Cassazione Penale, Sentenza n. 22661/2024 del 05/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva disposto gli arresti domiciliari per rapina aggravata. La difesa ha dedotto: 1) violazione dell'art. 606, lett. e) c.p.p. per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione riguardo alla gravità indiziaria (art. 273 c.p.p.), denunciando contraddizioni fra le dichiarazioni della persona offesa e quelle della teste Angelini e la circostanza che il giubbotto sarebbe rimasto indossato; 2) violazione di art. 274, lett. c) c.p.p. contestando l'attualità del pericolo di reiterazione; 3) violazione del principio di idoneità, necessità e proporzionalità ai sensi dell'art. 275 c.p.p., sostenendo che una misura meno afflittiva (es. obbligo di presentazione) sarebbe stata adeguata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse motivato in modo congruo e logico: ha analiticamente valutato le discrepanze evidenziate, valorizzato elementi di riscontro (dichiarazioni di teste, tabulati telefonici, riprese filmate) che sostengono la sottrazione del giubbotto e la responsabilità degli indagati, e ha giustificato l'esistenza del pericolo di reiterazione per la 'caratura' e l'organizzazione dell'azione criminosa. Sulla proporzionalità, la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del Tribunale circa l'inidoneità di misure meno afflittive. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Riferimento al concorso di persone nel reato; utilizzato per inquadrare la fattispecie di rapina e di lesioni come reati commessi in concorso.
art. 628, comma 3, n. 1 cod. pen.
Norma che disciplina la rapina aggravata; la contestazione principale per la quale è stata applicata la misura cautelare.
artt. 582-585, 61 n. 2 cod. pen.
Riferimento alle lesioni volontarie aggravate (capo B dell'imputazione) anche se per tali fatti non è stata adottata misura cautelare.
art. 611, comma 1-bis c.p.p.
Norma richiamata in relazione alla trattazione orale non richiesta dalle parti che ha determinato il trattamento del procedimento con contraddittorio scritto.
art. 273 c.p.p.
Dispositivo relativo ai 'gravi indizi di colpevolezza'; la Corte ha valutato che il giudice del riesame ha adeguatamente motivato la sussistenza di tali indizi.
art. 274, lett. c) c.p.p.
Norma sulle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione); il Tribunale ha ritenuto sussistente il pericolo a causa dell'organizzazione e della gravità dell'azione.
art. 275, commi 2 e 2-bis c.p.p.
Principi di idoneità, necessità e proporzionalità della misura cautelare; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia motivato adeguatamente il rifiuto di misure meno afflittive.
art. 606, lett. e) c.p.p.
Motivazione del vizio censurato in cassazione (vizio di motivazione); la Corte ha respinto la censura ritenendo la motivazione del riesame conforme ai canoni richiesti.
art. 292 c.p.p.
Modello motivazionale cui deve attenersi il tribunale del riesame; la Corte ha rilevato che il Tribunale ha rispettato tale modello fornendo motivazione analitica.
art. 616 c.p.p.
Norma che autorizza la condanna per lite temeraria o per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; applicata per la condanna al versamento di una somma a favore della Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- In cassazione le censure sulla valutazione degli indizi sono ammissibili solo se evidenziano violazioni di legge, omissioni o manifesta illogicità della motivazione; non è consentito sostituire il giudizio di merito con una diversa valutazione dei fatti.
- Il giudice del riesame deve seguire il modello motivazionale previsto dall'art. 292 c.p.p.; la motivazione deve essere analitica e confrontare le emergenze probatorie anche se fondata su indizi.
- Le discrepanze tra dichiarazioni non annullano automaticamente la gravità indiziaria se esistono elementi di riscontro (es. tabulati telefonici, riprese video, dichiarazioni di altri testimoni) che sostengono la ricostruzione accusatoria.
- Il pericolo di reiterazione (art. 274 lett. c) c.p.p.) può essere fondato sulla gravità, sulla modalità organizzata dell'azione e sull'uso di armi; ciò giustifica misure più afflittive se il giudice spiega perché misure meno severe sarebbero inefficaci.
- La qualità e l'attendibilità della persona offesa (anche eventuali precedenti) non escludono di per sé la valutazione dei gravi indizi; la qualificazione giuridica dei fatti compete al giudice, non alla vittima.
- Sulle misure cautelari il principio di proporzionalità richiede che il giudice motivi il rifiuto di misure alternative meno afflittive, indicando in che modo esse risultino insufficienti rispetto alle esigenze cautelari.
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