Sentenza n. 1490/2026 - Torino, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione provinciale di sospensione per un anno della nomina a guardia giurata venatoria volontaria
Esito
Favorevole al resistente (provincia)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la determinazione con cui la Provincia di Asti aveva sospeso per un anno la sua nomina a guardia giurata venatoria volontaria, in relazione a un intervento di contenimento della volpe autorizzato all'interno di una zona di ripopolamento e cattura. Durante l'intervento, un ufficiale di polizia giudiziaria del Servizio di vigilanza faunistico-ambientale aveva accertato che il ricorrente si trovava, con il fucile privo di custodia e in atteggiamento di caccia, in un'area diversa da quella autorizzata e a una distanza di circa 1683 metri dal confine della zona, senza avere iniziato la battuta all'interno della stessa. Il primo motivo deduceva la violazione dell'art. 7 l. 241/1990 e dell'art. 11 del regolamento provinciale, per omessa audizione e mancanza di contraddittorio. Il secondo motivo deduceva la violazione dell'art. 3 l. 241/1990 e l'eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, sostenendo che il provvedimento non avrebbe adeguatamente esplicitato la gravità della condotta e le ragioni della sanzione. Il terzo motivo contestava la violazione dell'art. 11 del regolamento e l'eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e motivazione, sostenendo l'insussistenza o la diversa collocazione della condotta contestata. Il quarto motivo deduceva la violazione dell'art. 1 l. 241/1990 e del principio di proporzionalità, assumendo che la sospensione annuale fosse sproporzionata e costituisse la sanzione massima prevista.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto alle garanzie procedimentali, ha ritenuto che l'obbligo di audizione previsto dall'art. 11 del regolamento provinciale operi nei casi in cui il servizio riceva segnalazioni di irregolarità, mentre nel caso concreto l'irregolarità era stata contestata nell'immediatezza dall'ufficiale di polizia giudiziaria che aveva personalmente assistito alla condotta, ancora in corso. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui, nei procedimenti sanzionatori, la contestazione immediata dell'illecito assorbe la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 l. 241/1990. Le contestazioni relative ai fatti sono state ritenute infondate perché la relazione dell'ufficiale e le successive geolocalizzazioni attestavano una distanza di 1683 metri dal confine della zona autorizzata; tali accertamenti, provenendo da pubblici ufficiali e riguardando fatti avvenuti alla loro presenza, fanno piena prova fino a querela di falso. Quanto alla proporzionalità, il Collegio ha escluso che la sospensione annuale fosse la sanzione massima, poiché l'art. 11 del regolamento prevedeva, oltre alla sospensione fino a un anno, anche la revoca immediata della nomina. La durata annuale è stata ritenuta proporzionata alla particolare gravità e al disvalore della condotta, anche in considerazione della qualifica rivestita dal ricorrente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 1.200, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 7 l. 241/1990
Nei procedimenti sanzionatori, la comunicazione di avvio può ritenersi assorbita dalla contestazione immediata dell'illecito, quando l'interessato riceva sostanziale conoscenza dell'addebito e possa esercitare le proprie difese secondo la disciplina applicabile.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione del provvedimento sanzionatorio è stata ritenuta sufficiente in quanto il provvedimento richiamava la relazione di servizio e consentiva di ricostruire la condotta contestata e la ragione della sanzione.
art. 1 l. 241/1990
Il principio di proporzionalità impone che la sanzione sia adeguata alla gravità della condotta; nel caso concreto la sospensione annuale è stata ritenuta proporzionata.
art. 14 l. 689/1981
La contestazione immediata della violazione costituisce, nel procedimento sanzionatorio, il momento attraverso cui l'interessato viene posto a conoscenza dell'illecito e delle ragioni dell'intervento amministrativo.
art. 11 del Regolamento per l'organizzazione della vigilanza venatoria della Provincia di Asti
La disposizione consente di irrogare la sospensione della nomina fino a un anno oppure la revoca immediata; la sospensione annuale non costituisce quindi la sanzione massima prevista.
Massime di principio
- Nei procedimenti sanzionatori, quando l'illecito sia contestato immediatamente dall'organo accertatore che abbia assistito personalmente alla condotta, tale contestazione può assorbire la comunicazione di avvio del procedimento prevista dall'art. 7 l. 241/1990.
- L'obbligo regolamentare di audizione dell'interessato, previsto per le irregolarità segnalate al competente servizio amministrativo, non deve necessariamente essere applicato quando la condotta sia stata direttamente accertata e contestata nell'immediatezza dall'organo competente, mentre era ancora in corso.
- I verbali e le relazioni redatti da pubblici ufficiali fanno piena prova, fino a querela di falso, dei fatti attestati come avvenuti in loro presenza; contestazioni alternative sulla ricostruzione fattuale non superano tale efficacia probatoria se non mediante specifica querela di falso.
- La valutazione di proporzionalità della sanzione deve considerare la gravità concreta della condotta, il disvalore dell'illecito e la qualifica rivestita dal destinatario; la sanzione non è sproporzionata per il solo fatto di essere collocata al massimo della durata di una delle misure previste, quando l'ordinamento contempla una sanzione ulteriore e più grave, come la revoca.
- Un provvedimento sanzionatorio è adeguatamente motivato quando, anche mediante il richiamo a una relazione di servizio, individua i fatti accertati e rende comprensibili le ragioni della scelta della misura e della sua durata.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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