Cassazione Civile, Ordinanza n. 30264/2021 del 27/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Il contribuente, specialista ambulatoriale presso una ASL, aveva ottenuto in primo grado l'accoglimento del ricorso contro il diniego di rimborso dell'IRPEF per gli anni d'imposta 2012-2015, sul presupposto che le somme percepite dal datore di lavoro a titolo di rimborso chilometrico non fossero imponibili. La CTR della Campania aveva confermato tale esito. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell'art. 51, commi 1, 2, 5 e 6, del d.P.R. n. 917/1986, sostenendo che i rimborsi spese di accesso corrisposti ai medici specialisti ambulatoriali che prestino servizio in un Comune diverso da quello di residenza abbiano natura retributiva e debbano quindi essere assoggettati a imposizione. La Corte ha ritenuto infondato il motivo, valorizzando il principio secondo cui le somme corrisposte a titolo di rimborso per spese di viaggio effettivamente sostenute hanno funzione restitutoria e non retributiva, e non sono imponibili quando la quantificazione è parametrata al chilometraggio e al costo del carburante, quindi correlata all'effettivo esborso e non forfetaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando la decisione di merito che aveva escluso la tassabilità delle somme corrisposte al medico come rimborso chilometrico. Ha inoltre condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidandole in euro 4.100, oltre spese forfettarie, esborsi e accessori di legge. È stato anche precisato che, trattandosi di amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione di norme di diritto
È il parametro processuale invocato per censurare la decisione di merito sotto il profilo della violazione di legge.
art. 51 d.P.R. n. 917 del 1986
Le somme per rimborso spese di trasferta non sono imponibili se corrispondono a esborsi effettivi e documentati; la tassazione opera solo per importi eccedenti i limiti o per rimborsi forfetari nei casi previsti.
art. 48 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597
Richiamato come norma, già applicata dalla giurisprudenza, per escludere l'assimilazione alla retribuzione delle somme aventi funzione di mero rimborso spese.
art. 48 d.P.R. 29 settembre 1986, n. 917
Richiamato insieme al previgente art. 48 del d.P.R. n. 597/1973 per affermare la non imponibilità dei rimborsi spese di viaggio effettivamente sostenuti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte esclude la sua applicazione perché la ricorrente è un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- Le somme corrisposte a titolo di rimborso delle spese di trasferta non concorrono alla formazione del reddito quando siano ancorate agli esborsi effettivamente sostenuti e adeguatamente documentati dal percettore.
- La natura non imponibile del rimborso dipende dalla sua funzione restitutoria e di ripristino patrimoniale, che lo distingue dalla retribuzione vera e propria.
- Quando il rimborso è determinato in modo specifico in base a chilometraggio e costo del carburante, esso non assume natura forfetaria e resta escluso da imposizione nei limiti in cui copre il costo effettivo del viaggio.
- La censura di violazione di legge è infondata se la decisione di merito si è conformata a un orientamento di legittimità già consolidato sulla non tassabilità dei rimborsi spese di viaggio effettivi.
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