Ordinanza n. 572/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della comunicazione del GSE del 9 luglio 2022, quale primo atto applicativo, e della presupposta Deliberazione 21 giugno 2022 n. 266/2022/R/eel, recante “attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili” (di seguito, anche per brevità, la “Delibera 266/2022”) e di tutti i provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali, tra cui il documento di consultazione n. 133/2022/R/eel del 29 marzo 2022, recante “Orientamenti per l'attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili” e il comunicato pubblicato sul sito GSE in data 07 luglio 2022, recante “extra profitti, online il portale per la richiesta di esenzione”; delle Regole Tecniche emesse dal Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. di funzionamento art. 15 bis del DL 27 gennaio 2022, n. 4, coordinato con la Legge di Conversione 28 marzo 2022, n. 25 (conosciute il 12 ottobre 2022), eventualmente previa rimessione alla Corte Costituzionale dell'art. 15 bis del Decreto Legge del 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con Legge 28 marzo 2022, n. 25, e modificato con Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115 (di seguito, per brevità, il “D.L. 4/2022”), in via di conversione, in relazione agli artt. 2, 3, 9, 10, 11, 41, 42, 43, 53, 77 e 117 della Costituzione, e/o previa rimessione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea della questione pregiudiziale relativa alla conformità del medesimo art. 15 bis del Decreto Legge del 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con Legge 28 marzo 2022, n. 25, modificato con Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115 (di seguito, per brevità, il “D.L. 4/2022”), in via di conversione, con la normativa in materia di aiuti di Stato, di cui agli artt. 107 e 108 TFUE, nonché con la normativa Europea in materia di energia, di cui alle Direttive 2001/77 E 2009/28/CE, alla Direttiva (UE) 2019/944 del 5 giugno 2019 e alla Direttiva (UE) 2018/2001 dell'11 dicembre 2018, nonché con l'art. 194 del TFUE, nonché in relazione all'art. 1 del protocollo 1 alla CEDU e 17 della CDFUE; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 9/6/2023: - della Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 4 aprile 2023 n. 143/2023/R/Eel, recante “Attuazione dell'articolo 15-bis del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dei commi da 30 a 38 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in merito a interventi sull'energia elettrica immessa da impianti di produzione” (di seguito, anche “Delibera 143”) (doc. 11); - dell'Allegato A alla suddetta Deliberazione n. 143/2023/R/Eel, recante “Modalità per l'attuazione dell'art. 15-bis del decreto legge 4/22, e dei commi da 30 a 38 della legge 197/22, in merito a interventi sull'energia elettrica immessa da impianti di produzione” (di seguito, anche “Delibera 143 e relativo Allegato A”) (doc. 12); - della Deliberazione 21 giugno 2022 n. 266/2022/R/eel, recante “attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili” (di seguito, anche per brevità, la “Delibera 266/2022”), già gravata, e relativi atti presupposti, connessi e conseguenziali, e previo accertamento dell'intervenuto mancato mantenimento dell'art. 15-bis del DL 4/2022 e s.m.i. ad opera della L. n. 197/2022, e/o eventualmente previa disapplicazione della Legge 197/2022, ove si tenga che abbia mantenuto in vigore l'art. 15 bis del D.L. 4/2022 e s.m.i., e del medesimo art. 15 bis del DL 4/2022 e s.m.i. per contrasto con il Regolamento UE 2022/1854 del 6 ottobre 2022, eventualmente previa rimessione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea della questione pregiudiziale relativa alla conformità del medesimo art. 15 bis del D.L. 4/2022 e s.m.i. con il Regolamento n. 2022/1854 del 6 ottobre 2022, nonché con la normativa in materia di tutela concorrenza e aiuti di Stato, di cui agli artt. 3, 101 e 103; 107 e 108 TFUE e del Protocollo n. 27 sul mercato interno e sulla concorrenza, nonché con la Direttiva (UE) 2019/944 del 5 giugno 2019 e con l'art. 194 del TFUE, sul mercato elettrico europeo, nonché con la Direttiva (UE) 2018/2001 dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, e/o previa rimessione alla Corte Costituzionale dell'art. 15 bis del D.L. 4/2022 e s.m.i. e della L. n. 197/2022, in relazione agli artt. 2, 3, 9, 10, 11, 41, 42, 43, 53, 77 e 117 della Costituzione; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 22/4/2026: per l'annullamento, previa sospensione cautelare, delle fatture del 26 febbraio 2026, n. 165354 e165355, emesse dal GSE S.p.A.; della diffida di pagamento inviata dal GSE S.p.A. in data 27 marzo 2026; ove occorrer possa, degli avvisi di pagamento inviati dal GSE da cui si evince la compensazione degli importi a titolo di extraprofitti con gli importi dovuti a titolo di incentivo; dell'avviso automatico generato dal portale GSE recante Avviso di compensazione da parte del GSE.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: fatture emesse dal GSE per il recupero degli extraprofitti mediante compensazione con gli incentivi, diffida di pagamento e avviso automatico di compensazione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e GSE)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La parte ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti, gli atti applicativi della disciplina sugli interventi sull’energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le fatture e gli atti di recupero e compensazione emessi dal GSE. Con i motivi aggiunti depositati il 22 aprile 2026 è stata indicata, nell’epigrafe, una domanda di sospensione cautelare delle fatture, della diffida di pagamento e degli avvisi di compensazione. Tuttavia, l’atto non esponeva i motivi posti a fondamento della cautela e non conteneva la relativa domanda nelle conclusioni. All’udienza camerale la parte ricorrente ha qualificato tali carenze come mero errore materiale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile la domanda cautelare. La domanda era soltanto indicata nell’epigrafe dei motivi aggiunti, senza l’esposizione dei presupposti cautelari e senza una formulazione della richiesta nelle conclusioni. Secondo il Collegio, l’assenza di articolazione dei motivi a sostegno della domanda impedisce l’esame cautelare e determina l’inammissibilità, nonostante la difesa abbia successivamente attribuito le carenze a un errore materiale. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti costituite in ragione della peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
La domanda cautelare deve essere effettivamente proposta e deve consentire l’individuazione dei presupposti e delle ragioni poste a fondamento della richiesta; la sua mera indicazione nell’epigrafe, senza motivazione e conclusioni, ne determina l’inammissibilità.
Massime di principio
- La domanda cautelare proposta nel processo amministrativo deve essere effettiva e specificamente articolata nell’atto processuale: non è sufficiente la sua mera indicazione nell’epigrafe.
- L’omessa esposizione dei motivi posti a fondamento della richiesta cautelare e l’assenza della domanda nelle conclusioni impediscono l’esame della cautela e determinano l’inammissibilità della domanda.
- La successiva deduzione che le carenze dell’atto derivino da un errore materiale non sana, di per sé, l’originaria mancanza di una domanda cautelare compiutamente formulata.
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