Sentenza del 04/04/2018 n. 8280 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un'intimazione di pagamento relativa a somme per INVIM e imposta di registro, sostenendo che non fosse stata preceduta dalla regolare notifica della cartella di pagamento, contestando inoltre l'esistenza del credito, la prescrizione e la decadenza dell'Amministrazione. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso per mancata prova della notifica della cartella. Equitalia Sud ha impugnato la decisione sostenendo, tra l'altro, di aver prodotto in appello la relata di notifica della cartella, che il giudice regionale avrebbe dovuto valutare.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il motivo relativo al difetto di giurisdizione, ritenendo corretta la giurisdizione tributaria poiché l'impugnazione riguardava un'intimazione riferita a imposte INVIM e di registro. Ha accolto il primo e il quarto motivo, rilevando che il giudice d'appello aveva omesso di valutare la documentazione prodotta da Equitalia, nonostante fosse possibile produrre documenti in appello e vigesse il principio di acquisizione probatoria. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile in cassazione, ma potrà essere riproposto davanti al giudice del rinvio. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, art. 2
La giurisdizione tributaria sussiste quando l'impugnazione riguarda, per oggetto e contenuto, un atto relativo a tributi, anche se l'agente della riscossione sostiene che la cartella contenga anche partite non tributarie.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 19
L'impugnazione degli atti della riscossione deve rispettare i limiti propri dell'atto impugnato; la questione se l'intimazione potesse essere contestata in assenza di vizi propri è stata rimessa al giudice del rinvio.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 58, comma 2
Nel processo tributario è consentita la produzione di documenti anche in appello; il giudice deve esaminare la documentazione ritualmente acquisita.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 32
La disciplina del deposito e della produzione documentale deve essere coordinata con la possibilità di produrre documenti in appello prevista dall'art. 58, comma 2.
D.Lgs. n. 546/1992, artt. 10 e 14
Le questioni relative alla legittimazione delle parti e all'eventuale necessità di integrare il contraddittorio con enti creditori diversi dall'Amministrazione fiscale non sono state definite nel merito dalla Cassazione e restano valutabili dal giudice del rinvio.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
La decisione è stata censurata per violazione di legge e per vizio motivazionale, in particolare per l'omessa valutazione della prova documentale sulla notifica della cartella.
Massime di principio
- Quando si impugna un'intimazione di pagamento, è essenziale verificare e contestare specificamente la notifica della cartella presupposta; tuttavia, se l'agente della riscossione produce in appello la relata di notifica, il giudice deve esaminarla.
- Nel processo tributario i documenti possono essere prodotti anche in appello, nei limiti previsti dalla disciplina processuale, e il giudice deve considerare tutto il materiale probatorio ritualmente acquisito, indipendentemente dalla parte che lo ha depositato.
- La giurisdizione si determina principalmente in base all'oggetto effettivo della domanda e dell'atto impugnato: se l'impugnazione riguarda tributi, la controversia resta tributaria anche qualora la cartella contenga ulteriori partite di natura non tributaria.
- La mancata valutazione di una prova potenzialmente decisiva, come la relata di notifica della cartella, può comportare la cassazione della sentenza e il rinvio a un diverso collegio.
- La Cassazione può rinviare al giudice di merito le questioni divenute premature o non esaminate, come l'eventuale inammissibilità dell'impugnazione per assenza di vizi propri dell'intimazione.
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