Ordinanza n. 6204/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento a) del provvedimento del 15 settembre 2025 emesso dalla Questura di Roma, notificato in data 18 settembre 2025, con cui sono state da ultimo rigettate le istanze presentate da -OMISSIS- ai fini del definitivo rilascio delle licenze ex art. 88 TULPS per l'esercizio del gioco del Bingo e la gestione dei sistemi di gioco VLT di cui all'art. 110, comma 6, lett. b, TULPS, all'interno dei locali siti in Roma - Frazione -OMISSIS- c/o complesso periferico denominato -OMISSIS-, per l'asserita presenza di luoghi sensibili nelle vicinanze; b) di ogni altro atto analogo, relativo, presupposto e conseguente, e comunque connesso, ancorché non conosciuto ivi incluso il Regolamento Sale Giochi e Giochi Leciti del Comune di Roma, da ultimo modificato con delibera n. 92/2019 del 5 dicembre 2019.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego delle licenze ex art. 88 TULPS per l'esercizio del gioco del Bingo e la gestione di sistemi di gioco VLT, motivato dalla presenza di luoghi sensibili nelle vicinanze
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento della Questura di Roma del 15 settembre 2025, notificato il 18 settembre 2025, con il quale sono state rigettate le istanze per il definitivo rilascio delle licenze necessarie all'esercizio del Bingo e alla gestione dei sistemi di gioco VLT ai sensi dell'art. 110, comma 6, lett. b), TULPS. Il diniego è stato motivato dalla presenza di luoghi sensibili nelle vicinanze dei locali destinati all'attività. Sono stati inoltre impugnati gli atti connessi e presupposti, incluso il Regolamento di Roma Capitale in materia di sale giochi e giochi leciti, modificato con delibera n. 92/2019. Nel corso del giudizio è emersa una questione fattuale e qualificatoria relativa alla Scuola d'Infanzia presente nel complesso vicino ai locali: occorre stabilire se essa sia una scuola dell'infanzia, un asilo nido o entrambe, se sia paritaria o non paritaria, quale sia la sua collocazione rispetto ai locali della ricorrente, quale distanza intercorra tra le strutture, se l'attività sia stata autorizzata dall'ASL competente e quanti bambini di età compresa tra zero e sei anni siano iscritti.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Ha ritenuto necessario acquisire puntuali e documentati chiarimenti istruttori per verificare la qualificazione giuridica e la concreta collocazione delle strutture scolastiche indicate come luoghi sensibili, nonché la presenza di bambini iscritti nella fascia di età rilevante. Ha disposto gli incombenti a carico del Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Roma Capitale - Municipio Roma X. Al Ministero è stato richiesto di chiarire la qualificazione della struttura come scuola dell'infanzia e/o asilo nido, anche con riferimento alla distinzione tra scuola paritaria e non paritaria. A entrambe le amministrazioni è stato richiesto di chiarire la collocazione e la distanza della scuola dell'infanzia e dell'asilo nido rispetto ai locali destinati al gioco. A Roma Capitale è stato inoltre richiesto di documentare l'eventuale autorizzazione dell'ASL competente e, insieme all'altra parte interessata, la situazione relativa al numero di bambini iscritti di età compresa tra zero e sei anni. Il termine assegnato per l'esecuzione è di 60 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione dell'ordinanza, se anteriore. La trattazione è stata rinviata all'udienza pubblica del 14 luglio 2026.
Norme richiamate
art. 88 TULPS
La disposizione è richiamata quale base delle licenze richieste per l'esercizio del gioco del Bingo e per la gestione dei sistemi di gioco VLT.
art. 110, comma 6, lett. b), TULPS
La disposizione è richiamata con riferimento ai sistemi di gioco VLT oggetto della richiesta di autorizzazione.
Massime di principio
- Quando la legittimità del diniego di una licenza per attività di gioco dipende dalla presenza di un luogo sensibile, il giudice può disporre acquisizioni istruttorie specifiche sulla qualificazione della struttura, sulla sua effettiva collocazione, sulla distanza dai locali di gioco e sulla concreta presenza degli utenti rilevanti.
- La qualificazione di una struttura educativa come scuola dell'infanzia o asilo nido, e la sua eventuale natura paritaria o non paritaria, costituisce un accertamento rilevante ai fini della verifica della sussistenza di un luogo sensibile e deve essere documentata dall'amministrazione competente.
- Nel valutare la rilevanza di una struttura educativa quale luogo sensibile, possono assumere rilievo non soltanto la denominazione formale della struttura, ma anche il titolo autorizzatorio, la sua concreta collocazione e la presenza effettiva di bambini nella fascia di età considerata dalla disciplina applicabile.
- Quando gli elementi necessari per decidere sono nella disponibilità di amministrazioni diverse, il giudice può ripartire gli incombenti istruttori individuando, per ciascuna amministrazione, i chiarimenti e la documentazione di rispettiva competenza.
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