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Sentenza

Sentenza n. 6320/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 06662/2023;

Giustizia amministrativa202405318

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sez. VI, n. 6662/2023, concernente l’ingiunzione di demolizione n. 88 del 29 giugno 2020 e il diniego di condono edilizio non notificato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti contestavano l’ingiunzione di demolizione relativa a opere abusive realizzate in area soggetta a inedificabilità assoluta, nonché il presupposto diniego di condono. Deducevano, anzitutto, la violazione dell’art. 35 della legge n. 47 del 1985, sostenendo che il diniego di sanatoria, non notificato al richiedente, impedisse l’adozione dell’ordinanza di demolizione e la piena conoscenza delle ragioni del rigetto, con lesione del diritto di difesa. Deducevano inoltre l’omessa valutazione di una precedente domanda di condono presentata nel 1986 dal dante causa, rispetto alla quale assumevano la formazione del silenzio-assenso e la sospensione del procedimento sanzionatorio. Contestavano la motivazione del TAR, che aveva ritenuto verosimile la riunione delle due pratiche e non riconoscibile o autonomamente scorporabile il manufatto originario rispetto al successivo ampliamento. Erano stati altresì dedotti in primo grado la carenza di istruttoria, la violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990 e l’omessa comunicazione dei motivi ostativi al diniego di condono.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello, integrando la motivazione della sentenza di primo grado. Quanto al primo motivo, ha accertato che il diniego di condono richiamato nell’ingiunzione non era stato notificato, in violazione dell’art. 35 della legge n. 47 del 1985. Tuttavia, tale omissione non determina automaticamente l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione: comporta piuttosto che il termine per impugnare il diniego decorra dalla notificazione dell’ordinanza, quando questa indichi, anche sinteticamente, la ragione del rigetto e consenta al destinatario di formulare censure anche contro il diniego. Nel caso concreto l’ingiunzione indicava quale ragione ostativa l’ubicazione del manufatto in area soggetta a inedificabilità assoluta, sicché non è stata ravvisata lesione del diritto di difesa. Il Consiglio di Stato ha escluso l’applicabilità dell’art. 3, comma 3, della legge n. 241 del 1990, poiché il diniego di condono appartiene a un procedimento autonomo per il quale la legge prevede una specifica notificazione. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha ribadito che l’ordine di demolizione adottato mentre è pendente una domanda di condono è illegittimo, poiché l’amministrazione deve esaminare prioritariamente la domanda prima di adottare misure repressive. Nel caso concreto, però, ha ritenuto adeguata la valutazione del TAR secondo cui la domanda del 1986 e quella del 2004 erano state congiuntamente definite, in ragione del fatto che il successivo ampliamento ricomprendeva il manufatto originario e che non era stata provata la riconoscibilità e autonomia di quest’ultimo. La mancata menzione della prima istanza nel provvedimento non è stata ritenuta decisiva, anche perché il diniego deve essere notificato al solo presentatore dell’istanza. La sentenza di primo grado è stata quindi confermata. Nulla sulle spese, poiché il Comune non si è costituito.

Norme richiamate

  • art. 35 l. 47/1985

    il diniego di sanatoria è notificato al richiedente

    La mancata notificazione del diniego di condono viola la norma, ma non comporta automaticamente l’illegittimità dell’ingiunzione di demolizione; quando quest’ultima indica la ragione del diniego, il termine per impugnare il diniego decorre dalla notificazione dell’ingiunzione e il destinatario è posto in condizione di difendersi.

  • art. 38 l. 47/1985

    Nel sistema del condono edilizio, la domanda deve essere esaminata prima dell’adozione di provvedimenti repressivi.

  • art. 43 l. 47/1985

    La disciplina del condono impone la previa definizione della domanda rispetto all’adozione delle sanzioni edilizie.

  • art. 44 l. 47/1985

    La pendenza della domanda di condono incide sull’esercizio del potere repressivo edilizio, che non può essere esercitato prima della sua definizione.

  • art. 32, comma 25, d.l. 269/2003, convertito in l. 326/2003

    Rende applicabili alla disciplina del condono edilizio del 2003 i principi derivanti dagli artt. 38, 43 e 44 della legge n. 47 del 1985.

  • art. 3, comma 3, l. 241/1990

    La disposizione sulla conoscibilità degli atti richiamati non si applica al diniego di condono, che costituisce l’esito di un autonomo procedimento soggetto a specifica notificazione ai sensi dell’art. 35 della legge n. 47 del 1985.

  • art. 7 l. 241/1990

    La doglianza relativa alla mancata comunicazione di avvio del procedimento non conduce all’annullamento dell’ingiunzione nel caso esaminato.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La censura relativa all’omessa comunicazione dei motivi ostativi al diniego è stata ritenuta non decisiva alla luce della disciplina dei vizi procedimentali applicabile ratione temporis.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    La violazione delle garanzie partecipative non determina l’annullamento quando, per la natura vincolata dell’esito o per la concreta impossibilità di un diverso contenuto, il provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.

Massime di principio

  • La mancata notificazione del diniego di condono edilizio, pur violando l’obbligo di cui all’art. 35 della legge n. 47 del 1985, non determina automaticamente l’illegittimità dell’ingiunzione di demolizione che richiami quel diniego; se l’ingiunzione espone la ragione del rigetto e consente una contestazione effettiva, il termine per impugnare il diniego decorre dalla notificazione dell’ingiunzione.
  • Il diniego di condono edilizio è l’esito di un procedimento autonomo e soggetto a uno specifico obbligo di notificazione al richiedente; tale obbligo non è sostituito dalla disciplina generale degli atti richiamati prevista dall’art. 3, comma 3, della legge n. 241 del 1990.
  • L’amministrazione non può adottare un ordine di demolizione mentre è ancora pendente una domanda di condono edilizio, dovendo esaminare prioritariamente la domanda prima di esercitare il potere repressivo.
  • La verifica della pendenza di una domanda di condono può fondarsi su elementi indiziari e sulla concreta relazione tra il manufatto oggetto della prima istanza e gli ampliamenti successivi; quando il manufatto originario non sia provato come autonomamente riconoscibile e scorporabile, è legittimo ritenere che le pratiche siano state congiuntamente definite.
  • Il diniego di condono deve essere notificato al presentatore dell’istanza, senza che l’amministrazione sia tenuta a ricercare e notificare il provvedimento ad altri soggetti che vantino un interesse diretto o indiretto sull’immobile.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioInvalidità del provvedimentoAppello
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleVizi formali non invalidantiLegittimazione e interesse a ricorrere

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