Cassazione Civile, Ordinanza n. 33859/2022 del 17/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal rifiuto opposto dall'Agenzia delle Entrate a un'istanza di rimborso proposta ai sensi dell'art. 9, comma 17, della L. 289/2002, relativa al 90% di ILOR, IVA e IRPEF per gli anni 1990, 1991 e 1992. In primo grado era stato riconosciuto ai contribuenti il diritto al rimborso dell'eccedenza IRPEF e ILOR. L'Ufficio aveva proposto appello, che la CTR ha ritenuto tardivo perché notificato il 14 settembre 2015 a fronte di sentenza notificata il 15 giugno 2015. La CTR, pur affermando l'inammissibilità dell'appello, è poi entrata nel merito e ha confermato la decisione di primo grado, ritenendo che i contribuenti, pur titolari di partita IVA, avessero diritto al rimborso nei limiti del regime de minimis e che l'autocertificazione di non aver già percepito altri rimborsi nel triennio non fosse una condizione di ammissibilità ma solo di regolarità del pagamento. L'Agenzia ha censurato, con tre motivi, la violazione delle norme sul termine di impugnazione in processo tributario e la conseguente erronea declaratoria di tardività dell'appello; gli altri motivi riguardavano il merito della domanda di rimborso, ma sono stati poi ritenuti inammissibili dalla Corte di cassazione.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo tempestivo l'appello dell'Ufficio perché notificato entro il termine, tenuto conto della sospensione feriale dei termini processuali. Ha dichiarato inammissibili gli altri due motivi, perché diretti contro una parte della motivazione della CTR svolta ad abundantiam dopo la declaratoria di inammissibilità dell'appello. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per l'esame dell'appello dell'Ufficio e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
art. 9, comma 17, L. 289/2002
art.9, c.17, della 1.289 del 2002
costituisce il fondamento normativo dell'istanza di rimborso proposta dai contribuenti
art. 51 d.lgs. 546/1992
il termine per proporre appello nel processo tributario va calcolato tenendo conto della sospensione feriale dei termini; nel caso concreto l'appello notificato il 14 settembre 2015 era tempestivo
art. 61 d.lgs. 546/1992
richiamato insieme alle norme sull'appello e sui termini processuali per censurare la decisione sulla tardività
art. 21 d.lgs. 546/1992
richiamato insieme alle norme sull'appello e sui termini processuali per censurare la decisione sulla tardività
art. 1 L. 742/1969
art.1 I. 7 ottobre 1969, n.742
la sospensione feriale dei termini processuali incide sul computo del termine per notificare l'appello
Massime di principio
- Nel processo tributario, il termine per proporre appello deve essere computato tenendo conto della sospensione feriale dei termini processuali; se il gravame è notificato entro il termine così ricalcolato, non può essere dichiarato tardivo.
- Quando il giudice di merito dichiara inammissibile una domanda o un capo di essa e, nonostante ciò, esamina comunque il merito, le eventuali censure rivolte solo alla motivazione sul merito sono inammissibili per difetto di interesse, perché svolte ad abundantiam.
- La cassazione può cassare con rinvio quando l'errore del giudice di merito attiene a un presupposto processuale decisivo, imponendo al giudice del rinvio di esaminare l'impugnazione erroneamente ritenuta tardiva e di provvedere anche sulle spese.
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