Sentenza n. 5770/2026 - Napoli, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi relativa all’installazione sulla facciata di una tenda da sole retrattile di circa 4,45 per 0,98 metri
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario e direttrice)
Prevale il privato
La controversia
La società e la direttrice hanno impugnato l’ordinanza comunale adottata ai sensi degli artt. 27 e 31 del d.P.R. 380/2001, fondata sull’art. 49, comma 22, della legge regionale Campania n. 16/2004 e sulla collocazione dell’immobile in zona A del centro storico. L’amministrazione aveva ritenuto che la tenda compromettesse il decoro architettonico. Le ricorrenti hanno contestato la riconducibilità della tenda al divieto regionale, sostenendo che la sua installazione, per tipologia e caratteristiche, non comportasse un pregiudizio al decoro. Nel corso del giudizio il Comune ha inoltre invocato la necessità di una procedura presso il servizio concessorio prevista dal regolamento comunale sul canone patrimoniale.
La decisione
Il ricorso è accolto e l’ordinanza è annullata. Il TAR ha escluso che la motivazione aggiunta dal Comune in corso di giudizio, relativa alla procedura concessoria, potesse integrare le ragioni originarie dell’atto: la legittimità dell’ordine va valutata sulla base dei presupposti e delle motivazioni esistenti al momento della sua adozione. Quanto alla ragione originaria, le tende non rientrano tra le apparecchiature espressamente vietate dalla prima parte dell’art. 5, comma 13-bis, della l.r. Campania n. 26/2002, introdotto dall’art. 49, comma 22, della l.r. n. 16/2004; possono ricadere nel divieto residuale solo se sia concretamente dimostrata la compromissione del decoro architettonico. La tenda in esame era retrattile e di dimensioni contenute, ma soprattutto l’ordinanza non individuava puntualmente le caratteristiche dell’intervento e il pregiudizio estetico riferito a quell’edificio e a quel contesto. Il decoro non equivale all’immutabilità dell’aspetto esteriore: occorre un’alterazione apprezzabile dell’armonia di linee e strutture, intelligibile attraverso una motivazione congrua. Spese a carico del Comune, liquidate in euro 2.000,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 5, comma 13-bis, l.r. Campania 18 ottobre 2002, n. 26
Le tende da sole, non essendo comprese nell’elencazione nominativa della prima parte della disposizione, possono pertanto essere ricondotte astrattamente soltanto alla seconda fattispecie, la quale, però, richiede un requisito sostanziale, da valutare caso per caso, ossia la sussistenza di un effettivo pregiudizio al “decoro architettonico” dell’edificio sul quale esse sono installate.
Le tende da sole possono essere vietate in base alla previsione residuale solo se, nel caso concreto, sia accertato un effettivo pregiudizio al decoro architettonico; la loro mera presenza sulla facciata non basta.
art. 49, comma 22, l.r. Campania 22 dicembre 2004, n. 16
Il necessario punto di equilibrio tra le esigenze di tutela del patrimonio architettonico dei centri storici e quelle di semplificazione e liberalizzazione dell’attività edilizia deve, pertanto, trovare espressione nella motivazione dello specifico provvedimento, attraverso la puntuale individuazione delle caratteristiche dell’intervento che, in relazione a quel contesto architettonico e a quell’edificio nel quale esso si inserisce, siano concretamente idonee a compromettere il decoro tutelato dalla disposizione regionale
Il divieto regionale richiede una valutazione concreta e una motivazione che descriva perché le caratteristiche dello specifico intervento, nel contesto dell’edificio, compromettono il decoro.
art. 27 d.P.R. 380/2001
La legittimità dell’ordine di rimozione deve dunque essere scrutinata esclusivamente alla luce dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche, poste a suo fondamento al momento dell’adozione.
L’ordine di ripristino è scrutinato sulla base dei fatti e delle ragioni giuridiche che ne costituivano il fondamento al momento dell’adozione, non di motivazioni introdotte successivamente.
art. 6, comma 1, lett. b-ter), d.P.R. 380/2001
La successiva introduzione della lett. b-ter) nell’art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001, ad opera del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica” del 2024, convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2024, n. 105, ha ulteriormente precisato e ampliato la disciplina delle opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, prevedendone espressamente la realizzabilità in regime di edilizia libera, anche quando siano addossate o annesse agli immobili, alle condizioni stabilite dalla stessa disposizione.
La disciplina sopravvenuta conferma la riconducibilità delle opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici all’edilizia libera alle condizioni previste dalla disposizione; ciò non esclude prescrizioni regionali di tutela, ma impedisce di presumere automaticamente la compromissione del decoro.
Massime di principio
- Quando una disposizione vieta l’inserimento di elementi ulteriori solo se compromettono il decoro architettonico, l’amministrazione deve accertare e motivare un pregiudizio effettivo nel caso concreto; la mera installazione di un elemento esterno su un edificio situato in un centro storico non determina automaticamente la violazione.
- La valutazione del decoro architettonico deve riferirsi alle caratteristiche materiali dell’intervento e al contesto specifico dell’edificio. Il decoro non coincide con l’immutabilità dell’aspetto esteriore, ma riguarda l’armonia delle linee e delle strutture e richiede un’alterazione concretamente apprezzabile e una motivazione congrua.
- La qualificazione di un’opera come attività edilizia libera non esclude, di per sé, l’applicabilità di prescrizioni ulteriori di tutela dei centri storici; impone però all’amministrazione di verificarne concretamente i presupposti, senza presumere l’impatto lesivo sulla base della sola collocazione o natura esterna dell’opera.
- La legittimità di un provvedimento deve essere valutata sulla base dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo sostenevano al momento dell’adozione; motivazioni introdotte dall’amministrazione soltanto durante il giudizio costituiscono motivazione postuma e non possono integrare la giustificazione originaria dell’atto.
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