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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41553/2022 del 03/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta rinuncia all'impugnazione pervenuta nel 2022; non essendo la carenza di interesse imputabile al ricorrente, il Collegio, conformemente all'orientamento citato, ha escluso la condanna del ricorrente alle spese processuali e il versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende. La Corte non ha quindi esaminato nel merito le censure sul sequestro.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Taranto del 13/01/2022 che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo della somma di € 825.430,00 e di 13 orologi Rolex. Il ricorrente contestava che il Tribunale avesse addebitato a lui l'omessa descrizione della collezione di orologi e avesse valutato erroneamente la provenienza delle somme: il ricorrente sosteneva di aver prodotto le garanzie, le confezioni e le dichiarazioni di acquisto degli orologi e la documentazione degli incassi dell'attività commerciale, non sussistendo pertanto l'astratta sussumibilità del fatto in reato né il periculum in mora.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen.

    L'articolo individua il reato per il quale Gentile era indagato (ricettazione). Nel provvedimento di Cassazione l'articolo è richiamato solo come contesto del procedimento cautelare, ma la Corte non ha valutato il merito dell'accusa in ragione dell'inammissibilità del ricorso.

  • Giurisprudenza - Sez. 5, Sent. n. 10720 del 16/12/2021 (dep. 24/03/2022), Casagrande

    Principio applicato dalla Corte: se l'impugnazione è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse non imputabile al ricorrente, questi non può essere condannato alle spese processuali né al versamento di somme alla Cassa per le ammende.

Massime di principio

  • La rinuncia all'impugnazione determina l'inammissibilità del ricorso per Cassazione, con conseguente mancato esame del merito.
  • Se la sopravvenuta carenza di interesse non è imputabile al ricorrente, la Corte può escludere la condanna alle spese e il versamento alla Cassa per le ammende.
  • La Corte di Cassazione non decide sul merito delle censure relative al sequestro quando l'impugnazione è inammissibile per rinuncia o per mancanza di interesse.
  • In procedimenti di riesame di misure cautelari reali (sequestro di denaro e beni di valore), la documentazione che attesti la provenienza lecita dei beni è rilevante ma sarà valutata nel merito solo se l'impugnazione venga effettivamente esaminata; la semplice deduzione di mancanza di periculum in mora richiede elementi concreti e valutazione prognostica.

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