Cassazione Penale, Ordinanza n. 08951/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della parte civile. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Dal testo non emerge il titolo del reato oggetto del processo, né un mutamento della decisione di merito sulla responsabilità dell'imputato.
Esito
Favorevole al resistente (imputato)
La controversia
La parte civile ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli, deducendo vizi di motivazione, violazione dell'art. 192 c.p.p. e travisamento della prova. La censura, secondo la Corte, mirava in realtà a rimettere in discussione la valutazione delle risultanze processuali compiuta dai giudici di merito, senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata e senza la necessaria specificità dei motivi, risultando quindi non consentita in sede di legittimità.
Norme richiamate
È richiamato come parametro della censura, ma la Corte rileva che la doglianza non si traduce in una critica ammissibile della motivazione, bensì in una contestazione della valutazione del materiale probatorio compiuta dai giudici di merito.
Non è espressamente citato nel testo, ma il contenuto della condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende è coerente con la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile un motivo di ricorso che, sotto la veste del vizio di motivazione o del travisamento della prova, si risolva in una richiesta di nuova valutazione delle risultanze processuali già apprezzate dai giudici di merito.
- La censura di vizio motivazionale deve confrontarsi in modo specifico con la struttura argomentativa della sentenza impugnata, indicando reali aporie, illogicità manifeste o omissioni decisive; in mancanza, il motivo è inammissibile per difetto di specificità.
- La dedotta violazione dell'art. 192 c.p.p. non è sufficiente, da sola, a rendere ammissibile il ricorso se non è accompagnata da un effettivo confronto con le ragioni poste a base della decisione impugnata.
- Il travisamento della prova non può essere utilizzato come strumento per sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio, ma richiede l'indicazione puntuale dell'errore percettivo o dell'alterazione del contenuto della prova decisiva.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 9 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08859/2026 del 09/03/2026
- ordinanza_penale · 9 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08860/2026 del 09/03/2026
- ordinanza_penale · 9 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08861/2026 del 09/03/2026
- ordinanza_penale · 9 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08862/2026 del 09/03/2026
- ordinanza_penale · 9 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08863/2026 del 09/03/2026
- ordinanza_penale · 9 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08864/2026 del 09/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →