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Sentenza

Sentenza n. 7964/2026 - Roma, Sezione 4T

per l’annullamento previa sospensione degli effetti e di ogni altra idonea misura, 1) della graduatoria dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2600 unità nell’Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia - CODICE 02, per come pubblicata sul Portale InPA in data 18.02.2026, ove di interesse, e della graduatoria degli idonei non vincitori, sebbene non conosciuta poiché non pubblicata, nelle parti di interesse; 2) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi: a) i verbali di valutazione dei titoli posseduti dalla candidata ricorrente nonché dagli altri candidati; b) il format della domanda di partecipazione, se opportuno; c) il bando di concorso, nelle parti di interesse; d) i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del presente giudizio; e) gli avvisi di assegnazione sede e di immissione in servizio pubblicati nelle more del giudizio; f) la delibera di nomina della commissione giudicatrice, pubblica il 03.10.2025, ove ritenuto opportuno; g) la nomina dei comitati di vigilanza pubblicata il 20.10.2025, ove ritenuto opportuno; h) dell’avviso di aggiornamento pubblicato sul Portale InPA in data 07.01.2026 relativamente alla parte in cui ha previsto la rettifica dei punteggi delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia - codice 02 in riferimento alla sessione del 23.10.2025 ore 08.00, nelle parti di interesse e se opportuno; per la disapplicazione della clausola del bando di cui all’art. 7 nella parte in cui non si prevedono altri titoli valutabili coerenti con il ruolo professionale di Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria e, in subordine, nella parte in cui prevede valutabili i servizi prestati come Addetto all’ufficio per il processo; per il conseguente accertamento del diritto della ricorrente al riesame e rettifica in melius del punteggio in relazione ai titoli valutabili, con conseguente condanna in forma specifica delle Amministrazioni resistenti, ognuna per quanto di spettanza, a riesaminare il punteggio di parte ricorrente per i motivi esposti in narrativa; e, in generale, ad adottare ogni provvedimento opportuno e necessario per la tutela dei diritti della ricorrente.

Giustizia amministrativa202603369

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria dei vincitori e degli idonei non vincitori del concorso per il reclutamento di personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia, nonché gli atti presupposti, inclusa la clausola del bando sui titoli valutabili

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni concorsuali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, collocata al posto n. 11052 con il punteggio complessivo di 23,5 e non risultata vincitrice, ha contestato la mancata attribuzione di punteggio per i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione. Ha dedotto l’illegittimità dell’art. 7 del bando, nella parte in cui prevedeva la valutazione del solo servizio prestato come addetto all’ufficio per il processo, escludendo titoli quali la laurea magistrale, il diploma di specializzazione per le professioni legali, master universitari, una pubblicazione scientifica e una specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità. Ha lamentato violazione dei principi di logicità, proporzionalità e buon andamento, sostenendo che fosse irragionevole valutare l’esperienza di addetto all’ufficio per il processo e non anche i titoli rilevanti per l’accesso a tale posizione. In subordine ha chiesto la disapplicazione della clausola del bando e il riesame, con rettifica in melius, del proprio punteggio. Le amministrazioni hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia e di Formez PA, nonché l’irricevibilità delle censure contro il bando per tardiva impugnazione.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. Ha respinto le eccezioni di difetto di legittimazione passiva: il Ministero della Giustizia è l’amministrazione presso cui i vincitori devono instaurare il rapporto di servizio, mentre Formez PA è legittimato perché sono stati impugnati anche atti da esso formati. Ha respinto anche l’eccezione di irricevibilità, ritenendo che la lesione derivante dalla clausola sui titoli valutabili si sia concretizzata soltanto dopo il superamento della prova scritta e la pubblicazione della graduatoria, quando la candidata ha potuto conoscere la valutazione dei titoli e la propria posizione. Nel merito, il ricorso è stato respinto. L’amministrazione è vincolata alle previsioni della lex specialis e non può attribuire punteggi per titoli non previsti, in ossequio al principio di autovincolo e alla par condicio. La scelta dei titoli valutabili rientra nell’ampia discrezionalità dell’amministrazione, sindacabile solo in presenza di macroscopici vizi di irragionevolezza, irrazionalità, illogicità, arbitrarietà o di errori su dati di fatto non opinabili. Nel caso concreto, la valutazione dell’esperienza come addetto all’ufficio per il processo è stata ritenuta coerente e strettamente attinente al profilo di assistente a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria. È legittimo includere tra i titoli valutabili pregresse esperienze lavorative o professionali attinenti al posto messo a concorso, anche se il bando attribuisce rilievo prevalente alle conoscenze teoriche dimostrate nella prova scritta. Conseguentemente è stata respinta anche la domanda di disapplicazione dell’art. 7 del bando. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 1.000 euro di spese di lite, oltre accessori, in favore delle amministrazioni resistenti, in solido.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Il Tribunale amministrativo regionale può definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, verificati i presupposti processuali, il contraddittorio e l’istruttoria.

    La controversia è stata definita con sentenza semplificata in camera di consiglio, dopo l’avviso alle parti e la verifica dei presupposti temporali e processuali.

  • art. 7 del bando di concorso

    La clausola, prevedendo i titoli valutabili e attribuendo rilievo al servizio prestato come addetto all’ufficio per il processo, è stata ritenuta legittima e vincolante per la commissione.

Massime di principio

  • La legittimazione passiva spetta all’amministrazione presso la quale i vincitori di un concorso sono destinati a instaurare il rapporto di servizio, anche quando gli atti della procedura siano formati o gestiti, in tutto o in parte, da altri soggetti.
  • La contestazione di una clausola del bando relativa alla valutazione dei titoli, non incidente sui requisiti di ammissione, diviene attuale e può essere proposta dopo il superamento della prova selettiva e la pubblicazione della graduatoria, quando si concretizza la lesione derivante dall’applicazione della clausola.
  • In una procedura concorsuale l’amministrazione è tenuta a rispettare rigorosamente i criteri stabiliti dal bando e non può attribuire punteggio per titoli non previsti, in applicazione del principio di autovincolo e della par condicio tra i candidati.
  • La scelta dei titoli valutabili e dei relativi punteggi rientra nell’ampia discrezionalità dell’amministrazione e può essere sindacata dal giudice amministrativo soltanto in presenza di macroscopici vizi di irragionevolezza, irrazionalità, illogicità o arbitrarietà, oppure di errori relativi a dati di fatto non opinabili.
  • È legittimo includere tra i titoli valutabili pregresse esperienze lavorative o professionali, purché pertinenti e coerenti con il profilo professionale messo a concorso; non sussiste, per ciò solo, un obbligo di valutare ogni titolo formativo posseduto dal candidato.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTermini e notificazione del ricorsoDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

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