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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29500/2021 del 22/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA per l'anno 2012 emesso nei confronti di una società a responsabilità limitata ritenuta una "società cartiera", utilizzata per emissione di fatture soggettivamente inesistenti. L'Amministrazione ha inoltre contestato alla persona fisica indicata come amministratore di fatto della società la debenza delle sanzioni amministrative, ritenendolo coobbligato in solido ai sensi del d.lgs. n. 472 del 1997. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto; in appello la CTR aveva confermato, affermando che le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale della società con personalità giuridica non potevano essere estese all'amministratore di fatto per effetto dell'art. 7 del d.l. n. 269 del 2003. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 9 e 11 del d.lgs. n. 472 del 1997, sostenendo che: (i) l'esimente dell'art. 7 non opera quando la persona fisica sia, in realtà, l'ideatore, autore materiale e beneficiario delle violazioni; (ii) l'amministratore di fatto è equiparabile, quanto a doveri e obblighi, all'amministratore di diritto; (iii) nel caso concreto la società era stata costituita artificiosamente come schermo fraudolento per realizzare una evasione IVA, sicché persona fisica e società coincidevano sostanzialmente nella figura del trasgressore/contribuente.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha cassato la sentenza della CTR Campania che aveva escluso la responsabilità del soggetto indicato come amministratore di fatto e ha rinviato alla CTR Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha valorizzato gli accertamenti di merito secondo cui la società era una struttura meramente cartolare, creata artificiosamente dallo stesso soggetto ricorrente per simulare operazioni intracomunitarie e conseguire un'evasione IVA; in tale situazione non ricorre la separazione tra trasgressore e contribuente presupposta dall'art. 7 del d.l. n. 269 del 2003.

Norme richiamate

  • art. 11 d.lgs. n. 472 del 1997

    ricomprende tra i soggetti destinatari delle sanzioni amministrative tributarie anche gli amministratori di fatto, ove ricorrano i presupposti della loro partecipazione alle violazioni.

  • art. 7 d.l. n. 269 del 2003

    l'esimente che prevede l'esclusiva imputazione delle sanzioni alla persona giuridica opera solo quando vi sia reale distinzione tra contribuente e trasgressore; non si applica quando la società sia una mera struttura fittizia creata e utilizzata dalla persona fisica per finalità fraudolente.

  • art. 9 d.lgs. n. 472 del 1997

    non è eliminato dall'art. 7 del d.l. n. 269 del 2003; il concorso di persone nell'illecito tributario resta rilevante anche nei confronti di chi abbia ideato, posto in essere e beneficiato delle violazioni.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è il parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge dedotto dall'Agenzia delle entrate.

Massime di principio

  • L'esimente che attribuisce le sanzioni tributarie alla sola persona giuridica presuppone una effettiva alterità tra ente e soggetto che ha commesso la violazione; se l'ente è solo uno schermo fittizio, la norma non impedisce l'imputazione delle sanzioni alla persona fisica che ha ideato e gestito la frode.
  • L'amministratore di fatto può essere destinatario delle sanzioni tributarie quando sia emerso come autore materiale, ideatore o beneficiario finale delle violazioni, e non meramente come soggetto formalmente estraneo alla gestione.
  • In presenza di una società cartiera costituita artificiosamente per realizzare operazioni inesistenti o evasione d'imposta, il giudice non può applicare in modo automatico l'esimente dell'art. 7 d.l. n. 269 del 2003, ma deve verificare se il soggetto fisico abbia in sostanza coinciso con il trasgressore e con il contribuente.
  • Il concorso di persone nell'illecito tributario rimane configurabile anche dopo l'introduzione dell'art. 7 d.l. n. 269 del 2003, quando più soggetti abbiano concorso nella realizzazione e nel profitto della violazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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