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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24614/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza di legittimità riguarda due ricorsi separati proposti nell'interesse di due imputati avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce. Il primo ricorso, proposto nell'interesse di una imputata, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per lamentare l'eccessività dell'aumento di pena applicato a titolo di continuazione ex art. 81 c.p. Il secondo ricorso, proposto nell'interesse di un coimputato, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 129 c.p., sostenendo in sostanza la necessità di una declaratoria immediata di proscioglimento; il ricorso è stato ritenuto anche aspecifico perché non si confrontava con le ragioni già sviluppate dalla Corte territoriale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Quanto al primo, ha ritenuto non consentita in sede di legittimità la censura sulla misura dell'aumento di pena ex art. 81 c.p., perché la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sindacabile solo se arbitraria o manifestamente illogica. Quanto al secondo, ha rilevato che la doglianza relativa all'art. 129 c.p. non era deducibile in quella sede ed era comunque aspecifica, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    La determinazione dell'aumento di pena per continuazione è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito; in cassazione non è consentita una nuova valutazione della congruità della pena, salvo arbitrarietà o illogicità manifesta.

  • art. 132 c.p.

    La commisurazione della pena deve avvenire secondo i criteri legali di determinazione del trattamento sanzionatorio.

  • art. 133 c.p.

    La graduazione della pena deve essere effettuata tenendo conto dei parametri legalmente previsti per la sua commisurazione.

  • art. 129 c.p.

    La Corte richiama la norma in relazione alla dedotta richiesta di proscioglimento immediato, ma afferma che la doglianza non era deducibile in cassazione nel caso concreto ed era comunque aspecifica.

  • art. 616 c.p.p.

    Con la declaratoria di inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito censurare la mera congruità dell'aumento di pena applicato per continuazione o per il bilanciamento delle circostanze, quando la pena sia stata determinata dal giudice di merito nell'ambito del suo potere discrezionale e senza vizi logici manifesti.
  • La graduazione del trattamento sanzionatorio costituisce apprezzamento del giudice di merito e può essere sindacata in cassazione solo per violazione di legge o per motivazione meramente apparente, arbitraria o manifestamente illogica.
  • Le doglianze di legittimità devono essere specifiche e confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata; il ricorso aspecifico è inammissibile.
  • La richiesta di applicazione dell'art. 129 c.p. deve essere supportata da deduzioni pertinenti rispetto alla motivazione della decisione impugnata, non potendo risolversi in un'affermazione generica o non confrontata con la decisione di merito.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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