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Sentenza

Sentenza del 20/01/2017 n. 1519 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava la decisione della Commissione Tributaria Regionale, che aveva ritenuto precluso l'accertamento nei confronti del socio per effetto del condono tombale richiesto dalla società di persone familiare. Il primo motivo riguardava la violazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, sostenendo che il condono della società non impedisse l'accertamento dei redditi personali del socio che non avesse aderito individualmente al condono. Il secondo motivo riguardava la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che i versamenti bancari consentissero di presumere la disponibilità di maggior reddito e che spettasse al contribuente dimostrare la loro irrilevanza fiscale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi dell'Agenzia delle Entrate. Ha stabilito che il condono fiscale della società di persone non produce automaticamente effetti nei confronti dei soci, trattandosi di una scelta personale e autonoma. Ha inoltre affermato che la presunzione derivante dai versamenti bancari prevista dall'art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 può operare nei confronti della generalità dei contribuenti, non soltanto degli imprenditori o professionisti. Il contribuente avrebbe quindi dovuto dimostrare che le somme erano già state dichiarate oppure che non costituivano reddito imponibile. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • Legge n. 289 del 2002, art. 9

    Condono fiscale o condono tombale

    L'adesione al condono da parte di una società di persone non impedisce all'Amministrazione finanziaria di accertare i redditi personali dei soci che non abbiano esercitato individualmente la medesima facoltà.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2

    I dati ed elementi risultanti dai rapporti bancari sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41

    I versamenti bancari possono fondare una presunzione relativa di maggiore disponibilità reddituale nei confronti di tutti i contribuenti. Spetta al contribuente fornire la prova contraria, dimostrando che gli importi sono già stati considerati nella dichiarazione o che non hanno rilevanza reddituale.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 38, 39, 40 e 41

    Il richiamo contenuto nell'art. 32 conferma che gli accertamenti bancari possono riguardare persone fisiche e soggetti titolari di diverse categorie di reddito, non soltanto imprese e lavoratori autonomi.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67, comma 1, lett. i)

    Le somme sono state qualificate dall'Ufficio come redditi diversi derivanti da attività di lavoro autonomo non abituale; tuttavia, la presunzione bancaria opera indipendentemente dalla qualificazione reddituale inizialmente attribuita dall'Amministrazione.

  • Codice civile, art. 2697

    In presenza della presunzione legale derivante dai versamenti bancari, l'onere della prova si trasferisce sul contribuente, che deve giustificare analiticamente la provenienza e la natura non imponibile delle somme.

Massime di principio

  • Il condono presentato da una società non si estende automaticamente ai soci: ciascun contribuente deve valutare e, se necessario, esercitare autonomamente la facoltà di definizione.
  • I versamenti su conti bancari intestati o riconducibili al contribuente possono essere considerati presuntivamente reddito imponibile anche quando il contribuente non esercita un'attività d'impresa o professionale abituale.
  • Una volta contestati importi sulla base dei dati bancari, il contribuente deve fornire una prova concreta, documentata e riferita alle singole operazioni, dimostrando che le somme erano già dichiarate, non erano reddito oppure erano fiscalmente esenti.
  • La riconducibilità del conto a un familiare o a un'attività societaria non è sufficiente, da sola, a superare la presunzione: occorre provare l'effettiva appartenenza delle somme e la loro corretta rilevanza fiscale.
  • La qualificazione delle somme come redditi diversi non elimina l'efficacia dell'accertamento bancario; l'Amministrazione può utilizzare la presunzione e il contribuente deve successivamente dimostrare l'assenza di imponibilità.

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