi successivi interni al servizio postale rientrano nella fase esecutiva della notificazione e non possono pregiudicare il notificante.
- Il principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione si applica anche agli atti tributari e prevale sulla natura recettizia dell'atto e sulla qualità del soggetto notificante.
- Nel processo tributario, la sospensione per dedotta falsità di un documento presuppone la proposizione della querela di falso nelle forme previste dal codice di procedura civile; una denuncia-querela penale non è equipollente.
- La parte che contesti la falsità o l'inaffidabilità di un documento deve rispettare l'onere di specifica allegazione e autosufficienza nel ricorso, trascrivendo o specificando il contenuto rilevante del documento e articolando tempestivamente la censura sin dal primo grado.
- Nel giudizio tributario i motivi di ricorso delimitano il thema decidendum e non possono essere ampliati se non nei casi e termini previsti per i motivi aggiunti a fronte di documenti non conosciuti.
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