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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22592/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione allo stato passivo di un fallimento. La banca, già ammessa in via chirografaria per una somma inferiore, chiedeva l’insinuazione per un importo maggiore e con collocazione ipotecaria, fondando la pretesa su un contratto di mutuo fondiario stipulato per finanziare un programma di investimenti destinato al recupero di una masseria. Il curatore eccepiva la nullità del mutuo assumendo che si trattasse di un mutuo di scopo e che la banca non avesse provato la realizzazione del programma finanziato. Il tribunale aveva qualificato il contratto come mutuo di scopo convenzionale, ritenendo che la mancata destinazione delle somme allo scopo pattuito comportasse nullità per difetto di causa e conseguente venir meno dell’ipoteca e delle clausole sugli interessi. Con il ricorso per cassazione la banca deduceva la violazione degli artt. 1418, comma 2, e 1325, n. 2, c.c., sostenendo che, nel mutuo di scopo convenzionale, la mancata realizzazione della finalità pattuita non determina nullità del contratto, ma eventualmente risoluzione per inadempimento del mutuatario; contestava inoltre la qualificazione del contratto come mutuo di scopo, evidenziando che la mera indicazione contrattuale di una destinazione non basta, occorrendo un concreto interesse anche del mutuante e un vincolo di destinazione chiaro e specifico.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha ritenuto errata la decisione del tribunale nella parte in cui aveva ricavato la nullità del mutuo dal solo mancato raggiungimento dello scopo programmato, senza verificare se il contratto integrasse davvero un mutuo di scopo convenzionale e senza considerare che, in tale figura, l’inosservanza della destinazione pattuita incide sul sinallagma funzionale e non sulla validità del contratto, salvo il caso di scopo intrinsecamente illecito o impossibile. Il decreto è stato quindi cassato con rinvio al Tribunale di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 1418, comma 2, c.c.

    La nullità per difetto di causa non può essere desunta dal semplice mancato perseguimento dello scopo pattuito nel mutuo di scopo convenzionale, ove il contratto sia valido ab origine.

  • art. 1325, n. 2, c.c.

    La causa va valutata con riferimento alla struttura del negozio: nel mutuo di scopo convenzionale la finalizzazione convenuta non comporta automaticamente mancanza di causa se poi lo scopo non è realizzato.

Massime di principio

  • Nel mutuo di scopo convenzionale la mera previsione contrattuale di una destinazione della somma non basta, di per sé, a qualificare il finanziamento come tale: occorre un vincolo di destinazione chiaro e un interesse diretto anche del mutuante.
  • La mancata realizzazione dello scopo pattuito nel mutuo di scopo convenzionale non determina, di regola, nullità del contratto per difetto di causa, ma integra un inadempimento del mutuatario idoneo a fondare la risoluzione su iniziativa del mutuante.
  • La nullità per difetto di causa può profilarsi solo se, sin dall’origine, l’accordo persegua uno scopo diverso da quello rilevante o se lo scopo stesso sia intrinsecamente illecito o impossibile.
  • Ai fini della qualificazione del mutuo di scopo convenzionale il giudice deve verificare non solo il testo del contratto, ma anche la presenza di un concreto interesse del mutuante alla specifica destinazione delle somme.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoMutuoInadempimento
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContrattiObbligazioni
IstitutiNullitàRisoluzione del contrattoOnere della prova

Testo integrale

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