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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36892/2021 del 26/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF per gli anni d’imposta 2000-2003 emesso nei confronti di una contribuente in relazione a rilevanti accrediti transitati su un conto corrente a lei intestato e non dichiarati al fisco, in parte ritenuti provento di attività penalmente illecita svolta da un terzo (il genero, delegato ad operare sul conto). La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente, ma la Commissione tributaria regionale, su appello dell’Agenzia, aveva riformato la decisione, affermando da un lato che la contribuente non aveva giustificato la provenienza dei versamenti e, dall’altro, che per la parte riferibile all’attività illecita del terzo le somme erano imputabili alla contribuente come redditi diversi. In cassazione la contribuente deduceva: 1) omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la CTR non avrebbe considerato elementi idonei ad attribuire la titolarità delle somme al terzo e non a lei; 2) violazione dell’art. 14, comma 4, l. n. 537/1993, dell’art. 36, comma 34-bis, d.l. n. 223/2006 conv. l. n. 248/2006, e degli artt. 648 e 648-bis c.p., censurando la ricostruzione della CTR che avrebbe ricondotto la sua condotta a ricettazione/riciclaggio senza dolo, trattandosi al più di negligenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché i fatti indicati dalla ricorrente non erano idonei a scalfire la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale aveva comunque valorizzato la consapevolezza della contribuente circa il transito delle somme sul proprio conto e la loro entrata nella sua disponibilità; inoltre, la doglianza mirava in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito e dell’insufficienza motivazionale, non più consentita ai sensi del nuovo art. 360, n. 5, c.p.c. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte ha affermato che, ai fini dell’imputazione fiscale dei proventi illeciti, è sufficiente la riconducibilità delle somme a un’attività qualificabile come illecita e la consapevolezza del contribuente del loro transito e beneficio, essendo irrilevante che l’illecito sia stato realizzato mediante l’utilizzo del conto intestato alla contribuente e che le somme fossero poi destinate a terzi. È stata inoltre richiamata la regola per cui i redditi da attività illecita sono imponibili se non sequestrati o confiscati, mentre la mancata attivazione dell’azione penale non esclude la rilevanza fiscale del fatto. È stata disposta la sola statuizione sulle spese: nulla per le spese per mancata difesa dell’Agenzia, e riconosciuto l’obbligo della ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame dei fatti decisivi non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del merito; non è deducibile l’insufficienza motivazionale nei termini anteriori alla riforma.

  • art. 14, comma 4, l. 24 dicembre 1993, n. 537

    I redditi provenienti da attività illecite penali, civili o amministrative sono imputati al contribuente, salvo se già oggetto di sequestro o confisca penale.

  • art. 36, comma 34-bis, d.l. 4 luglio 2006, n. 223 conv. in l. 4 agosto 2006, n. 248

    Norma di interpretazione autentica richiamata a sostegno della disciplina fiscale dei proventi illeciti.

  • art. 648 c.p.

    Richiamato come reato astrattamente configurabile in relazione alla condotta contestata, ai fini della rilevanza fiscale dei proventi.

  • art. 648-bis c.p.

    Richiamato come reato astrattamente configurabile in relazione alla condotta contestata, ai fini della rilevanza fiscale dei proventi.

  • art. 32, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    I versamenti su conto corrente non giustificati fanno operare la presunzione di riferibilità a redditi imponibili, salvo prova contraria del contribuente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    Ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002 relativo all’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il vizio di omesso esame di fatti decisivi è configurabile solo se il fatto storico, principale o secondario, sia stato effettivamente trascurato dal giudice di merito e sia idoneo, da solo, a mutare l’esito della decisione; non è ammissibile usare il motivo per chiedere una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
  • La presunzione bancaria sui versamenti non giustificati può essere superata solo con una prova concreta e specifica della diversa provenienza delle somme; l’assenza di una giustificazione puntuale consente la ripresa a tassazione.
  • Ai fini fiscali, i proventi derivanti da attività illecita sono imponibili quando restano nella disponibilità del contribuente e non risultano sequestrati o confiscati, a prescindere dalla concreta punibilità penale o dall’effettivo esercizio dell’azione penale.
  • Per l’imputazione fiscale dei proventi illeciti rileva la consapevolezza del contribuente del transito delle somme sul proprio conto e della loro disponibilità, anche se il denaro sia poi destinato a terzi; la finalità di mero riversamento non esclude la tassazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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